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	<title>I3ItalyStaff &#8211; I3Italy</title>
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	<description>Una guida per gli italiani in Inghilterra</description>
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	<title>I3ItalyStaff &#8211; I3Italy</title>
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		<title>Trasmissione della cittadinanza italiana a chi nasce all&#8217;estero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 18:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[La nuova legge n.74 sulla trasmissione della cittadinanza italiana ai nati all'estero. Normativa, esempi, impatto e consigli.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size wp-block-paragraph">Questo articolo si riferisce alle regole più aggiornate in vigore in seguito all&#8217;entrata in vigore della <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-23&amp;atto.codiceRedazionale=25A03081&amp;elenco30giorni=false" data-type="link" data-id="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-23&amp;atto.codiceRedazionale=25A03081&amp;elenco30giorni=false">Legge n.74/2025</a> che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 28 marzo 2025 n.36. Questo articolo ha un focus sugli italiani nel Regno Unito: pertanto, alcune delle affermazioni ivi contenute potrebbero implicitamente omettere informazioni o discriminanti rilevanti per altri paesi. Questo articolo non fornisce consigli legali e ha finalità illustrativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 23 maggio 2025 sono profondamente cambiate le regole sulla trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, cioè da un genitore al figlio, in tutti i casi in cui il figlio nasce all&#8217;estero. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Se prima era di fatto automatica e garantita, adesso non lo è, e avviene solo <strong>in alcuni casi</strong> e con diverse fattispecie e adempimenti per i genitori. In questo articolo descriviamo la normativa, e forniamo alcuni esempi e risorse utili ad orientarsi. La guidance non è esaustiva e ci sono casi sui quali interpretazioni diverse potrebbero dare esiti diversi: consigliamo, in caso di dubbi, di chiedere un consiglio legale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hai fretta? Il questionario è creato per rispondere velocemente a tutte le tue domande:</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-nv-c-1-background-color has-background has-text-align-center wp-element-button" href="https://i3italy.fillout.com/cittadinanza">Questionario per autodeterminare la situazione per un bambino (in Italiano)</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://i3italy.fillout.com/nationality">Questionnaire to self-assess a child&#8217;s status (in English)</a></div>
</div>



<p class="wp-block-paragraph">A chi sta per avere un figlio consigliamo anche la lettura dell&#8217;articolo &#8220;<a href="https://www.i3italy.org/avere-un-bambino-in-inghilterra/" data-type="post" data-id="5770">Avere un bambino in Inghilterra</a>&#8220;.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Descrizione della normativa</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa interrompe l&#8217;automatismo della trasmissione per i figli di cittadini italiani che nascono fuori dal territorio italiano: in altre parole, per i nati all&#8217;estero, <strong>non basta più essere figli di un genitore italiano per essere italiani</strong>. Si è italiani, o si può diventarlo, solo in alcuni casi.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img data-dominant-color="b98e6b" data-has-transparency="false" fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/regolecitt25-1024x1024.avif" alt="" class="wp-image-15663 not-transparent" style="--dominant-color: #b98e6b; width:472px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/regolecitt25-1024x1024.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/regolecitt25-300x300.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/regolecitt25-150x150.avif 150w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/regolecitt25-768x768.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/regolecitt25.avif 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Chi <strong>nasce in Italia</strong> da almeno un genitore italiano è sempre <strong>cittadino italiano dalla nascita</strong> 🟢.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi nasce <strong>fuori dall&#8217;Italia</strong>, i casi in cui la cittadinanza viene ancora trasmessa sono i seguenti. È sufficiente che si rientri in una sola delle fattispecie per garantire la trasmissione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Chi ha almeno un genitore cittadino italiano dalla nascita che ha <strong>vissuto in Italia per almeno due anni</strong> consecutivi prima della nascita del bambino è <strong>cittadino italiano dalla nascita</strong> 🟢.</li>



<li>Chi ha almeno un genitore cittadino italiano acquisito che ha <strong>vissuto in Italia per almeno due anni</strong> consecutivi prima della nascita del bambino e dopo aver acquisito la cittadinanza italiana è <strong>cittadino italiano dalla nascita</strong> 🟢.</li>



<li>Chi ha almeno un genitore che è <strong>esclusivamente cittadino italiano</strong>, cioè non ha altre cittadinanze, è <strong>cittadino italiano dalla nascita</strong> 🟢. </li>



<li>Chi ha almeno un nonno che è <strong>esclusivamente cittadino italiano</strong>, cioè non ha altre cittadinanze, o lo era al momento della morte (se deceduto), è <strong>cittadino italiano dalla nascita</strong> 🟢. </li>



<li>Chi <strong>non ha diritto ad altre cittadinanze</strong> alla nascita, e non può acquisirne tramite &#8220;semplice dichiarazione&#8221;, è <strong>cittadino italiano dalla nascita</strong> 🟢. </li>



<li>Chi ha almeno un genitore cittadino italiano dalla nascita (oppure riconosciuto come cittadino iure sanguinis) e non è cittadino italiano dalla nascita può <strong>acquisire la cittadinanza italiana per beneficio di legge</strong> se i genitori presentano una dichiarazione entro tre anni dalla nascita 🟠.</li>



<li>Chi ha almeno un genitore cittadino italiano dalla nascita (oppure riconosciuto come cittadino iure sanguinis), non è cittadino italiano dalla nascita e aveva meno di 18 anni alla data del 23 maggio 2025 può <strong>acquisire la cittadinanza italiana per beneficio di legge</strong> se viene presentata da lui o dai genitori una dichiarazione entro il 31 maggio 2029🟠.</li>



<li>Se non si applica nessuna di queste condizioni, il bambino non è cittadino italiano 🔴.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Per &#8220;genitore&#8221; intendiamo chi appare sul certificato di nascita come tale. Si applicano regole simili, ma non identiche, nel caso di adozioni che non approfondiamo in questo articolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alcune precisazioni e risposte a domande frequenti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Se si rientra in più di un caso, si può scegliere di quale avvalersi quando si registra. Per ridurre costi e complessità della pratica, a chi rientra in più di una casistica consigliamo di privilegiare la <strong>residenza del genitore per 2 anni</strong>, poi l&#8217;<strong>esclusiva cittadinanza del nonno</strong>, poi l&#8217;<strong>esclusiva cittadinanza del genitore</strong> e infine il <strong>non-diritto ad altre cittadinanze</strong>.</li>



<li>Se un cittadino italiano vive due anni consecutivi in Italia &#8220;riguadagna&#8221; il diritto di trasmissione della cittadinanza ai figli nati all&#8217;estero.</li>



<li>I due anni devono risultare dal certificato di residenza storica, cioè si usa la residenza e devono risultare almeno 730 (o 731 se durante anni bisestili) giorni consecutivi di residenza in Italia.</li>



<li>Chi era già registrato come cittadino, o aveva iniziato la procedura formale di riconoscimento o domanda, alla data del 27 marzo 2025 rimane cittadino sulla base delle vecchie regole.</li>



<li>Esistono meccanismi agevolati per ottenere la cittadinanza italiana trasferendosi in Italia, come una fattispecie dichiarativa per minori (se i genitori presentano dichiarazione e il minore vive per due anni in Italia è cittadino) o un visto lavorativo per italo-discendenti. </li>



<li>Chi viene riconosciuto come cittadino per &#8220;jure sanguinis&#8221; è considerato tale dalla nascita, anche retroattivamente. Tuttavia, ciò <strong>non dà diritto ad effettuare la dichiarazione di acquisto per i figli già nati</strong> se hanno più di tre anni di età. Infatti la deroga al 31 maggio 2029 non si applica ai cittadini JS riconosciuti sulla base di una domanda presentata dopo il 28 marzo 2025. Se i figli rientrassero nei casi &#8220;verdi&#8221;, andrebbe fatta una domanda autonoma di riconoscimento JS.</li>



<li>In una fase iniziale venivano richiesti i certificati di residenza storica e di cittadinanza, che vanno ottenuti dai Comuni in Italia: non sono tra quelli <a href="https://www.i3italy.org/certificati-italiani-dallestero/" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/certificati-italiani-dallestero/">scaricabili da ANPR</a>. Tuttavia <a href="https://www.facebook.com/i3italy/posts/pfbid0cLxgiPte7RkrpcfviX3utXwy1rJDCvBMbfpNm49VSeWUxtUnf431uHPibucMv4epl?__cft__[0]=AZWr7t6qXJfGRa_7LVoSw3L71Vah7GZpGddRRvDA2jQKkic7t2p-vmMiXZeghKqb1p0JRHJUCXBLtoFw_fUqNAOvs1FFEuNf610PUbF5-1eVk4O-Lr3tg48S31GylNJEaoy8Rxt5yZQSwDN_pjjKE5Ha5GhiyzAEY3o6TvwvlESahQ&amp;__tn__=%2CO%2CP-R" data-type="link" data-id="https://www.facebook.com/i3italy/posts/pfbid0cLxgiPte7RkrpcfviX3utXwy1rJDCvBMbfpNm49VSeWUxtUnf431uHPibucMv4epl?__cft__[0]=AZWr7t6qXJfGRa_7LVoSw3L71Vah7GZpGddRRvDA2jQKkic7t2p-vmMiXZeghKqb1p0JRHJUCXBLtoFw_fUqNAOvs1FFEuNf610PUbF5-1eVk4O-Lr3tg48S31GylNJEaoy8Rxt5yZQSwDN_pjjKE5Ha5GhiyzAEY3o6TvwvlESahQ&amp;__tn__=%2CO%2CP-R">da settembre <strong>sono accettate le autocertificazioni</strong> al posto di questi certificati</a>, in conformità con l&#8217;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?:2000;445~art40!vig=" data-type="link" data-id="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?:2000;445~art40!vig=">art. 40 del DPR n.445/2000</a> che dispone che i certificati siano sempre sostituiti da autocertificazioni nei rapporti tra organi della pubblica amministrazione.</li>



<li>Non sono invece accettate autocertificazioni per attestare il mancato possesso di altre cittadinanze diverse da quella italiana.</li>



<li>Se fossero comunque richiesti, i certificati vanno richiesti <strong>con marca da bollo o in carta libera</strong>? Al momento non è chiaro e enti diversi applicano prassi diverse. Come menzionato, normalmente i certificati tra organi della PA sono vietati e si usano le autocertificazioni &#8211; questa sarebbe un&#8217;eccezione, e la prassi è dunque incerta. Nel dubbio consigliamo di domandare al Consolato di riferimento o al Comune, e nel caso di incertezza di preferire quelli con marca da bollo in questa fase iniziale, sperando che presto la guidance diventi esplicita.</li>



<li>Le informazioni sulla residenza storica sono richieste nella maggioranza dei casi, ma con finalità distinte: può servire a dimostrare la residenza in Italia per due anni del genitore, oppure a fornire uno storico dei paesi in cui il genitore ha risieduto che determina quali documenti di &#8220;non naturalizzazione&#8221; vanno prodotti nella casistica &#8220;genitore esclusivamente italiano&#8221;.</li>



<li>Un cittadino per beneficio di legge <strong>non è cittadino per nascita</strong>&nbsp;e dunque non potrà a sua volta presentare una dichiarazione per i suoi figli in futuro.</li>



<li>La prova di non-naturalizzazione britannica ufficiale è quella fornita da Home Office: il <a href="https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-proof-that-you-do-not-have-british-citizenship-form-nq" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-proof-that-you-do-not-have-british-citizenship-form-nq">form NQ</a>, che costa ben £459 (più apostille e traduzione). Tuttavia i Consolati sono disposti a considerare anche prove alternative. Come esempi vengono menzionati share codes, e dichiarazioni di diritto di voto esclusivamente per le elezioni amministrative rilasciate dal Council.<br>Sottolineamo però che il semplice &#8220;share code&#8221; non può, da solo, essere ritenuto sufficiente. Purtroppo infatti l&#8217;account UKVI di chi si naturalizza <a href="https://www.i3italy.org/doppia-cittadinanza/" data-type="post" data-id="7614">rimane quasi sempre attivo</a>, e dunque la maggioranza degli italo-britannici naturalizzati di recente può generare share codes validi.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Queste nuove regole si applicano anche a tutte le domande di riconoscimento della cittadinanza &#8220;<strong>iure sanguinis</strong>&#8220;, cioè quelle degli italo-discendenti. <strong>Chi ha avi italiani non avrà dunque più diritto a diventare italiano</strong>, a meno che non rientri in una delle casistiche qui sopra.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qualora fossero accettate autocertificazioni al posto dei certificati, <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-nv-c-2-color">fate molta attenzione a non autocertificare il falso</mark> </strong>per errore, comodità o guadagno personale. <a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art495.html" data-type="link" data-id="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art495.html">Le conseguenze penali sono serissime</a>, con la reclusione da due a sei anni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come muoversi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo passo è capire in quale situazione ci si trova. A tale scopo, abbiamo realizzato una <strong>flowchart</strong>:</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img data-dominant-color="b29666" data-has-transparency="false" decoding="async" width="2171" height="1080" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/flowchart25.avif" alt="" class="wp-image-15664 not-transparent" style="--dominant-color: #b29666; width:805px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/flowchart25.avif 2171w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/flowchart25-300x149.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/flowchart25-1024x509.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/flowchart25-768x382.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/flowchart25-1536x764.avif 1536w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/flowchart25-2048x1019.avif 2048w" sizes="(max-width: 2171px) 100vw, 2171px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">e un <strong>questionario</strong> che può aiutare ad orientarsi tra le varie casistiche e fornisce i link giusti alla guidance consolare sul tema (clicca sull&#8217;immagine!):</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://i3italy.fillout.com/cittadinanza"><img decoding="async" width="1202" height="676" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/image-3.avif" alt="" class="wp-image-14568" style="width:432px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/image-3.avif 1202w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/image-3-300x169.avif 300w" sizes="(max-width: 1202px) 100vw, 1202px" /></a></figure>
</div>


<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://i3italy.fillout.com/nationality">Questionnaire to self-assess a child&#8217;s status (in English)</a></div>
</div>



<p class="wp-block-paragraph">Naturalmente, i risultati sono indicativi e dipendono dalle risposte fornite e dalle vostre auto-valutazioni. Non si tratta dunque di consigli legali, e consigliamo di rivolgersi a professionisti abilitati oppure ai Consolati a chi ne avesse bisogno.</p>



<h3 class="wp-block-heading">🟢 Cittadino italiano dalla nascita: registrazione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Se il bambino è nei casi &#8220;verdi&#8221;, cioè è cittadino italiano dalla nascita anche secondo la nuova legge, <strong>occorre registrarne la nascita al Consolato di riferimento</strong>. Si ha tempo fino ai 18 anni di età per farlo (anche se consigliamo di provvedere al più presto). Si tratta di una procedura di stato civile per cui occorre il certificato tradotto e apostillato, alcuni moduli e documenti dei genitori, e certificati idonei a dimostrare che il bambino ha appunto diritto alla trasmissione della cittadinanza, che variano a seconda dei casi. Il <a href="https://i3italy.fillout.com/cittadinanza" data-type="link" data-id="https://i3italy.fillout.com/cittadinanza">questionario</a> vi fornisce links alla guidance dei tre Consolati nel Regno Unito rilevante per la vostra situazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Molto spesso si rientra in più di un caso e occorre dunque scegliere di quale fattispecie avvalersi: per via degli adempimenti documentali richiesti, a chi rientra in più di una casistica consigliamo di privilegiare la <strong>residenza del genitore per 2 anni</strong>, poi l&#8217;<strong>esclusiva cittadinanza del nonno</strong>, poi l&#8217;<strong>esclusiva cittadinanza del genitore</strong> e infine il <strong>non-diritto ad altre cittadinanze</strong>. Il motivo è molto semplice: la residenza si dimostra con un semplice certificato, l&#8217;esclusiva cittadinanza può invece essere complessa&#8230; soprattutto per chi ha vissuto nel Regno Unito: la prova di non-naturalizzazione fornita da Home Office è il form NQ e costa ben £459 (più apostille e traduzione), e sebbene siano possibili prove alternative esse dipendono da caso a caso.</p>



<h3 class="wp-block-heading">🟠 Cittadino italiano per beneficio di legge: dichiarazione</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Se il bambino è nei casi &#8220;arancioni&#8221;, cioè non è cittadino italiano dalla nascita ma ha diritto a diventarlo, occorre che i genitori presentino una dichiarazione di volontà dell’acquisto&nbsp;in Consolato <strong>entro tre anni dalla nascita</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre a produrre la documentazione necessaria per registrare la nascita, occorre prenotare un appuntamento tramite email e presentarsi fisicamente. La procedura non prevede costi aggiuntivi dal 30 dicembre 2025. Si tratta di una procedura che può richiedere tempo: <strong>consigliamo agli interessati di muoversi prima possibile</strong>. Il <a href="https://i3italy.fillout.com/cittadinanza" data-type="link" data-id="https://i3italy.fillout.com/cittadinanza">questionario</a> vi fornisce links alla guidance dei tre Consolati nel Regno Unito rilevante per la vostra situazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In via eccezionale è in vigore una <strong>deroga</strong> secondo cui se il bambino è figlio di almeno un genitore italiano dalla nascita (o riconosciuto iure sanguinis), era minorenne in data 23 maggio 2025, la dichiarazione di volontà dell’acquisto al Consolato può essere presentata&nbsp;<strong>entro il 31 maggio 2029</strong>. Devono farlo i genitori, o il bambino stesso se avesse nel frattempo compiuto 18 anni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, per completezza, menzioniamo che nel caso di trasferimento in Italia un minorenne figlio di almeno un genitore italiano dalla nascita (o riconosciuto iure sanguinis) si può fare la dichiarazione di cui sopra anche oltre il termine dei tre anni, ma impegnandosi a risiediere in Italia per i successivi due anni.</p>



<h3 class="wp-block-heading">🔴 Il bambino non è cittadino italiano </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Ci dispiace. Anzitutto: siete sicuri? La nuova normativa, per quanto complessa, tende ad includere la maggioranza dei figli e nipoti di emigrati dall&#8217;Italia, quindi prima di gettare la spugna raccomandiamo di approfondire o magari chiedere una consulenza legale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se fosse confermato, <strong>consigliamo di mantenervi aggiornati</strong>. È verosimile che ci siano altre modifiche a questa normativa nel prossimo futuro, ed è bene essere pronti a registrare il proprio figlio se, in futuro, la legge tornasse ad essere più generosa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Esempi</h2>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img data-dominant-color="bd8d6c" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1080" height="1080" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoex.avif" alt="" class="wp-image-15668 not-transparent" style="--dominant-color: #bd8d6c; width:462px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoex.avif 1080w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoex-300x300.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoex-1024x1024.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoex-150x150.avif 150w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoex-768x768.avif 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Il primo esempio è una delle due situazioni più comuni: </p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Un italiano, Antonio, che vive in Italia da generazioni decide di emigrare nel Regno Unito. Supponiamo che decida, prima di avere figli, di naturalizzarsi e diventare cittadino britannico.</li>



<li>Antonio fa un figlio, Biagio, che è cittadino italiano per nascita in automatico. Infatti, la cittadinanza viene trasmessa tramite i due anni di residenza, oppure tramite un genitore di Antonio (se esclusivamente cittadino italiano) 🟢.</li>



<li>Biagio trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia, e fa un figlio, Carlo, che non è cittadino italiano per nascita in automatico. Infatti non si applica nessuna delle tre condizioni previste dalla legge. Tuttavia, Biagio può presentare entro tre anni una dichiarazione e Carlo diventa cittadino italiano per beneficio di legge 🟠.</li>



<li>Carlo trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia e fa un figlio, Daniele. Non è cittadino per nascita, e nemmeno Carlo, quindi non si applica neppure la dichiarazione. Essendo britannico, non è neppure apolide. Daniele non è cittadino italiano, e la linea si interrompe 🔴.</li>
</ol>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img data-dominant-color="bb8d6b" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1080" height="1080" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/secondoes.avif" alt="" class="wp-image-15666 not-transparent" style="--dominant-color: #bb8d6b; width:457px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/secondoes.avif 1080w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/secondoes-300x300.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/secondoes-1024x1024.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/secondoes-150x150.avif 150w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/secondoes-768x768.avif 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Il secondo esempio è una delle due situazioni più comuni:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Un italiano, Andrea, che vive in Italia da generazioni decide di emigrare nel Regno Unito… ma non prende mai la cittadinanza britannica.</li>



<li>Andrea fa una figlia, Beatrice, che è cittadina italiana per nascita in automatico e, nella maggioranza dei casi, anche britannica. La cittadinanza italiana viene trasmessa da Andrea in quanto italiano che ha vissuto in Italia per 2+ anni (oppure in quanto esclusivamente cittadino italiano) 🟢.</li>



<li>Beatrice trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia, e fa una figlia, Cecilia, che è cittadina italiana per nascita, avendo un nonno (Andrea) esclusivamente cittadino italiano 🟢.</li>



<li>Cecilia trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia e fa un figlio, Diego, che non è cittadino italiano in automatico. Infatti non si applica nessuna delle tre condizioni previste dalla legge. Tuttavia, Cecilia può presentare entro tre anni una dichiarazione e Diego diventa cittadino italiano per beneficio di legge 🟠.</li>



<li>Diego trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia e fa una figlia, Elena. Non è cittadina per nascita, e nemmeno Diego, quindi non si applica neppure la dichiarazione. Essendo britannica, non è neppure apolide. Elena non è cittadina italiana, e la linea si interrompe 🔴.</li>
</ol>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img data-dominant-color="ba906e" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/1-1024x1024.avif" alt="" class="wp-image-14576 not-transparent" style="--dominant-color: #ba906e; width:463px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/1-1024x1024.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/1-300x300.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/1-150x150.avif 150w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/1-768x768.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/1.avif 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Il terzo esempio riguarda chi è recentemente diventato italiano:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Anisa ha preso la cittadinanza italiana per residenza, naturalizzandosi e mantenendo anche la sua cittadinanza straniera, e ha poi scelto di emigrare nel Regno Unito meno di due anni dopo essere diventata cittadina italiana.</li>



<li>Anisa fa un figlio che nasce nel Regno Unito, Boris, che non è cittadino italiano. Infatti il genitore non ha cittadinanza esclusivamente italiana, e neanche un nonno. Un genitore non ha neppure vissuto per due anni in Italia da cittadino italiano… e, infine, nessun genitore è cittadino per nascita (dunque neppure la dichiarazione si applica). La cittadinanza si trasmetterebbe solamente se Boris fosse altrimenti apolide ma, con ogni probabilità, Boris avrà diritto alla cittadinanza originaria della madre e spesso anche a quella britannica. Dunque, la linea si interrompe 🔴.</li>
</ol>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img data-dominant-color="bb8e6b" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoes-1-1024x1024.avif" alt="" class="wp-image-15667 not-transparent" style="--dominant-color: #bb8e6b; width:480px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoes-1-1024x1024.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoes-1-300x300.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoes-1-150x150.avif 150w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoes-1-768x768.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/07/primoes-1.avif 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Anche il quarto e ultimo esempio riguarda chi è recentemente diventato italiano:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Adrian ha preso la cittadinanza italiana per residenza, naturalizzandosi e mantenendo anche la sua cittadinanza straniera, e ha poi scelto di emigrare nel Regno Unito dopo essere rimasto in Italia per più di due anni dopo essere diventato cittadino italiano.</li>



<li>Adrian fa un figlio, Benedetto, che è cittadino italiano per nascita in automatico. Infatti, la cittadinanza viene trasmessa da Adrian in quanto cittadino italiano che ha acquisito la cittadinanza e ha vissuto in Italia per almeno due anni 🟢.</li>



<li>Benedetto trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia, e fa un figlio, Ciro, che non è cittadino italiano per nascita in automatico. Infatti non si applica nessuna delle tre condizioni previste dalla legge. Tuttavia, Benedetto è cittadino per nascita e dunque può presentare entro tre anni una dichiarazione per far diventare Ciro cittadino italiano per beneficio di legge 🟠.</li>



<li>Ciro trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia e fa un figlio, Dario. Non è cittadino per nascita, e nemmeno Ciro, quindi non si applica neppure la dichiarazione. Non è neppure apolide. Dario non è cittadino italiano, e la linea si interrompe 🔴.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Impatto sulla comunità italiana nel Regno Unito</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Senza dubbio, la legge spezzerà in pochi anni il legame con l&#8217;Italia del possesso della cittadinanza di tutte le comunità storiche di emigrati giunte nel Regno Unito prima della seconda guerra mondiale. Infatti, questa legge interviene anche sulle domande jure sanguinis, impedendo a milioni di persone nel mondo di ottenere la cittadinanza italiana. Associata alla Brexit, che ha reso i cittadini britannici extracomunitari, questo sarà un forte disincentivo per gli italo-discendenti non italiani a venire a studiare o lavorare in Italia, che diventerà per loro un paese estero come un altro. Con il tempo, il legame sarà dunque sempre più teorico e sottile, fino a scomparire. Alcuni commentatori hanno usato l&#8217;espressione &#8220;colpo mortale&#8221; che, sebbene forte, è in questo caso appropriata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò detto, facciamo tuttavia alcune doverose precisazioni: come abbiamo visto qui sopra, <strong>acquisire o meno la cittadinanza britannica non cambia molto</strong> nelle situazioni più comuni. Non naturalizzandosi si ritarda la perdita della cittadinanza italiana solamente di una generazione, per giunta assai lontana: dai bis-nipoti ai tris-nipoti. Questo perché il Regno Unito ha una forma quasi totale di ius soli, per cui dopo al massimo due generazioni si acquisisce in automatico la cittadinanza britannica, ed è dunque impossibile rimanere &#8220;esclusivamente italiani&#8221; (salvo rinunce esplicite che, tuttavia, non troverebbero motivi concreti e anzi complicherebbero la vita degli interessati).</p>



<p class="wp-block-paragraph">E dunque con questa nuova legge la cittadinanza italiana, anziché essere trasmessa indefinitamente come in passato con il solo obbligo di registrazione, viene persa<strong> alla quarta o quinta generazione</strong>. Si tratta comunque di una normativa più generosa di molte altre (tra cui quella sulla cittadinanza britannica).</p>



<p class="wp-block-paragraph">È peraltro importante capire che la normativa non vuole &#8220;punire&#8221; chi ha acquisito un&#8217;altra cittadinanza (che, ripetiamo, nel Regno Unito è pseudo-automatico) ma solo usare la circostanza come indicativa dell&#8217;anzianità migratoria: in altre parole, chi non ha genitori né nonni esclusivamente italiani è probabile che sia emigrato da varie generazioni, e dunque non riceve la cittadinanza italiana in trasmissione. In tal senso la normativa originale di marzo prevedeva la nascita in Italia di genitori o nonni, ad esempio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, l&#8217;attuale legge presenta alcune criticità e avrà impatti sproporzionati su alcune categorie, che elenchiamo di seguito:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il possesso di altre cittadinanze come criterio di anzianità migratoria è impreciso e sicuramente penalizzerà molte persone che, per propria storia familiare, hanno altre cittadinanze pur avendo mantenuto forti legami con l&#8217;Italia. </li>



<li>Chi ha acquisito la cittadinanza italiana ed è emigrato dopo meno di due anni dall&#8217;acquisizione ha compromesso il diritto alla cittadinanza dei propri figli, senza aver potuto averne consapevolezza all&#8217;epoca della scelta. Questo colpirà le molte comunità etniche presenti nel Regno Unito come gli italo-pakistani, gli italo-bengalesi e gli italo-nigeriani.</li>



<li>Gli adempimenti documentali possono essere complessi e costosi per chi ha vissuto in molti paesi e desidera avvalersi della fattispecie &#8220;esclusivamente italiano&#8221;: infatti non esiste una prassi internazionale per i documenti di non-naturalizzazione, per cui occorrerà interfacciarsi con tutti i paesi in cui si ha vissuto. Anche il solo Regno Unito, come già menzionato, fornisce una lettera&#8230; al costo di £459.</li>



<li>Chi non si è <a href="https://www.i3italy.org/iscriversi-allaire/" data-type="post" data-id="1996">iscritto all&#8217;AIRE</a> per tempo potrebbe paradossalmente beneficiare del mancato adempimento perché dal certificato di residenza storico risulterà la residenza di 2+ anni in Italia. Questo potrebbe introdurre un incentivo perverso alla non-iscrizione all&#8217;AIRE, che pure ha conseguenze non banali come approfondiamo nell&#8217;articolo dedicato.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Regole in vigore prima del 23 maggio 2025</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le regole prima del 27 marzo 2025 erano essenzialmente universali &#8211; il figlio di un cittadino italiano era dunque italiano, salvo rarissime eccezioni o scelte diverse del genitore. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Le regole tra il 28 marzo 2025 e il 22 maggio 2025 erano invece simili a quelle attuali, ma utilizzando come criterio l&#8217;essere &#8220;nati in Italia&#8221;, e non prevedevano la fattispecie della dichiarazione di volontà.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Fonti documentali e aggiornamenti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questa sezione è pensata per essere d&#8217;aiuto agli &#8220;addetti ai lavori&#8221; o a chi volesse approfondire le fonti delle affermazioni riportate nell&#8217;articolo, e per monitorare l&#8217;evoluzione della normativa e della sua interpretazione. Non includiamo atti obsoleti come il DL 36/2025 (superato dalla sua versione convertita).</p>



<h4 class="wp-block-heading">Legge 74/2025</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/23/25G00082/SG" data-type="link" data-id="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/23/25G00082/SG">legge 74/2025</a> ha convertito il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/23/25A03081/sg" data-type="link" data-id="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/23/25A03081/sg">decreto legge 36/2025</a> apportando modifiche significative. La legge introduce principalmente modifiche alla <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91" data-type="link" data-id="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91">legge 91/1992</a>, che regola la trasmissione della cittadinanza italiana da genitore a figlio.</p>



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<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background has-text-align-center wp-element-button" href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/08/attocompletolegge1992.pdf">Testo legge 91/1992</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-nv-c-1-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/08/attocompletocittadinanza.pdf">Testo del DL convertito (incluse le modifiche)</a></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">Circolare 26185 del 28 maggio 2025 &#8211; Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto<br>legge 28 marzo 2025, n. 36, recante &#8220;Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza&#8221;. Prime istruzioni operative.</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta della prima circolare emanata dal Ministero dell&#8217;Interno pochi giorni dopo la nuova legge. Essa stabilisce alcune interpretazioni importanti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le nuove disposizioni introducono <strong>condizioni aggiuntive e non autonome</strong>: in altre parole, i meccanismi di trasmissione della cittadinanza rimangono gli stessi, che vengono ristretti a casi specifici. Ad esempio un bambino con un nonno esclusivamente italiano i cui genitori non sono cittadini italiani non è cittadino italiano dalla nascita, perché la trasmissione dal nonno teoricamente disposta dalle nuove norme non ha effetto, stante che i genitori non sono cittadini italiani.<br>Semplificando, chi non sarebbe stato cittadino italiano alla nascita secondo le vecchie regole continua a non esserlo, e chi lo sarebbe stato lo è ancora solo se rientra in una delle condizioni disposte.</li>



<li>Spetta ai richiedenti fornire prove di esclusiva cittadinanza italiana, con oneri a loro carico, e le autodichiarazioni non sono utilizzabili a tale scopo.</li>



<li>I figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 24 maggio 2025 acquistano anch&#8217;essi la cittadinanza solo se sono residenti in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita.</li>



<li>Le dichiarazioni di volontà di acquisto vanno rese di persona alla presenza di un ufficiale di stato civile.</li>
</ul>



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<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/08/circolare28maggio.pdf">Circolare 28 maggio 2025</a></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">Circolare ai prefetti del 24 luglio 2025 &#8211; Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2025, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Ulteriori istruzioni operative.</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta della seconda circolare emanata dal Ministero dell&#8217;Interno a luglio 2025. Essa precisa e chiarisce alcuni aspetti interpretativi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La fattispecie secondo cui un cittadino italiano che ha risieduto in Italia per 2 o più anni consecutivi, possedendo la cittadinanza italiana in quegli anni, può trasmettere la cittadinanza ai propri figli <strong>si applica a tutti i cittadini italiani</strong>, inclusi quelli che lo sono dalla nascita. In particolare chi viene riconosciuto come cittadino per &#8220;jure sanguinis&#8221; è considerato tale dalla nascita, anche retroattivamente.<br>Alcuni Comuni e Consolati avevano inizialmente interpretato tale disposizione come rivolta soltanto ai cittadini per acquisto (matrimonio, residenza, etc), ma invece si applica a tutti. </li>



<li>Alcuni ulteriori chiarimenti sui figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 24 maggio 2025, che delineano un quadro estremamente restrittivo perché si verifichi tale possibilità.</li>
</ul>



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<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-neve-link-hover-color-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/08/circolare24luglio.pdf">Circolare 24 luglio 2025</a></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028&#8243;</strong>.</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nella legge di bilancio per il 2026 sono state modificate alcune disposizioni relative alla cittadinanza per beneficio di legge:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Modificato il termine per i genitori di nuovi nati che rientrano in tale casistica da un anno a tre anni dalla nascita.</li>



<li>Azzerato il costo di tale pratica, prima fissato a €250.</li>
</ul>



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<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-neve-link-hover-color-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&amp;idDocumento=2750">Legge di bilancio 2026</a></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2025 è stata modificata nel comma 19-ter una disposizione relativa alla cittadinanza per beneficio di legge:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Modificata la deadline per usufruire della deroga per i figli di cittadini italiani per nascita che erano minorenni al 23 maggio 2025 e non sono già cittadini italiani dalla nascita in automatico. È stata spostata dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029.</li>
</ul>



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<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-neve-link-hover-color-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/28/26G00044/SG">Conversione del Decreto Milleproroghe 2025</a></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">Corte Costituzionale (12 marzo 2026)</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il 12 marzo 2026 la Corte costituzionale <a href="https://www.cortecostituzionale.it/uploads/release/69b2adc90cb9b.pdf" data-type="link" data-id="https://www.cortecostituzionale.it/uploads/release/69b2adc90cb9b.pdf">ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili</a> le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto la Legge numero 74 del 2025, respingendo i ricorsi. Pertanto la legge è rimasta com&#8217;era. Le motivazioni della sentenza <a href="https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/63" data-type="link" data-id="https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/63">sono state depositate il 30 aprile 2026</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>ETA &#8211; Visa Waiver per il Regno Unito</title>
		<link>https://www.i3italy.org/eta/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 22:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[visitatore]]></category>
		<category><![CDATA[visto]]></category>
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					<description><![CDATA[Informazioni sui nuovi visa waiver richiesti per visitare il Regno Unito da aprile 2025.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Nel 2025 si è materializzata una delle conseguenze più radicali della Brexit, con la fine dei viaggi con il semplice passaporto tra paesi dell&#8217;Unione Europea e Regno Unito. Infatti, il Regno Unito ha introdotto l&#8217;Electronic Travel Authorisation (ETA). L&#8217;Unione Europea, inclusa l&#8217;Italia, dovrebbe introdurre l&#8217;European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) ma pare che ciò non avverrà prima del 2026.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In entrambi i casi, si tratta di <em>visa waiver</em>, molto simili all&#8217;ESTA statunitense già in vigore da decenni. In questo articolo analizziamo l&#8217;ETA; che è obbligatorio per tutti i visitatori e turisti europei <strong>dal 2 aprile 2025</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, dal 25 febbraio 2026 non saranno più fatte eccezioni: se si rientra nelle categorie di chi ne ha bisogno, servirà avere un&#8217;ETA, o sarà rifiutato l&#8217;imbarco. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per capire più in generale la nuova prassi relativa ai viaggi in UK per turisti, residenti e cittadini, <a href="https://www.i3italy.org/viaggi-italia-uk/" data-type="post" data-id="3100">leggete l&#8217;articolo dedicato</a>!</p>



<h3 class="wp-block-heading">ETA (per andare nel Regno Unito)</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">L&#8217;ETA va ottenuto da <strong>chi visita il Regno Unito per brevi soggiorni: dunque turisti o visitatori</strong>, esattamente coloro che prima dell&#8217;introduzione di questo schema potevano venire nel Regno Unito solamente esibendo il passaporto.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">A dispetto di quanto riportato erroneamente da moltissime testate, <strong>l&#8217;ETA non è un visto</strong>, né un visto elettronico o simili: è una forma di autorizzazione digitale aggiuntiva, che <strong>non sostituisce il visto</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify has-nv-site-bg-color has-neve-link-hover-color-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-fc4a7bdffd01b2f93f4736887b55dea0 wp-block-paragraph">L&#8217;ETA è necessario per i cittadini europei a partire dal <strong>2 aprile 2025</strong>, con possibilità di presentare domanda dal <strong>5 marzo 2025</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ETA <strong>non è richiesto</strong> a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cittadini britannici, o cittadini irlandesi.</li>



<li>Persone già in possesso di un visto, status (presettled, settled&#8230;), o permesso di residenza per vivere nel Regno Unito.</li>



<li>Persone residenti in Irlanda la cui nazionalità è tra quelle che non necessitano di visto per visitare il Regno Unito (inclusi italiani e cittadini di paesi dell&#8217;Unione Europea).</li>



<li>Non viene richiesto un ETA in caso di transito aeroportuale &#8220;airside&#8221; (cioè senza passare ai gates dell&#8217;immigrazione) nel Regno Unito. Questa è <a href="https://www.ein.org.uk/news/home-office-announces-plans-increase-immigration-fees-including-worker-sponsorship" data-type="link" data-id="https://www.ein.org.uk/news/home-office-announces-plans-increase-immigration-fees-including-worker-sponsorship">una novità</a> rispetto a quanto annunciato in origine.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ETA è dunque richiesto a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cittadini di paesi dell&#8217;Unione Europea che vengono nel Regno Unito come <a href="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/" data-type="post" data-id="2793">visitatori</a> (dunque per un periodo inferiore a 180 giorni, e senza intenzione di lavorare o intraprendere altre attività per cui serve un visto).<br>Quanto sopra include tutti i viaggiatori, inclusi neonati e bambini: ciascuno dovrà chiedere e ottenere il proprio ETA associato al proprio documento.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Attenzione! I <strong><a href="https://www.i3italy.org/doppia-cittadinanza/" data-type="post" data-id="7614">doppi cittadini</a></strong> non hanno bisogno di un ETA, né possono ottenerlo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Ottenere l&#8217;ETA</h4>



<p class="has-text-align-justify has-nv-site-bg-color has-italyred-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-cad18145d0c3b7a9d5d63ad633379294 wp-block-paragraph"><strong>Attenzione</strong>: esistono tantissimi siti non ufficiali che, manipolando l&#8217;algoritmo dei motori di ricerca, cercano di ingannare gli utenti fingendo di essere il portale ufficiale degli ETA. Quello che avviene è che, inserendo i propri dati, questi siti fanno domanda al posto vostro facendosi pagare di più &#8211; e potrebbero utilizzare i vostri dati anche per scopi meno nobili. Evitate questi siti e affidatevi unicamente <strong><a href="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta">al sito e alle app ufficiali</a>.</strong> <strong>L&#8217;ETA costa, dall&#8217;8 aprile 2026, £20: non un centesimo di più!</strong></p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://apps.apple.com/us/app/uk-eta/id6444912481">App UK ETA (iOS)</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho3">App UK ETA (Android)</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyred-background-color has-background wp-element-button" href="https://apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk/apply/electronic-travel-authorisation/easier-on-the-app">Portale online</a></div>
</div>



<p class="wp-block-paragraph">Ottenere un&#8217;ETA è estremamente semplice:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Anzitutto assicurarsi di avere effettivamente bisogno di un&#8217;ETA: occorre non essere già residenti nel Regno Unito, e avere intenzione di visitare il Regno Unito come visitatori, dunque per meno di 180 giorni, e non per lavoro. In caso di dubbi consultate il tool del governo britannico: <a href="http://www.gov.uk/check-uk-visa" data-type="link" data-id="www.gov.uk/check-uk-visa">check UK visa</a>.</li>



<li>Scaricare l&#8217;app &#8220;UK ETA&#8221;, disponibile per Android e iOS (consigliato). In alternativa, è possibile utilizzare <a href="https://apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk/apply/electronic-travel-authorisation/" data-type="link" data-id="https://apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk/apply/electronic-travel-authorisation/">il portale web apposito</a>. Quest&#8217;ultima opzione è obbligatoria se si fa domanda per conto di terzi.</li>



<li>Fornire i dati del passaporto, scansionandolo tramite la funzionalità NFC quando e se richiesto.</li>



<li>Scattare una fotografia con la fotocamera frontale (o caricarne una).</li>



<li>Sottoporsi a scansione facciale tramite la fotocamera frontale per la verifica dell&#8217;identità (se possibile).</li>



<li>Rispondere ad alcune domande.</li>



<li>Pagare la tariffa di <strong>£20</strong> (fino al 7 aprile 2026 costava invece £16; prima ancora costava £10) tramite carta di debito, carta di credito, Apple Pay o Google Pay. Si può pagare anche in altre valute, ma con una piccola fee di conversione: a chi non dispone di una carta in sterline, noi <a href="https://www.i3italy.org/convertire-tra-sterlina-e-euro/" data-type="post" data-id="3704">consigliamo di procurarsene una</a>, anche in vista della visita nel Regno Unito.</li>



<li>Una volta approvato, l’ETA sarà valido per un totale di due anni per più viaggi nel Regno Unito, ma sarà legato al passaporto. Se il passaporto scadesse o venisse rinnovato, andrebbe di nuovo fatta la domanda per l&#8217;ETA.</li>



<li>L&#8217;ETA è digitale: non vengono rilasciate autorizzazioni cartacee, e al gate e alla frontiera britannica il documento verrà scansionato per verificare se è associato o meno ad un ETA (o status, o visto).</li>



<li>Purtroppo al momento <strong>l&#8217;app è disponibile solo in lingua inglese</strong>. Lo stesso vale per il portale online, ma almeno per quello è possibile usare la traduzione integrata nella maggioranza dei browser moderni (tasto destro -&gt; traduci). </li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Di seguito il video ufficiale che mostra la procedura.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<div class="nv-iframe-embed"><iframe loading="lazy" title="How to Apply For a UK Electronic Travel Authorisation (ETA)" width="1200" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/uG1zaOMl63M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
</div></figure>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Nella maggioranza dei casi si riceverà risposta in pochi minuti. La guidance menziona una risposta entro <strong>tre giorni lavorativi</strong> nella stragrande maggioranza dei casi, ma ciò non è garantito: consigliamo quindi, a buon rendere, di fare domanda con largo anticipo rispetto al viaggio. Non esistono procedure per sollecitare il rilascio di un ETA. La <em>guidance</em> menziona che utilizzare l&#8217;app è opportuno per avere una risposta più rapida.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La domanda di ETA può essere <strong>rifiutata</strong> (rejected) in caso di errori tecnici nella compilazione, nel qual caso si potrà immediatamente ripresentare, oppure <strong>respinta</strong> (refused): in questo caso non si potrà fare appello e, se si desidera ancora visitare il Regno Unito, bisognerà fare domanda per un visitor visa, con tutti i costi e le tempistiche del caso.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">Cosa mi serve per fare domanda tramite app per conto di qualcun altro?</span></span></h5>



<p class="wp-block-paragraph">Per fare domanda serve aver scaricato l&#8217;app su uno smartphone con funzionalità NFC (lo stesso chip con cui si paga contactless, ad esempio, di cui la maggioranza dei dispositivi moderni è dotata). Va bene anche usare quello di un amico visto che l&#8217;app non salva i dati.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Un&#8217;email a cui arriverà un codice di sei cifre per la verifica, e poi l&#8217;esito della domanda.</li>



<li>Il passaporto, che andrà prima fotografato e poi scansionato con il chip NFC.</li>



<li>La presenza fisica del richiedente, il cui volto sarà prima fotografato e poi scansionato con la fotocamera frontale.</li>



<li>L&#8217;indirizzo di residenza in Italia, dichiarare che lavoro fate, e dichiarare eventuali precedenti penali.</li>



<li>Una carta di debito, di credito, o Apple Pay o Google Pay. Si può pagare in una valuta a scelta, ma a chi non dispone di una carta in sterline noi <a href="https://www.i3italy.org/convertire-tra-sterlina-e-euro/" data-type="post" data-id="3704">consigliamo di procurarsene una</a>, anche in vista della visita nel Regno Unito.</li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">Cosa mi serve per fare domanda tramite il portale web per conto di qualcun altro?</span></span></h5>



<p class="wp-block-paragraph">Per fare domanda tramite <a href="https://apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk/apply/electronic-travel-authorisation/easier-on-the-app" data-type="link" data-id="https://apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk/apply/electronic-travel-authorisation/easier-on-the-app">il portale web</a> servono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Un&#8217;email a cui arriverà un codice di sei cifre per la verifica, e poi l&#8217;esito della domanda.</li>



<li>Una fotografia frontale, in cui si vedano sia volto che spalle, con sfondo neutro e senza occhiali da sole o simili accessori che nascondono il volto. Va benissimo scattarla da se con uno smartphone davanti ad un muro bianco.</li>



<li>Una fotografia o scansione del passaporto.</li>



<li>L&#8217;indirizzo di residenza in Italia.</li>



<li>Dichiarare che lavoro fate (per chi ne ha uno).</li>



<li>Dichiarare eventuali precedenti penali. </li>



<li>Una carta di debito, di credito, o Apple Pay o Google Pay. Si può pagare in una valuta a scelta. Si può pagare in una valuta a scelta, ma a chi non dispone di una carta in sterline noi <a href="https://www.i3italy.org/convertire-tra-sterlina-e-euro/" data-type="post" data-id="3704">consigliamo di procurarsene una</a>, anche in vista della visita nel Regno Unito.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Non sono necessari invece né un numero di telefono (che si può includere, ma è opzionale), né alcun dettaglio riguardo il viaggio che avete in programma verso il Regno Unito (ma ricordate: <a href="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/" data-type="post" data-id="2793">tale controllo potrebbe avvenire alla frontiera britannica</a>).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img data-dominant-color="8a728e" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="673" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/fotoeta-1024x673.avif" alt="" class="wp-image-13327 not-transparent" style="--dominant-color: #8a728e; width:452px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/fotoeta-1024x673.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/fotoeta-300x197.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/fotoeta-768x505.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/fotoeta-png.avif 1028w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption"><em>Esempio del tipo di fotografia richiesto (in alto a sinistra), e tre errori da evitare (sfondo caotico, foto troppo ravvicinata, o occhiali da sole).</em></figcaption></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Quando ci abbiamo provato noi, l&#8217;ETA è stato approvato in meno di 5 minuti. La procedura è molto semplice e intuitiva, per fortuna, e potrete facilmente fare domanda per conto di parenti o amici che, per qualsiasi motivo, sono impossibilitati a farla da soli.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img data-dominant-color="cf8976" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/uketaapprove-1024x1024.avif" alt="" class="wp-image-13282 not-transparent" style="--dominant-color: #cf8976; width:486px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/uketaapprove-1024x1024.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/uketaapprove-300x300.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/uketaapprove-150x150.avif 150w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/uketaapprove-768x768.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2024/11/uketaapprove-png.avif 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;">Ho presettled/settled status. mi serve l&#8217;ETA?</span></h5>



<p class="wp-block-paragraph">No. Chi ha uno status o visto di qualsiasi tipo non è &#8220;visitatore&#8221; e quindi non è richiesto l&#8217;ETA. Viene però richiesto che il documento sia collegato al proprio status. Ciò ha il nome di &#8220;<a href="https://www.i3italy.org/viaggi-italia-uk/" data-type="post" data-id="3100">eVisa</a>&#8220;, ma è solo nuovo lessico per il semplice account digitale UKVI (quello con cui generate share codes). In parole povere, bisogna solo assicurarsi che il documento con cui si viaggia sia collegato al proprio status, <a href="https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details">registrandolo sul portale</a>. Consigliamo anche di generare e stampare (o portare in pdf) uno share code, in caso di problemi con il sistema digitale.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;">Si può fare una domanda collettiva/di gruppo?</span></h5>



<p class="wp-block-paragraph">No. Ogni individuo deve fare la propria domanda, che potrà avere tempi di risposta diversi.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;">Ho dimenticato di chiedere l&#8217;ETA, posso farlo in aeroporto?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">L&#8217;ETA si chiede online tramite app o portale ufficiale, dunque la risposta è sì. I tempi di risposta quasi sempre brevissimi tra l&#8217;altro significano che sicuramente vale la pena tentare. Peraltro, l<a href="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta#how-long-it-takes" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta#how-long-it-takes">a guidance ufficiale afferma che basta averlo richiesto prima di mettersi in viaggio verso il Regno Unito</a>, anche se è facile immaginare che in questi casi potrebbero esserci disguidi all&#8217;imbarco.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;">In quali casi viene respinta una domanda di ETA?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Al momento, non è noto. La <a href="https://www.gov.uk/government/publications/electronic-travel-authorisation-caseworker-guidance" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/electronic-travel-authorisation-caseworker-guidance">guidance</a>, per fortuna, conferma che &#8220;<em>I richiedenti a cui è stato rifiutato il permesso di ingresso in qualsiasi fattispecie diversa da visitatore non dovrebbero vedersi respingere un&#8217;ETA sulla base di tale rifiuto</em>&#8220;: in altre parole chi ha rifiuti di domande di presettled status o altri visti (diversi da quello da visitatore) non ha motivi di temere, a priori, un respingimento. Va però aggiunto che, tuttavia, non esistono particolari accorgimenti per tutelarsi: in ogni caso è bene fare domanda, rispondere onestamente alle domande, e attendere la risposta.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;ETA garantisce l&#8217;ingresso nel Regno Unito?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La risposta è <strong>NO</strong>. Questa è una domanda fondamentale che, prevediamo, causerà tantissima confusione. L&#8217;ETA è un requisito <strong>aggiuntivo</strong> che non modifica l&#8217;attuale prassi che descriviamo nell&#8217;articolo &#8220;<a href="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/" data-type="post" data-id="2793">Visitare il Regno Unito dopo la Brexit</a>&#8220;. È ancora possibile essere sottoposti a controlli alla frontiera, e gli ufficiali di frontiera hanno ancora il potere di negare l&#8217;ingresso a loro discrezione per una serie di motivi. È dunque bene applicare le medesime accortezze utilizzate fino al 2024, essendo pronti a rispondere a eventuali domande per dimostrare di essere davvero visitatori o turisti. A tal proposito, rimandiamo <a href="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/" data-type="post" data-id="2793">all&#8217;articolo dedicato</a>.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;">Posso lavorare con l&#8217;ETA? Posso chiedere il presettled?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La risposta è <strong>NO</strong>. L&#8217;ETA non è un visto, e non dà alcun diritto di residenza nel Regno Unito. <strong>È assolutamente vietato lavorare se si entra nel Regno Unito come visitatori</strong>, pertanto non si può lavorare con un ETA. Infine, il presettled status è riservato <a href="https://www.i3italy.org/eu-settlement-scheme/" data-type="post" data-id="1957">a chi viveva nel Regno Unito prima del 31/12/2020, e ai loro familiari</a>.</p>



<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;">Sono cittadino britannico, se viaggio con il passaporto europeo mi serve un ETA?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Un cittadino britannico non può ottenere l&#8217;ETA, dunque deve verificare <a href="https://www.i3italy.org/viaggi-italia-uk" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/viaggi-italia-uk">le opzioni a sua disposizione</a> a seconda della propria situazione precedente. In particolare, <a href="https://www.forum.ukcen.com/forum/settlement-scheme-questions/84190-settled-status-after-naturalisation" data-type="link" data-id="https://www.forum.ukcen.com/forum/settlement-scheme-questions/84190-settled-status-after-naturalisation">non ha diritto ad alcuno status di immigrazione</a>: se il suo eventuale passaporto europeo non darà riscontri, l&#8217;imbarco potrebbe essere rifiutato. </p>



<h5 class="wp-block-heading"><span style="text-decoration: underline;">Ho pagato l&#8217;ETA un bel po&#8217;, come mai?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se hai pagato l&#8217;ETA più di £20 (circa €26 o €27 a seconda del cambio applicato e delle fees per chi ha scelto di pagare in euro) sei stato con ogni probabilità indotto ad utilizzare un portale non ufficiale. Come menzionato nell&#8217;articolo ci sono infatti tantissimi siti web che provano ad ingannare gli utenti facendosi passare per il portale governativo, copiandone grafica e linguaggio. In realtà questi siti sono semplici intermediari: raccolgono i tuoi dati, li inoltrano al sistema ufficiale e trattengono la differenza come &#8220;commissione di servizio&#8221;»&#8221;. L’operazione è formalmente lecita nel Regno Unito, ma di fatto fa pagare fra £30 e £100 per una procedura che sul sito o sull’app ufficiale costa soltanto £20.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se ti accorgi di essere finito su un portale del genere, conserva la ricevuta e scrivi subito all’agenzia chiedendo il rimborso della parte eccedente: molti viaggiatori hanno ottenuto la restituzione totale o parziale. In alternativa, puoi valutare di contestare il pagamento alla banca o all’emittente della carta di credito segnalando la pratica commerciale ingannevole. L’ETA emessa tramite l’intermediario resta comunque valida, quindi non serve presentare una nuova domanda sul sito ufficiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonti:<br><a href="https://www.gov.uk/government/publications/electronic-travel-authorisation-caseworker-guidance" data-type="link" data-id="https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66e2fb8a3f1299ce5d5c3db4/Electronic+Travel+Authorisation+Guidance__11_.pdf">Guidance ufficiale</a><br><a href="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta">Portale ufficiale</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Rimborso dell&#8217;IVA per acquisti in Italia</title>
		<link>https://www.i3italy.org/rimborso-iva/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
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					<description><![CDATA[Parliamo del rimborso dell'IVA per acquisti effettuati in Italia da un residente in Inghilterra. Come ottenerlo, quando si applica, e qualche consiglio.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">A seguito dell&#8217;uscita del Regno Unito dall&#8217;Unione Europea, i residenti nel Regno Unito che effettuano acquisti in Italia per uso personale per un importo superiore a<strong> €70</strong> (IVA inclusa) a partire dal 1 febbraio 2024 possono beneficiare del rimborso dell&#8217;IVA. Poiché in Italia l&#8217;IVA è al 22% per la maggioranza dei beni, di fatto questo si concretizza in uno <strong>sconto del 18%</strong> sul prezzo totale dei beni. In altre parole, acquistando 100€ di beni si potrebbero ricevere 18€ di rimborso IVA. </p>



<h4 class="wp-block-heading">Requisiti</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong>Residenza</strong>: la residenza anagrafica dell&#8217;acquirente deve risultare, per lo stato italiano, all&#8217;estero e fuori dall&#8217;Unione Europea (in questo articolo parleremo di residenti nel Regno Unito). In altre parole, se cittadini occorre essere <a href="https://www.i3italy.org/iscriversi-allaire/" data-type="post" data-id="1996">iscritti all&#8217;AIRE</a> e inoltre non essere soggetti passivi IVA di imposta in Italia. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Commercio</strong>: il bene deve essere acquistato da un commerciante in Italia. Sono esclusi i servizi.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong>Soglia</strong>: dal 1 febbraio 2024 la soglia di spesa minima per il rimborso dell&#8217;IVA è scesa a 70€: per acquisti precedenti a quella data, la soglia minima era di €154,94. Ricordiamo che in entrambi i casi questa soglia si applica al totale della fattura, anche nel caso di beni di diverso genere, e non a ogni bene singolo.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong>Uso personale</strong>: importante ricordare anche che questo beneficio è riservato ad <strong>acquisti di beni ad uso personale</strong>, e in tal senso viene considerata sia la tipologia che la quantità. La valutazione è sulla base di <a href="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/883891/circ145_10giu1998.pdf/a631326f-e1e9-4cd3-a69e-f1b105563193" data-type="link" data-id="https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/883891/circ145_10giu1998.pdf/a631326f-e1e9-4cd3-a69e-f1b105563193" target="_blank" rel="noreferrer noopener">un&#8217;apposita circolare</a>, che elenca varie categorie di beni e applica il concetto più ampio possibile di &#8220;uso personale&#8221; (includendo ad esempio quello di eventuali familiari).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trasporto</strong>: questi beni vanno trasportati all’estero tramite bagagli personali entro tre mesi dall’acquisto, e la fattura con il visto doganale va restituita al venditore entro quattro mesi.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>La procedura per il rimborso</strong></h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per poter ottenere il rimborso è fondamentale che <strong>al momento dell&#8217;acquisto</strong> la fattura venga emessa in formato elettronico dal venditore, riportando dati anagrafici, il paese di residenza, la data di nascita, il tipo del documento, il numero e il paese di emissione del passaporto, e eventuali prove aggiuntive della residenza all’estero. Non sarà possibile ottenere il rimborso successivamente, anche se dotati di scontrini o ricevute diversi dalla fattura.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se necessario, come prove della residenza all&#8217;estero è possibile anche usare un documento che riporti tale circostanza, o un <a href="https://www.i3italy.org/certificati-italiani-dallestero/" data-type="post" data-id="5007">certificato di iscrizione all&#8217;AIRE</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">A scelta del venditore, è possibile che l’IVA venga pagata per poi essere rimborsata in una fase successiva, oppure che la fattura venga emessa senza IVA. Quest’ultima ipotesi è più rara, visto che spetterebbe al venditore regolarizzare l’imposta se la procedura non andasse a buon fine.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Il <a href="https://www.adm.gov.it/portale/progetti-aida-otello">sistema OTELLO</a> (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization) gioca un ruolo fondamentale nella digitalizzazione del processo di rimborso dell&#8217;IVA. Dal 1° settembre 2018, è obbligatorio emettere le fatture tax free in modo elettronico, e il visto doganale su tali fatture avviene digitalmente attraverso OTELLO. Pertanto, la fattura emessa al momento dell’acquisto riporterà un codice OTELLO (CRF0) che servirà negli step successivi alla pratica. Per chi ha <a href="https://www.i3italy.org/ottenere-spid-dallestero/">SPID o CIE</a>, è possibile consultare in tempo reale lo status di rilascio del visto doganale <a href="https://www.adm.gov.it/portale/consultazione-fatture-online" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tramite l’apposito portale</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Può capitare che il venditore sia associato a intermediari Tax Free (agenzie di<em> tax refund</em>), come ad esempio Global Blue. In quel caso la fattura riporterà questa circostanza, oppure (come nella maggioranza dei casi) che non ci siano intermediari indicati. In entrambi i casi, lo step successivo è recarsi all’ufficio doganale in aeroporto muniti della copia della fattura (o al desk di un intermediario), trasportando questi beni nel proprio bagaglio personale. Ciò deve avvenire entro tre mesi dall’acquisto. Una volta ottenuto il visto, la fattura viene digitalmente vistata e il venditore può verificare online l&#8217;avvenuta uscita del bene dal territorio comunitario, procedendo al rimborso se l’IVA era stata versata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sinteticamente, i passi necessari una volta accertato di avere diritto sono i seguenti:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Acquistare un bene in Italia per un importo superiore a 70€, e farsi rilasciare fattura con dati anagrafici, numero di passaporto, prova di residenza all&#8217;estero e contenente un codice OTELLO (CFR0).</li>



<li>Entro tre mesi, esibire all&#8217;ufficio doganale di un aeroporto (o stazione, o porto) i beni acquistati, trasportati nel proprio bagaglio personale, assieme alla fattura, per l&#8217;apposizione del visto elettronico.</li>



<li>Ritrasmettere al venditore la fattura per completare la procedura e poter ricevere il rimborso.</li>



<li>In alternativa, rivolgersi a un intermediario che tratterrà parte del rimborso ma effettuerà la procedura per voi.</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Amazon.it</strong><strong></strong></h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Amazon.it offre un&#8217;ulteriore facilitazione. Al momento, se l&#8217;acquisto soddisfa i seguenti requisiti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Articoli venduti e spediti da Amazon.it.</li>



<li>Valore complessivo dei beni acquistati superiore a 70 EUR (IVA inclusa).</li>



<li>L&#8217;ordine deve essere spedito in Italia.</li>



<li>L&#8217;indirizzo associato alla modalità di pagamento deve corrispondere con l&#8217;indirizzo di residenza estera.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">è possibile inviare <a href="richiesta-fattura@amazon.it">tramite email</a> una prova di residenza all’estero (consigliamo il <a href="https://www.i3italy.org/certificati-italiani-dallestero/">certificato di iscrizione all’AIRE</a>) e ottenere il rimborso diretto dell&#8217;IVA non appena l&#8217;acquisto viene consegnato a un indirizzo in Italia, senza necessità di formalità doganali successive. Si tratta di una procedura temporanea che, però, è in vigore da oltre un anno e risulta in vigore al momento di scrittura di questo articolo.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Suggeriamo tuttavia di sincerarsene prima di effettuare l&#8217;acquisto: per maggiori dettagli è possibile contattare l’indirizzo email <a href="mailto:richiesta-fattura@amazon.it">richiesta-fattura@amazon.it</a>. Se qualcosa fosse cambiato, fateci sapere!</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Dogana UK</strong></h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Il rimborso dell&#8217;IVA per i residenti nel Regno Unito rappresenta una significativa opportunità di risparmio, oltre ad un incoraggiamento ad effettuare acquisti in Italia. Ricordiamo che (raramente) per alcuni tipi di beni <a href="https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use/arriving-in-Great-Britain" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use/arriving-in-Great-Britain">potrebbe dover essere necessario dichiararli alla dogana del Regno Unito</a> ed eventualmente pagare dazi o tasse. Esistono limiti specifici relativamente ad alcune categorie di beni, e inoltre una generica soglia di valore di £390. Tuttavia, anche se si supera quella soglia, su alcune categorie di beni i dazi da pagare sono <a href="https://www.gov.uk/guidance/simplified-rates-for-bringing-personal-goods-into-the-uk" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/guidance/simplified-rates-for-bringing-personal-goods-into-the-uk">azzerati o molto bassi, come indicato qui</a>, e quasi sempre inferiori all&#8217;IVA risparmiata. Le procedure doganali sono complesse, e non ci occupiamo del tema in maniera più approfondita di così.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Approfondimenti</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per ulteriori approfondimenti tecnici, fonti normative, e per analizzare la procedura dal punto di vista del rivenditore, è possibile consultare <a href="https://fiscomania.com/cessioni-a-turisti-extra-ue/" data-type="link" data-id="https://fiscomania.com/cessioni-a-turisti-extra-ue/">questo link</a>.</p>
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		<title>Doppia cittadinanza italo-britannica: info e consigli</title>
		<link>https://www.i3italy.org/doppia-cittadinanza/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 13:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
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					<description><![CDATA[Consigli e informazioni per chi ha la cittadinanza italiana e britannica. Con quali documenti viaggiare? Che cittadinanze hanno i figli? E tanto altro.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size wp-block-paragraph"><sup>Nulla in questa pagina costituisce <em>legal advice</em> o <em>immigration advice</em>: l&#8217;obiettivo è unicamente fornire informazioni generali sulla naturalizzazione e sulla doppia cittadinanza italo-britannica. In caso di dubbi relativi alla propria situazione personale consigliamo caldamente di rivolgersi ad avvocati o advisor competenti sul tema.</sup></p>



<h4 class="wp-block-heading">La naturalizzazione</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La naturalizzazione è il processo legale attraverso il quale un individuo acquisisce la cittadinanza di un altro paese diverso da quello in cui è nato o di cui è già cittadino. Un italiano che vive nel Regno Unito può ottenere la cittadinanza britannica ad un costo di circa £1800, che aumenta regolarmente: <a href="https://www.gov.uk/government/publications/fees-for-citizenship-applications/fees-for-citizenship-applications-and-the-right-of-abode-from-6-april-2018" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/fees-for-citizenship-applications/fees-for-citizenship-applications-and-the-right-of-abode-from-6-april-2018">quello più aggiornato si può trovare qui</a>. Ciò se soddisfa i <a title="requisiti previsti dalla legge britannica" href="https://www.gov.uk/apply-citizenship-indefinite-leave-to-remain" target="_blank" rel="noopener">requisiti previsti dalla legge britannica</a>, che (salvo eccezioni) includono ad esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Aver vissuto nel Regno Unito per almeno cinque anni (o tre anni se sposato/a con un cittadino britannico e titolare di un visto di residenza permanente).</li>



<li>Aver ottenuto l&#8217;Indefinite Leave to Remain (ad esempio il settled status), <a href="https://the3million.org.uk/publication/2023072501" target="_blank" rel="noopener" title="o il diritto alla stessa">o il diritto alla stessa</a>, da almeno un anno, salvo eccezioni.</li>



<li>Non aver superato i 90 giorni di assenza negli ultimi 365 giorni, e i 450 giorni negli ultimi 5 anni.</li>



<li>Dimostrare di essere stati presenti nel Regno Unito esattamente 5 anni prima del giorno in cui Home Office riceve la domanda di naturalizzazione.</li>



<li>Avere un <a href="https://www.gov.uk/english-language" target="_blank" rel="noopener" title="buon livello di conoscenza della lingua inglese">buon livello di conoscenza della lingua inglese</a> (B1 o superiore).</li>



<li>Aver superato il test &#8220;<a href="https://www.gov.uk/life-in-the-uk-test" target="_blank" rel="noopener" title="Life in the UK">Life in the UK</a>&#8221; sulla cultura britannica.</li>



<li>Avere un buon comportamento, ad esempio non avere subito condanne penali e non avere violato le leggi sull&#8217;immigrazione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La doppia cittadinanza, ovvero essere sia cittadini italiani che cittadini britannici, è permessa rispettivamente dalla <a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/l91_1992.pdf" target="_blank" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/l91_1992.pdf" rel="noreferrer noopener">Legge n. 91/1992</a> per l&#8217;Italia, e dal <a title="British Nationality Act del 1981" href="https://www.gov.uk/dual-citizenship" target="_blank" rel="noopener">British Nationality Act del 1981</a> (e successive modifiche) per il Regno Unito.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/apply-citizenship-indefinite-leave-to-remain" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Requisiti per la naturalizzazione</a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify has-nv-site-bg-color has-italyblue-background-color has-text-color has-background has-medium-font-size wp-block-paragraph">Moltissime persone fanno la domanda in autonomia con successo dopo aver letto la guidance con attenzione. Tuttavia, chi avesse dubbi di qualsiasi tipo è <strong>fortemente incoraggiato</strong> a chiedere consiglio a un legale esperto in immigrazione prima di inviare la domanda di naturalizzazione. Consigliamo anche l&#8217;archivio del <a href="https://www.forum.ukcen.com/resources/uk-citizenship/naturalisation/2110-citizenship-application-step-by-step" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-nv-site-bg-color">forum UKCEN</mark></a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Come per tutte le altre query di immigrazione, è illegale dare consigli personalizzati se non si è autorizzati a farlo. Raccomandiamo dunque di affidarsi <strong>soltanto a professionisti registrati con OISC</strong>, o ad <strong>avvocati&#8230; <a href="http://www.ilpa.org.uk/members-directory" target="_blank" rel="noopener" title="meglio se membri ILPA">meglio se membri ILPA</a></strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Fare qualche errore non implica sempre un rifiuto automatico, anzi: i <em>caseworker</em> sono incoraggiati dalla <em>guidance</em> a valutare se applicare discrezione. Tuttavia, a quel punto dipende da loro, e <strong><mark style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#a30000;" class="has-inline-color">in caso di rifiuto non si ha diritto al rimborso dei soldi pagati per mandare l&#8217;<em>application</em></mark></strong>, oltre £1500.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Parte dei requisiti è aver superato il <strong><em>Life in the UK</em> test</strong>, 24 domande a risposta multipla su temi relativi alla storia e ai costumi del Regno Unito. Due dritte. La prima: non comprate il libro o l&#8217;ebook! Si trova legalmente e facilmente gratis in formato PDF sul web. La seconda: si trovano tanti siti web e app che &#8220;simulano&#8221; il test&#8230; alcuni contengono domande difficilissime e inverosimili, altri al contrario domande troppo facili. <a href="https://lifeintheuktestweb.co.uk/exams/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Questo sito contiene sedici test</a> con domande che sono state davvero chieste all&#8217;esame. Avendolo fatto io stesso, vi confermo che 23 domande su 24 chieste durante il test erano in almeno uno di quei sedici test. Ovviamente, nuove domande vengono aggiunte regolarmente, e non è detto che vengano immediatamente inserite sul sito web: studiate!</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Data la delicatezza della materia, <strong>per il momento abbiamo scelto di non trattare l&#8217;argomento della naturalizzazione più di così</strong>. Consultate <a href="https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship" target="_blank" rel="noreferrer noopener">le informazioni sul sito del governo</a>, e se avete dubbi rivolgetevi a degli avvocati esperti in immigrazione per chiarire qualsiasi dubbio. Potete anche consultare la <a href="https://www.forum.ukcen.com/resources/uk-citizenship/naturalisation/2110-citizenship-application-step-by-step" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guida step-by-step del Forum UKCEN</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Precisiamo che da molti anni è decaduto l&#8217;obbligo di informare il governo italiano della acquisizione di una cittadinanza straniera (<a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/Legislazione-02-1992.pdf" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/Legislazione-02-1992.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Articolo 24 L 91/1992</a>, <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91" data-type="link" data-id="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91">abrogato dall&#8217;art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396</a>), quindi <strong>non dovrete comunicare nulla</strong> al Consolato o all&#8217;Italia in generale.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se la domanda viene accettata, occorre presenziare a una cerimonia che organizza il proprio council. Durante la cerimonia si presta il giuramento di fedeltà al re (o alla regina) e al Regno Unito, e solo al termine della stessa si è legalmente cittadini britannici. Si riceve un <strong>certificato di naturalizzazione</strong> che va conservato con cura, in quanto prova legalmente valida della stessa.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Una volta ottenuta la cittadinanza, bisogna fare domanda per il passaporto britannico. Sono due procedure separate, una dopo l&#8217;altra. La domanda si fa online, <a href="https://www.gov.uk/apply-first-adult-passport/what-documents-you-need-to-apply" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/apply-first-adult-passport/what-documents-you-need-to-apply">partendo da qui</a>. Quando si fa domanda per il primo passaporto britannico viene richiesto di inviare tutti i propri passaporti in corso di validità tramite posta, che vengono poi restituiti al termine della domanda. In ogni caso occorre inviare l&#8217;originale del certificato di naturalizzazione che si riceve al termine della cerimonia. È possibile scegliere di <a href="https://www.passport.service.gov.uk/help/documents/4a6a7a8d-7fa3-44ce-8045-3c3ae7ba4be9" data-type="link" data-id="https://www.forum.ukcen.com/forum/uk-nationality-questions/uk-passport-applications/79386-applying-for-british-passeport-first-time-without-sending-original-passeport">inviare al posto del passaporto</a> fotocopie a colori di tutte le pagine del passaporto, consigliamo di farlo insieme ad una cover letter che spiega perché non è possibile inviare il passaporto (ad esempio che si ha bisogno di viaggiare, e perché). Starà poi alla discrezione del <em>caseworker</em> accettare il tutto o richiedere comunque l&#8217;invio del passaporto fisico. Alcuni consigliano anche di inviare una copia certificata (ottenibile al Post Office o da alcuni professionisti) della pagina del passaporto con la fotografia, ma ciò è superfluo.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">A chi decidesse di inviare comunque il passaporto, o qualora Home Office ne richiedesse l&#8217;invio, raccomandiamo di utilizzare una busta prepagata &#8220;tracked&#8221;, così da poter monitorare la spedizione del vostro documento. Durante la domanda è possibile richiedere al costo aggiuntivo di £5 la restituzione dei documenti tramite spedizione tracciata. Tramite un apposito portale online Home Office invia aggiornamenti regolari sullo status della propria domanda di passaporto.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Cosa fare, dunque, se si volesse <strong>viaggiare dopo aver ottenuto la cittadinanza, ma prima di aver ottenuto il passaporto britannico</strong>? Per chi aveva un presettled o settled status, nessun problema: può continuare ad utilizzare quello (novità dal 12 marzo 2026).<br>Altrimenti, per chi aveva altri tipi di visto, in passato, <a title="il forum UKCEN consiglia" href="https://www.forum.ukcen.com/forum/practical-issues/travel/83600-travel-with-eu-passport-after-british-citizenship" target="_blank" rel="noopener">gli esperti del forum UKCEN avevano consigliato</a> di viaggiare con il proprio documento UE, e in aggiunta stampare la lettera di conferimento dello status (o analoga prova, come uno share code), portare con se una copia del certificato di naturalizzazione e, se è stata fatta, portare con se una copia dell&#8217;application per il passaporto britannico&#8230; tuttavia, questa prassi è sconsigliabile a partire dal 25 febbraio 2026, data da cui <a href="https://www.i3italy.org/viaggi-italia-uk" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/viaggi-italia-uk">il nuovo sistema per i viaggi</a> è definitivamente in vigore. Infatti, <strong>si rischia che venga negato l&#8217;imbarco</strong> sul volo di ritorno. Dal punto di vista formale, un cittadino britannico non può fare domanda di ETA con il proprio passaporto di un&#8217;altra nazionalità, così come non può chiedere un visto. Occorre dunque munirsi di un passaporto UK.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-medium"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="244" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/photo-1612365922929-eb3b5b4bddb0-300x244.webp" alt="Passaporto britannico" class="wp-image-8027" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/photo-1612365922929-eb3b5b4bddb0-300x244.webp 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/photo-1612365922929-eb3b5b4bddb0.webp 714w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption class="wp-element-caption">In seguito alla Brexit i passaporti britannici sono tornati ad essere blu anziché rossi.</figcaption></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">Conseguenze negative e aspetti da considerare</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">A parte il costo, ci sono lati negativi riguardo alla naturalizzazione? Ci sono certamente alcuni aspetti da considerare, che elenchiamo di seguito:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Chi lo ha mantiene il diritto al <strong>ricongiungimento familiare</strong> gratuito per genitori, figli e alcuni altri parenti secondo le regole dell&#8217;<a href="https://www.i3italy.org/eu-settlement-scheme/" data-type="post" data-id="1957">EU Settlement Scheme</a>, ma fare domanda diventa più complesso (una cosiddetta &#8220;<a href="https://www.inhouselawyer.co.uk/legal-briefing/landmark-ecj-decision-for-derived-right-of-residence-for-eea-family-members/" data-type="link" data-id="https://www.inhouselawyer.co.uk/legal-briefing/landmark-ecj-decision-for-derived-right-of-residence-for-eea-family-members/">Lounes application</a>&#8220;), con modulistica cartacea e prove aggiuntive.</li>



<li>Ad eccezione di chi ha presettled o settled status, che mantiene questo diritto, non si può più utilizzare la carta di identità per viaggiare verso il Regno Unito, e in verità <strong>occorre avere un documento di ciascuna nazionalità</strong> se si viaggia tra Italia e Regno Unito (approfondiamo nella prossima sezione).</li>



<li><a href="https://www.gov.uk/dual-citizenship" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/dual-citizenship">Si perde il diritto alla <strong>protezione diplomatica e consolare </strong>nei rispettivi paesi</a>: un cittadino italo-britannico, in altre parole, viene considerato come britannico per tutte le questioni che avvengono nel Regno Unito. Ciò è sancito dall&#8217;<a href="https://www.refworld.org/legal/agreements/lon/1930/en/17955?utm_source=chatgpt.com" data-type="link" data-id="https://www.refworld.org/legal/agreements/lon/1930/en/17955?utm_source=chatgpt.com">articolo 4 della Convenzione dell’Aja del 1930</a>. Aggiungiamo tuttavia che l&#8217;Italia è tra i paesi migliori al mondo nella difesa dei propri cittadini e spesso fornisce assistenza anche ai doppi cittadini anche se non è tenuta a farlo. </li>



<li>In base alla <a href="https://www.i3italy.org/cittadinanza/" data-type="post" data-id="14171">nuova normativa sulla trasmissione della cittadinanza italiana ai nati all&#8217;estero</a>, si compromette potenzialmente il <strong>diritto alla cittadinanza italiana</strong> dei propri bis-nipoti (i figli dei figli dei figli). Va sottolineato tuttavia che, sempre in generale, lo perderebbero comunque i tris-nipoti (i figli dei figli dei figli dei figli) se non ci si naturalizzasse. <a href="https://www.i3italy.org/cittadinanza/" data-type="post" data-id="14171">Il tema è approfondito in questo articolo</a>.</li>



<li>Si potrebbe essere esclusi da alcune posizioni lavorative particolari in ambito militare o di sicurezza di ciascuno stato.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Doppio cittadino: con quali documenti viaggiare?</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Uno dei dubbi più frequenti per chi ha due cittadinanze è con quali documenti debba viaggiare. È presto detto: chi è cittadino di un paese ha sempre diritto di ingresso senza restrizioni nel paese stesso, e dunque il tema diventa come dimostrare all&#8217;ufficiale di frontiera che si è cittadini del paese in questione. Di fatto dal 2 aprile 2025 è opportuno avere almeno un documento valido per ciascuna cittadinanza, e comunque un passaporto britannico. C&#8217;è un&#8217;eccezione: chi aveva un presettled o settled status può continuare a utilizzare l&#8217;eVisa collegato al documento italiano. Dunque:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-nv-dark-bg-color has-text-color has-link-color wp-elements-ee03a45918539606ff54f866a48ab0d2"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-nv-dark-bg-color"><strong>Per viaggiare verso l&#8217;Italia è opportuno mostrare un documento italiano</strong>, passaporto o carta di identità. </mark><br><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-italyred-color">Attenzione: a chi ha un volo andata e ritorno dal Regno Unito all&#8217;Italia consigliamo di fare il check-in con il passaporto UK.</mark></li>



<li><strong>Per viaggiare verso il Regno Unito è opportuno usare il passaporto britannico</strong> o un documento europeo se si aveva presettled o settled status.</li>



<li>Per viaggiare verso un paese dell&#8217;Unione Europea è opportuno usare un documento italiano, passaporto o carta di identità. Fa eccezione l&#8217;Irlanda per cui è opportuno usare un passaporto britannico a causa delle <a title="regole della Common Travel Area" href="https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/ireland_and_the_uk/common_travel_area_between_ireland_and_the_uk.html#ld7833" target="_blank" rel="noopener">regole della Common Travel Area</a>.<br><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-italyred-color">Attenzione: a chi ha un volo andata e ritorno dal Regno Unito all&#8217;Italia consigliamo di fare il check-in con il passaporto UK</mark> se la compagnia aerea non permette di usare due documenti distinti per ciascun volo. </li>



<li>Per viaggiare verso altri paesi è opportuno usare il passaporto che rende più facile ottemperare a eventuali obblighi o requisiti come visitatore.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ad esempio, se un doppio cittadino residente nel Regno Unito volesse trascorrere qualche giorno in Italia, <strong>il modo migliore di procedere è utilizzare un documento italiano all&#8217;andata, e il passaporto britannico al ritorno</strong>. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare <a title="l'approfondimento di the3million" href="https://the3million.org.uk/node/1100849925" target="_blank" rel="noopener">l&#8217;approfondimento di the3million</a>. Inoltre <strong>nulla vieta di mostrare più di un documento</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Più precisamente, per un italo-britannico con doppio passaporto il modo consigliato di procedere è il seguente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Check-in del volo verso l&#8217;Italia</strong>: Passaporto italiano<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-italyred-color">, tranne se è l&#8217;andata di un volo andata e ritorno e la compagnia non permette di cambiare documento quando si fa il check-in per il secondo volo. In quel caso, passaporto <strong>britannico</strong>.</mark></li>



<li><strong>Check-in del volo verso il Regno Unito</strong>: Passaporto britannico.</li>



<li><strong>Check-in unico per voli andata e ritorno</strong>: Passaporto britannico.</li>



<li><strong>Imbarco del volo</strong>: Stesso documento usato per il check-in + mostrare il passaporto britannico.</li>



<li><strong>Frontiera italiana (entrata)</strong>: Passaporto italiano.</li>



<li><strong>Frontiera italiana (uscita)</strong>: Passaporto italiano.</li>



<li><strong>Frontiera UK (entrata)</strong>: Passaporto britannico.</li>



<li><strong>Frontiera UK (uscita)</strong>: Di solito non ci sono controlli.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">E se si usa il documento sbagliato, è un problema? <strong>Al momento verso l&#8217;Italia no, ma può essere un fastidio</strong>. Dal 12 ottobre 2025 entrerà in vigore il <strong><a href="https://travel-europe.europa.eu/ees_en" data-type="link" data-id="https://travel-europe.europa.eu/ees_en">sistema EES</a> </strong>di schedatura biometrica alla frontiere dell&#8217;Unione Europea: un cittadino europeo è, naturalmente, esente, ma se viaggiasse con un passaporto britannico e senza altri documenti che ne dimostrino la cittadinanza potrebbe trovarsi schedato dal sistema, con i relativi fastidi. Inoltre, sei mesi dopo il sistema EES entreranno in vigore dei <em><strong>visa waiver</strong></em> sia per visitare l&#8217;Unione Europea (<a title="ETIAS" href="https://en.wikipedia.org/wiki/European_Travel_Information_and_Authorisation_System" target="_blank" rel="noopener">ETIAS</a>) e ciò renderà la vita difficile a un europeo che prova a viaggiare verso il Regno Unito con un passaporto britannico, per motivi analoghi a quelli spiegati qui sopra.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong>Verso il Regno Unito invece dal 2 aprile 2025 è opportuno esibire il passaporto britannico</strong> (ricordiamo l&#8217;eccezione per chi ha presettled o settled status che può utilizzare ancora quello europeo).<strong> Dal 25 febbraio 2026 questo obbligo è rigido</strong>: infatti, è in vigore il sistema eVisa per i residenti non britannici o irlandesi, e il <a href="https://www.i3italy.org/eta/" data-type="post" data-id="12416">sistema ETA</a> per i visitatori/turisti europei. Di fatto ciò vorrà dire che <strong>in fase di imbarco del volo</strong> (o addirittura di check-in) nel caso di passaporti non britannici la compagnia aerea <a href="https://www.youtube.com/watch?v=xdZLXvfau2A" data-type="link" data-id="https://www.youtube.com/watch?v=xdZLXvfau2A">invierà i dati del documento che il viaggiatore sta utilizzando a Home Office</a>, che invierà un riscontro se risultano visti o ETA legati allo stesso: in caso di risposta negativa, potrebbe essere negato l&#8217;imbarco. Poiché un cittadino britannico non ha diritto ad alcuno status di immigrazione né ad un ETA, il suo eventuale passaporto europeo non darà riscontri, necessitando di una prova aggiuntiva: ciò è <a href="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta">confermato dalla guidance ufficiale</a>. <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-italyred-color">È importante quindi usare il passaporto britannico per il check-in di questi voli</mark></strong>&#8230; altrimenti, se risultasse quello europeo non collegato a nulla, alcune compagnie aeree negheranno il check-in online e si sarà costretti ad effettuare il check-in manuale in aeroporto mostrando il passaporto britannico.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Insomma: salvo eccezioni, dal 2025 <strong>un doppio cittadino fa bene a prepararsi a viaggiare con almeno un documento per ciascuno stato</strong> (passaporto UK, e passaporto o carta di identità italiani). Beninteso: non stareste violando la legge, in quanto doppi cittadini è un vostro diritto entrare nei rispettivi paesi, ma dovete essere in grado di dimostrarlo alla frontiera (e la propria cittadinanza si dimostra con un documento!).</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Un&#8217;ulteriore precisazione: il documento che viene inserito nella prenotazione del volo, e utilizzato dalla compagnia aerea per l&#8217;identificazione, non deve necessariamente essere quello che viene presentato all&#8217;ufficiale di frontiera. Dunque nel caso di un volo andata e ritorno <strong>chi intende utilizzare due documenti diversi può inserire un documento per il check-in, e presentarne un altro all&#8217;ufficiale di frontiera</strong>. Qualora la compagnia aerea lo richiedesse, tuttavia, è bene essere pronti a esibire il documento che si intende utilizzare alla frontiera in fase di imbarco.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Bambini nati in UK</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Un bambino nato nel Regno Unito non è, purtroppo, necessariamente un cittadino britannico. Affinché l&#8217;acquisizione della cittadinanza per un bambino nato nel Regno Unito sia automatica (e gratuita) occorre che <strong>almeno uno dei due genitori fosse  britannico, o possedesse al momento della nascita una forma di ILR (ad esempio il settled status), o avesse diritto a possederla</strong>. La recente sentenza dell&#8217;High Court sembra aver modificato un precedente requisito: ora nella maggioranza dei casi dovrebbe essere sufficiente poter dimostrare che al momento della nascita si aveva diritto al settled status, anche se non era già stato ottenuto (fonte: <a title="3.13, FAQ The3Million" href="https://the3million.org.uk/publication/2023072501" target="_blank" rel="noopener">3.13, FAQ The3Million</a>), ma consigliamo di chiedere un parere legale.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/check-british-citizenship" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Controlla se il bambino è cittadino britannico in automatico (Home Office)</a></div>
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<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Un bambino nato nel Regno Unito i cui genitori non soddisfano quanto sopra, o un&#8217;altra delle <a href="https://www.gov.uk/check-british-citizenship" target="_blank" rel="noopener" title="condizioni indicata nella guidance">condizioni indicata nella guidance</a>, non è cittadino britannico ma potrà fare domanda di naturalizzazione e diventare britannico <a href="https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk/under-18" target="_blank" rel="noopener" title="se uno dei genitori acquisisce una forma di ILR">se uno dei genitori acquisisce una forma di ILR</a>, o <a href="https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk/uk-until-10" target="_blank" rel="noopener" title="se vive nel Regno Unito per dieci anni senza superare il limite annuale di assenze">se vive nel Regno Unito per dieci anni senza superare il limite annuale di assenze</a>. In questo caso ricordate che <a href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/" title="EU Settlement Scheme"><strong>è necessario fare domanda di status per il bambino</strong></a> entro tre mesi dalla nascita!</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Domanda di naturalizzazione per chi è nato in UK ma non è cittadino britannico </a></div>
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<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">E se il bambino nasce all&#8217;estero? Se uno dei genitori è britannico ed è nato in UK, la cittadinanza è automatica. Se, invece, è nato all&#8217;estero, ci sono varie casistiche che determinano la cittadinanza automatica o meno del bambino. Se nessuno dei genitori è britannico e il bambino nasce all&#8217;estero, invece, non ci sono agevolazioni particolari. Ricordate che se il bambino non è cittadino britannico <a title="EU Settlement Scheme" href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/"><strong>è necessario fare domanda di status o visto per il bambino</strong></a> se si intende portarlo con se a vivere nel Regno Unito.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/apply-citizenship-british-parent" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cittadinanza per figli di un genitore britannico nati all&#8217;estero</a></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">Le autorità consolari</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Anzitutto ripetiamo che da molti anni è decaduto l&#8217;obbligo di informare il governo italiano della acquisizione di una cittadinanza straniera (<a href="https://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/old_servizi/legislazione/cittadinanza/legislazione_30.html" target="_blank" rel="noopener" title="Articolo 24 L 91/1992, abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396">Articolo 24 L 91/1992, abrogato dall&#8217;art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396</a>), quindi <strong>non dovrete comunicare nulla</strong> al Consolato o all&#8217;Italia in generale.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In qualità di cittadini italiani, si mantengono tutti i diritti che si possedevano: il <a href="https://www.i3italy.org/2022/08/01/il-voto-per-gli-italiani-allestero/" title="Il voto per gli italiani all’estero">diritto di voto nelle elezioni</a>, si ha diritto all&#8217;assistenza da Consolati e Ambasciate italiani nel mondo, ed è opportuno mantenere aggiornata <a href="https://www.i3italy.org/2022/07/26/cambiare-indirizzo-aire/" title="Cambiare indirizzo AIRE">la propria posizione anagrafica AIRE</a>, <a href="https://www.i3italy.org/2022/05/25/ottenere-spid-dallestero/" target="_blank" rel="noopener" title="Ottenere SPID dall’estero">dotarsi dello SPID</a>, e seguire <a href="https://www.i3italy.org/2022/06/26/10-cose-utili/" title="10 cose utili per un italiano in Inghilterra dopo la Brexit">le altre raccomandazioni generali</a>. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In qualità di cittadini britannici, si acquisiscono tutti i relativi diritti: si potrà votare nelle elezioni politiche nel Regno Unito, e si potrà beneficiare dell&#8217;assistenza consolare britannica in tutti i paesi del mondo, inclusa l&#8217;Italia (salvo ciò riguardi controversie dirette con le autorità italiane, come specificato sopra). In caso di necessità, potrete rivolgervi all&#8217;<a title="Ambasciata Britannica a Roma" href="https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-rome" target="_blank" rel="noopener">Ambasciata Britannica a Roma</a>, o al <a title="Consolato Britannico a Milano" href="https://www.gov.uk/world/organisations/british-consulate-general-milan" target="_blank" rel="noopener">Consolato Britannico a Milano</a>.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="660" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/2011-09-17_Roma_Ambasciata_britannica.jpg" alt="Ambasciata britannica a Roma" class="wp-image-8028" style="width:546px;height:351px" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/2011-09-17_Roma_Ambasciata_britannica.jpg 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/2011-09-17_Roma_Ambasciata_britannica-300x193.jpg 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/2011-09-17_Roma_Ambasciata_britannica-768x495.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Ambasciata britannica a Roma. Foto di Blackcat &#8211; <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16840923" target="_blank" rel="noopener" title="Opera propria">Opera propria</a>, CC BY-SA 3.0</figcaption></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">Passaporto britannico e passaporto italiano: differenze </h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se, come abbiamo spiegato, è opportuno usare un documento italiano per andare in Italia e il passaporto britannico per andare nel Regno Unito, quale è meglio utilizzare per viaggiare verso paesi terzi? Nel caso dell&#8217;Unione Europea, ci sono pochi dubbi: l&#8217;Italia è un paese UE e Schengen, e dunque il passaporto italiano è estremamente preferibile a quello britannico.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Nel caso di altri paesi, il sito web <a href="https://www.passportindex.org/comparebyPassport.php" target="_blank" rel="noopener" title="Passportindex">Passportindex.org</a> permette di confrontare rapidamente le differenze tra due passaporti, e valutare quale sia meglio utilizzare per recarsi in un paese terzo. Nella maggioranza dei casi il passaporto italiano appare superiore o equivalente a quello britannico, ma ci sono delle eccezioni.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La posizione del passaporto britannico nella classifica peggiorerà a breve: infatti, quando entreranno in vigore dei <em>visa waiver</em> per visitare l&#8217;Unione Europea (<a title="ETIAS" href="https://en.wikipedia.org/wiki/European_Travel_Information_and_Authorisation_System" target="_blank" rel="noopener">ETIAS</a>) ciò renderà il passaporto italiano la scelta migliore anche per brevi visite turistiche.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://multinational.io/compare_passports/Italy+the%20United%20Kingdom"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="548" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/fsfaa-1024x548.png" alt="Confronto visivo tra passaporto italiano e britannico" class="wp-image-8029" style="width:-205px;height:-109px" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/fsfaa-1024x548.png 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/fsfaa-300x161.png 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/fsfaa-768x411.png 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/02/fsfaa.png 1059w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Confronto visivo a cura di <a href="https://multinational.io/compare_passports/Italy+the%20United%20Kingdom" target="_blank" rel="noopener" title="www.multinational.io">www.multinational.io</a></figcaption></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">La &#8220;Comprehensive Sickness Insurance&#8221; (CSI).</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Come menzionato in precedenza, per la naturalizzazione ci sono <a title="" href="https://www.gov.uk/apply-citizenship-indefinite-leave-to-remain/how-to-apply" target="_blank" rel="noopener">requisiti stringenti</a> e non è affatto automatico ottenerla: il più problematico tra tutti è la &#8220;Comprehensive Sickness Insurance&#8221; (CSI). Tuttavia, da giugno 2022 <strong>i possessori di Settled Status non devono più dimostrare nulla in merito alla CSI: non devono neanche menzionarla</strong>, in base <a href="https://www.gov.uk/government/publications/form-an-guidance">alle nuove linee guida dal 28 giugno 2022</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify has-small-font-size wp-block-paragraph">Di cosa si trattava? <br>In sintesi, una vecchia legge europea prevedeva che un residente in UK che fosse <em>student</em> o <em>self-sufficient</em> (e <strong>non</strong> chi aveva un lavoro di qualsiasi tipo, inclusi i <em>self-employed</em>) dovesse, per essere legalmente residente, avere una &#8220;Comprehensive Sickness Insurance&#8221;: un&#8217;assicurazione sanitaria in grado di rimborsare tutte le spese sanitarie sostenibili. La <a href="https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997803/naturalisation-as-a-british-citizen-by-discretion-8.0-ext.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">procedura usuale per ottenere la cittadinanza britannica</a> prevede una verifica <strong>per gli anni precedenti al vostro (pre)settled status</strong>, fino a 10 anni indietro, del fatto che foste in regola con le leggi sull&#8217;immigrazione, tra cui appunto questa. Visto che non averla non precludeva l&#8217;accesso all&#8217;NHS, <strong><mark style="background-color:rgba(0,0,0,0);color:#a30400;" class="has-inline-color">quasi nessun cittadino europeo ha mai sentito parlare di questa CSI</mark></strong>&#8230; il che rende<strong>va</strong> di fatto potenzialmente &#8220;illegale&#8221; la residenza di coloro che sono stati studenti o persone autosufficienti negli anni precedenti all&#8217;ottenimento del PSS. Importante notare che non appena si ottiene lo status (PSS o SS) già non era più necessario avere la CSI per essere legalmente residenti in UK&#8230; <br>Il discorso si complicava ancora di più quando si considera che la tessera sanitaria europea (EHIC) di un altro paese è in teoria considerata valida come CSI&#8230; ma, come sappiamo, gli iscritti all&#8217;AIRE la perdono (e iscriversi è obbligatorio). Tuttavia, un recente ruling della corte europea ha ribaltato la posizione dell&#8217;Home Office, decretando che <a href="https://freemovement.org.uk/uk-wrongly-insisted-on-comprehensive-sickness-insurance-for-years-eu-court-finds/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avere accesso all&#8217;NHS conta come CSI</a>, e il 28 giugno 2022 questa decisione è stata implementata nella linee guida dell&#8217;Home Office.</p>
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		<title>Conto in banca italiano per residenti all&#8217;estero</title>
		<link>https://www.i3italy.org/conto-in-banca-italiano-per-residenti-allestero/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 16:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
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					<description><![CDATA[Conto in banca italiano per residenti all'estero: sveliamo come aprirne uno gratuito e senza spese di gestione a tutti i residenti in Inghilterra.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><sup>Nulla in questa pagina costituisce&nbsp;<em>financial advice</em>&nbsp;o&nbsp;<em>tax advice</em>: l’obiettivo è unicamente fornire una guida sintetica e introduttiva ai conti in banca italiani per residenti all&#8217;estero disponibili per un italiano in Inghilterra.</sup></p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Avere un conto in banca italiano per residenti all&#8217;estero è una soluzione molto utile per coloro che, pur vivendo all&#8217;estero, hanno bisogno di gestire affari in Italia in modo facile e sicuro. Può essere utile per ricevere pagamenti, conservare dei risparmi o gestire dei fondi in euro senza incorrere in spese ingenti dovute <a href="https://www.i3italy.org/2021/09/03/convertire-tra-sterlina-e-euro/" title="Convertire tra sterlina e euro">al cambio valuta</a>, o a chi deve pagare imposte in Italia: ad esempio, il pagamento del modello F24 richiede un conto corrente italiano. In Italia esistono diverse leggi che regolamentano l&#8217;apertura di un conto bancario per chi risiede all&#8217;estero, ed è importante conoscerle per evitare problemi.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Come di consueto, in questo articolo parleremo di <a href="https://www.i3italy.org/2021/02/19/iscriversi-allaire/" title="Iscriversi all’AIRE">iscritti all&#8217;AIRE</a> (Anagrafe Italiani Residenti all&#8217;Estero). Un italiano non iscritto all&#8217;AIRE risulta, infatti, residente in Italia e può pertanto aprire un conto con le modalità consuete per un residente. Ricordiamo tuttavia che <strong>l&#8217;iscrizione all&#8217;AIRE è obbligatoria</strong> (con qualche eccezione) e che dunque chi non si iscrive risulta a tutti gli effetti residente in Italia, ad esempio fiscali.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Quando ci si iscrive all’AIRE si deve&nbsp;<strong>comunicare alla banca il cambio di residenza.</strong> La banca provvederà a convertire il conto in uno per residenti all&#8217;estero, o vi proporrà la chiusura. I conti per residenti all&#8217;estero presso una banca italiana hanno, di norma, costi di gestione assai più alti che i conti per chi risiede in Italia, e hanno limiti superiori.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Inoltre, attenzione ai conti cointestati: le <a href="https://www.laleggepertutti.it/526894_si-puo-aprire-un-conto-corrente-senza-residenza" target="_blank" rel="noopener" title="norme antiriciclaggio">norme antiriciclaggio</a> <strong>vietano di avere un conto cointestato tra un soggetto residente all&#8217;estero e uno residente in Italia.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Conversione, e conto Wise Borderless multivaluta</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per <a href="https://www.i3italy.org/convertire-tra-sterlina-e-euro/">convertire sterline in euro</a>, o <a href="https://www.i3italy.org/convertire-tra-sterlina-e-euro/" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/convertire-tra-sterlina-e-euro/">convertire euro in sterline</a>, la soluzione principale consigliata ad un italiano all&#8217;estero per operare in Euro è quella di avvalersi <a href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" data-type="link" data-id="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/">di Wise</a>, che permette di convertire tra valute da un conto bancario all&#8217;altro a tariffe estremamente convenienti.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Inoltre, è anche possibile avvalersi del <a href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conto Borderless di Wise</a>. Si tratta di un conto gratuito, multivaluta e con un carta di debito che supporta tutte le valute attivate sul conto: un vero e proprio superpotere per un residente all&#8217;estero.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">L&#8217;unico difetto di Wise è che, non essendo una banca italiana, con un conto Borderless per la gestione degli euro offre IBAN non italiani ma di altri paesi (Estonia, Lituania, Belgio) e, dunque, non è utilizzabile per gli scopi che richiedono un conto corrente italiano. Se è vero che, per legge, i bonifici SEPA sono equiparati in costi e modalità a quelli italiani, purtroppo a volte la prassi è diversa e vari soggetti italiani richiedono esplicitamente un IBAN italiano. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Consigliamo quindi un conto per residenti all&#8217;estero con una banca italiana, ma di usare <a href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" target="_blank" data-type="link" data-id="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" rel="noreferrer noopener">Wise</a> o <a href="https://share.atlantic.money/cesaregiulio1" data-type="link" data-id="https://share.atlantic.money/cesaregiulio1">Atlantic</a> come servizio (dunque anche senza aprire un conto) per la conversione tra valute, inserendo i dettagli del conto italiano nella procedura guidata.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Usa Wise per convertire tra euro e sterline</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://share.atlantic.money/cesaregiulio1">Usa Atlantic per convertire tra euro e sterline</a></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">Conti in banca per non residenti</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Molte banche italiane offrono conti per residenti all&#8217;estero. In linea generale, la maggioranza delle banche richiederà di <strong>recarsi in filiale</strong> per aprire un conto intestato ad un iscritto all&#8217;AIRE, non permettendo di farlo online. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">I conti offerti a residenti all&#8217;estero sono quasi sempre assai più costosi di quelli offerti a residenti in Italia, e inoltre la banca potrà rifiutarsi unilateralmente di aprire un conto dopo aver ascoltato i motivi per cui ne volete uno. Tali conti hanno infatti costi di gestione elevati, e dunque ogni caso viene valutato individualmente per stabilirne la convenienza economica.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Segnaliamo alcune banche italiane che, potenzialmente, applicano condizioni convenienti anche ai residenti all&#8217;estero:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/conti-e-libretti/conto-perme.html" target="_blank" rel="noopener" title="San Paolo XME">San Paolo XME</a>: le promozioni per under 35 vengono applicate, sempre a discrezione della filiale, anche ai residenti all&#8217;estero. </li>



<li><a href="https://www.civibank.it/privati/la-nostra-offerta/servizi-estero" target="_blank" rel="noopener" title="Civibank">Civibank</a>.</li>



<li><a href="https://www.sella.it/banca-on-line/servizio-residenti-estero" target="_blank" rel="noopener" title="Banca Sella">Banca Sella</a>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Attenzione però: tipicamente per aprire un conto per residenti all&#8217;estero <strong>bisogna recarsi in filiale</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La maggioranza dei conti correnti per non residenti ha la caratteristica di permettere solo operazioni di base: accrediti, versamenti, bonifici e prelievi. Inoltre, le <a href="https://www.laleggepertutti.it/526894_si-puo-aprire-un-conto-corrente-senza-residenza" target="_blank" rel="noopener" title="norme antiriciclaggio">norme antiriciclaggio</a> vietano di avere un conto cointestato tra un soggetto residente all&#8217;estero e uno residente in Italia. Ricordate, infine, che <a href="https://www.bancaetica.it/faq/qual-e-limporto-dellimposta-di-bollo-sui-conti-correnti-e-ogni-quanto-si-paga/" target="_blank" rel="noopener" title="se la giacenza media supera €5000 sarà dovuta l'imposta di bollo di €34,20.">se la giacenza media annuale supera €5000 sarà dovuta l&#8217;imposta di bollo di €34,20</a>.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cosa succede se mantengo un conto per residenti in Italia? </h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Agire in questo modo è <strong>fortemente sconsigliato</strong>, per vari motivi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>In generale, è una condizione di irregolarità. Ci si espone al rischio che la banca disponga la <strong>chiusura o il blocco del conto</strong>, visto che non appena venuta a conoscenza della circostanza si troverebbe in una condizione assai scomoda: infatti, gli adempimenti legali richiesti alla banca per un conto intestato a un non residente sono differenti. </li>



<li>Il mantenimento di un conto intestato ad un residente potrebbe, in principio, deporre a vostro sfavore nel determinare la vostra <a href="https://fiscomania.com/accertamento-della-residenza-fiscale" target="_blank" rel="noopener" title="effettiva residenza all'estero">effettiva residenza all&#8217;estero</a>.</li>



<li>La banca potrebbe inviare comunicazioni importanti ad un indirizzo italiano che non occupate più, o convocarvi in filiale per qualsiasi motivo costringendovi a viaggiare. I conti per residenti all&#8217;estero, solitamente, offrono modalità agili che permettono di effettuare la maggioranza delle operazioni da remoto, tra cui la riemissione della carta in caso di furto.</li>



<li>I sistemi antitruffa implementati nell&#8217;app della vostra banca potrebbero bloccare alcune operazioni se provengono dall&#8217;estero, o ostacolarne la riuscita. Naturalmente ciò non avviene per conti intestati a residenti all&#8217;estero!</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Quanto esposto qui sopra si applica ad ogni tipo di rapporto bancario: conto corrente, carta di debito prepagata, carta di credito, servizio di pagamenti (Satispay, Cashapp, Paypal, Postepay, etc.). Tuttavia, formalmente <a href="https://www.infoparlamento.it/tematiche/interrogazioni-interpellanze-risoluzioni-mozioni/camera-dei-deputati-503105-interrogazione-sui-maggiori-costi-legati-allapertura-di-un-conto-corrente-per-i-connazionali-non-residenti" target="_blank" rel="noopener" title="non è obbligatorio chiudere i propri conti in occasione del trasferimento all'estero">non è obbligatorio chiudere i propri conti in occasione del trasferimento all&#8217;estero</a>: ciò che è opportuno fare è comunicare la variazione alla banca.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Trasferimenti di denaro</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In linea di massima, non si applica alcuna procedura particolare diversa dal solito per operare da e verso un conto corrente italiano intestato ad un residente all&#8217;estero: potrete dunque trasferire soldi tramite un normale bonifico (euro, da o verso Italia/UE), o tramite un normale BACS (sterline, da o verso conti britannici). </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong>Sconsigliamo fortemente di effettuare un bonifico o un BACS tra due valute diverse</strong>. Farlo ha spesso costi altissimi sia in commissioni che in cambi sfavorevoli applicati dalle banche. Se dovete <a href="https://www.i3italy.org/convertire-tra-sterlina-e-euro/">convertire sterline in euro</a>, o viceversa, <a href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" target="_blank" data-type="link" data-id="https://wise.com/invite/dic/cesarea3" rel="noreferrer noopener">usate Wise</a>!</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In generale non ci sono particolari limiti o paletti: in altre parole, i vostri movimenti saranno controllati con criteri analoghi a quelli che si applicano a tutti gli altri conti, come sancito dal monitoraggio fiscale. In particolare, nel caso di movimenti frequenti che mostrino un centro degli interessi in Italia, potreste essere chiamati a dichiarare i vostri redditi in Italia o a dimostrare che li avete correttamente dichiarati all&#8217;estero. In tal caso vi consigliamo di consultare un commercialista esperto, meglio se italiano che opera nel Regno Unito: esiste infatti una <a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7B932AFD41-AB27-4F7B-B35E-655D54F20DA5%7D&amp;codiceOrdinamento=200002400000000&amp;articolo=Articolo%2024" target="_blank" rel="noopener" title="convenzione specifica tra i due stati che regola i rapporti fiscali e le relative imposizioni">convenzione specifica tra i due stati che regola i rapporti fiscali e le relative imposizioni</a> e, qualora si venisse sottoposti ad <a href="https://fiscomania.com/accertamento-della-residenza-fiscale" target="_blank" rel="noopener" title="accertamento">accertamento</a>, è meglio avvalersi di un professionista che la conosce bene.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se cercate su internet scoprirete l&#8217;esistenza di una<strong> ritenuta del 20% che le banche italiane applicano ad un trasferimento di denaro proveniente dall&#8217;estero</strong>&#8230; ma salvo situazioni particolarissime <strong>non è così</strong>! Si tratta di una legge del 2014 che <a href="https://www.cafacli.it/it/notizie-fisco/niente-piu-ritenuta-del-20-sui-bonifici-dallestero_666_idnews/" target="_blank" rel="noopener" title="fu immediatamente sospesa poco dopo la sua entrata in vigore">fu immediatamente sospesa poco dopo la sua entrata in vigore</a>, per la sua impraticabilità, e <strong>non risulta ad oggi in vigore</strong>.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Fineco: una (vecchia) soluzione per gli italiani residenti in Inghilterra</h4>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile has-background" style="background-color:#f2e15c;grid-template-columns:32% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/09/image-1.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="587" height="719" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/09/image-1.png" alt="" class="wp-image-9374 size-full" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/09/image-1.png 587w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2023/09/image-1-245x300.png 245w" sizes="auto, (max-width: 587px) 100vw, 587px" /></a></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="wp-block-paragraph">Sebbene al momento sia ancora possibile usufruire dei servizi Fineco nel Regno Unito, è stato annunciato un graduale ritiro della banca dal Regno Unito a causa della Brexit. Pertanto questo conto non rappresenta più una valida opzione a lungo termine.</p>
</div></div>



<p class="has-text-align-justify has-text-color wp-block-paragraph" style="color:#7a7878">a banca Fineco offriva <a title="conti multivaluta gratuiti ai residenti in Inghilterra" href="https://uk.finecobank.com/banking/banking-abroad/" target="_blank" rel="noopener">conti multivaluta gratuiti ai residenti in Inghilterra</a>. Al contrario del conto offerto a chi risiede in Italia, <a title="Aprire un conto in banca in UK" href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/aprire-un-conto-in-banca-in-uk/">come di consueto per le banche inglesi</a> quest&#8217;ultimo <strong>era a costo zero</strong>: non si pagava un canone mensile, e non si pagavano i trasferimenti o bonifici disposti online. Inoltre non occorreva recarsi in filiale per aprirlo: si poteva fare comodamente online.</p>



<p class="has-text-align-justify has-text-color wp-block-paragraph" style="color:#7a7878">La differenza fondamentale che lo rendeva vantaggiosissimo rispetto alle altre opzioni è che <strong>Fineco UK è un conto UK, non un conto per non residenti</strong>: Fineco è una banca italiana: quindi l&#8217;IBAN corrispondente alla valuta in euro sarà un IBAN italiano, ma questo conto non è soggetto ai normali limiti e costi dei conti per non residenti offerti da banche italiane&#8230; inclusa l&#8217;imposta di bollo (ciò, ovviamente, per chi è effettivamente residente all&#8217;estero).</p>



<p class="has-text-align-justify has-text-color wp-block-paragraph" style="color:#7a7878">A costo zero, era possibile quindi ottenere un conto multivaluta con <strong>sort code e account number</strong> per ricevere sterline, e con <strong>IBAN e BIC italiani per ricevere euro</strong>. Inoltre, Fineco offriva gratuitamente a scelta una <strong>carta di debito in euro</strong> o sterline (consigliamo la prima!). Attenzione però: Fineco UK, essendo formalmente un conto britannico, non permette di effettuare operazioni interne al sistema bancario italiano quali ad esempio il pagamento degli F24, o l&#8217;incasso di assegni emessi dall&#8217;Italia.</p>



<p class="has-text-align-justify has-text-color wp-block-paragraph" style="color:#7a7878">Fineco offriva anche la possibilità di convertire euro in sterline, e viceversa, in-app. Consigliamo tuttavia di avvalersi di <a title="Wise" href="https://wise.prf.hn/l/WoQGEeX" target="_blank" rel="noopener">Wise</a> a tale scopo, poiché normalmente <a title="Wise" href="https://wise.prf.hn/l/WoQGEeX" target="_blank" rel="noopener">Wise</a> applica tassi più convenienti.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="244" height="161" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/12/finec.png" alt="Conto multivaluta di Fineco" class="wp-image-7476"/><figcaption class="wp-element-caption">Il conto multivaluta di Fineco supportava quattro valute differenti</figcaption></figure>
</div>


<p class="has-text-color wp-block-paragraph" style="color:#7a7878">Abbiamo ricevuto feedback da vari utenti riguardo alcuni aspetti confusi di questo conto: proviamo a chiarirli!</p>



<ul style="color:#7a7878" class="wp-block-list has-text-color">
<li>Nell&#8217;app viene mostrata la somma dei saldi totali in tutte le valute, convertite in sterline. Tuttavia i saldi sono ancora separati, e vengono spesi separatamente a seconda della carta di debito che utilizzate (ce n&#8217;è una per valuta).</li>



<li>Se volete verificare il saldo valuta per valuta, effettuate il login dal browser e <a href="https://finecobank.com/conto-e-carte-extra/altri-servizi/cambio-valuta" target="_blank" rel="noopener" title="cliccate qui">cliccate qui</a>: potrete vedere i vari saldi.</li>



<li>Sempre dopo aver effettuato il login, <a href="https://finecobank.com/myfineco/coordinate-conto" target="_blank" rel="noopener" title="qui trovate le coordinate del conto">qui trovate le coordinate del conto</a>, incluso l&#8217;IBAN italiano.</li>
</ul>
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		<title>Pre-settled e Settled status: restare aggiornati</title>
		<link>https://www.i3italy.org/pre-settled-e-settled-status-restare-aggiornati/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 22:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
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					<description><![CDATA[Per chi ha già uno status, pre-settled o settled: come mantenerlo aggiornato e valido, e un approfondimento sulle assenze per chi ha il pre-settled status.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph" style="font-size:11px">Nulla in questa pagina costituisce <em>legal advice</em> o <em>immigration advice</em>: l&#8217;obiettivo è unicamente fornire una guida sintetica ai propri diritti ai cittadini UE, e informarli riguardo presettled e settled status. Per questioni relative alla propria situazione personale consigliamo caldamente di rivolgersi ad avvocati competenti nel tema: un possibile punto di inizio è il <a href="https://www.facebook.com/groups/1096230640740167" target="_blank" rel="noreferrer noopener">forum di Settled in lingua italiana</a>, dove legal advisers rispondono gratuitamente ai quesiti degli utenti <em>pro bono</em> (gratis).</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Questo articolo è dedicato a chi ha già uno status.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ribadiamo, che per chi ha diritto <span style="text-decoration: underline;">è ancora possibile fare domanda in ritardo e ottenere lo status</span>, ma occorre avere giustificazioni solide per il ritardo. Visto il tempo trascorso, però, consigliamo caldamente di rivolgersi almeno ad <a title="un advisor gratuito" href="https://www.facebook.com/groups/1096230640740167/" target="_blank" rel="noopener">un legal advisor gratuito</a> per capire come sia meglio muoversi nella propria situazione.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Da agosto 2023 in poi sono cambiate molte cose che rendono la maggioranza degli opuscoli realizzati prima di tali date purtroppo obsoleti: i cambiamenti al presettled status, alle late applications e ai rifiuti sono significativi e <a href="https://www.youtube.com/watch?v=49RCqmMpDmQ" data-type="link" data-id="https://www.youtube.com/watch?v=49RCqmMpDmQ">sono stati trattati in questo webinar</a>, e di nuovo <a href="https://www.facebook.com/WeAreSettled/videos/1530739154148018/" data-type="link" data-id="https://www.facebook.com/WeAreSettled/videos/1530739154148018/">in questo webinar</a>. Vi segnaliamo inoltre la pagina dell&#8217;Ambasciata di Londra, che viene mantenuta aggiornata:</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-text-color has-background wp-element-button" href="https://amblondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/brexit/residenti-nel-regno-unito-eu-settlement-scheme/" style="color:#ffe830" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Informazioni aggiornate sull&#8217;EU Settlement Scheme &#8211; Ambasciata di Londra</a></div>
</div>



<h3 class="wp-block-heading">Prendere nota dello UAN</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In alto a destra nella lettera o email che vi attribuì lo status c&#8217;è un codice di sedici cifre: è il vostro Unique Application Number, o UAN. Prendetene nota e custoditelo in un luogo sicuro. Infatti è necessario conoscerlo in varie circostanze. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se non avete più accesso alla vostra lettera o email, <a href="https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/dashboard" data-type="link" data-id="https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/dashboard">potete cliccare su &#8220;sign in&#8221; su questa pagina</a> e inserire i vostri dati per recuperare lo UAN.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="581" height="273" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/UAN.png" alt="Unique application number di una domanda per pre settled status" class="wp-image-6607" style="width:-17px;height:-7px" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/UAN.png 581w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/UAN-300x141.png 300w" sizes="auto, (max-width: 581px) 100vw, 581px" /><figcaption class="wp-element-caption"><em>Una volta effettuato il login, troverete lo UAN di tutte le applications che avete inviato</em></figcaption></figure>
</div>


<h3 class="wp-block-heading">Mantenere aggiornati dati e documenti</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Lo status è digitale e associato al proprio account UKVI (che è una tipologia di eVisa). Diventa pertanto <strong>essenziale</strong> che ogni cambiamento nei vostri dati personali sia tempestivamente registrato sul sistema, in modo che i dettagli associati al vostro status siano sempre&nbsp;<strong>aggiornati</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>in corso di validità</strong>. Se è vero che alla frontiera britannica gli ufficiali sono comprensivi, non è sempre così per il personale aeroportuale in fase di imbarco: con <a href="https://www.i3italy.org/eta/" data-type="post" data-id="12416">l&#8217;introduzione degli ETA</a> dal 2 aprile 2025 avere un documento non associato allo status potrebbe causare ritardi e, nel peggiore dei casi, il rifiuto dell&#8217;imbarco. Per fortuna aggiornare il proprio documento è facile, gratuito, digitale e veloce.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Clicca qui per aggiornare i tuoi dati sul tuo account UKVI</strong> (eVISA)</a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Questi dettagli sono:&nbsp;<strong>Nome, Documento, Cellulare, Fotografia, Email, Indirizzo.</strong> Per aggiornarli, cliccate sul link qui sopra, effettuate il login inserendo il numero del documento a cui è legato il vostro status e la vostra data di nascita, e riceverete un codice OTP su cellulare o sull&#8217;email. Inseritelo, e siete dentro! </p>



<ul class="wp-block-list">
<li>I documenti di identità ammessi sono passaporto e carta di identità, cartacea o elettronica.</li>



<li><strong>Non potete usare un documento di identità scaduto</strong>, quindi alla scadenza del vostro passaporto (o carta di identità) dovete rinnovarlo al più presto e poi aggiornare i dettagli&nbsp;<a href="https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sull&#8217;account UKVI dello status</a>.</li>



<li>Per aggiornare il documento sarà sufficiente caricare una foto, ma ci vorrà un tempo variabile tra 0 e 8 settimane. Nel periodo di transizione se fosse necessario viaggiare è consigliato portare con se entrambi i documenti, o almeno una fotografia o il numero di quello vecchio.</li>



<li>Fino al 31/12/2025, è possibile utilizzare anche una carta di identità cartacea. Se nella procedura apparisse un errore relativo alla MRZ (Machine Readable Zone), provate fino a quando non vi fa inviare la fotografia comunque: il sistema automatico rifiuterà sempre la foto di una carta di identità cartacea, ma è valida e dopo qualche tentativo ve la fa inviare lo stesso.</li>



<li>Sebbene l’Home Office dica che al momento si può&nbsp;<em>aggiungere</em>&nbsp;un documento, <strong>il sistema non supporta ancora questa funzione in pieno</strong>. Se aggiungete un documento, potrete poi utilizzare solo il numero di quest’ultimo per accedere al vostro status. Tuttavia, può essere comunque utile aggiungere i documenti perché alla frontiera il border officer potrà vederli entrambi. Facendo il <a href="https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details">login sul proprio account</a> è possibile visualizzare una lista dei documenti associati al proprio status.</li>



<li>Impostate un metodo di autenticazione a due fattori per proteggere la vostra email da accessi indesiderati, preferibilmente scegliendo di usare un’app come&nbsp;<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&amp;hl=it&amp;gl=US" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Authenticator</a>. Assicuratevi di custodire i codici di backup in un luogo sicuro.</li>



<li>Non potete aggiornare il vostro documento se avete una domanda in corso (ad esempio di settled status), nemmeno se questa domanda è stata avviata in automatico da Home Office. Tenetelo presente!</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se avete problemi a entrare nel vostro account UKVI, contattate l&#8217;EU Settlement Scheme Resolution Centre tramite <a href="https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications" target="_blank" rel="noopener" title="il modulo online">il modulo online</a> o telefonicamente.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status-or-service-provider-from-switzerland-visa-applications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Contatta l&#8217;EU Settlement Scheme Resolution Centre online</strong></a></div>
</div>



<p class="has-small-font-size wp-block-paragraph"><code>(SRC) EU Settlement Scheme Resolution Centre:  <br>dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle 8:00 alle 20:00<br>sabato e domenica, dalle 9:30 alle 16:30.<br>Dal Regno Unito: 0300 123 7379  <br>Dall'estero (fuori dal Regno Unito): + 44 (0) 20 3080 0010</code></p>



<h3 class="wp-block-heading">Dimostrare lo status</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per i cittadini europei <strong>non esistono prove fisiche dello status</strong>. Non ci sono tesserini, timbri o certificati che tengano: la lettera stessa di conferimento specifica che non è una prova valida a dimostrare il possesso dello status. Per dimostrare il proprio status, serve pertanto avvalersi del sistema digitale. Esso è una forma di <strong>eVisa</strong>, che per un possessore di status è dunque semplicemente il proprio account digitale.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Dimostrare lo status alla frontiera o all&#8217;imbarco</h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Alla frontiera britannica <strong>dovrete semplicemente utilizzare lo stesso documento legato allo status</strong>, cioè quello che avete usato per l&#8217;application se non lo avete mai modificato: così facendo, sarà possibile all&#8217;addetto della compagnia aerea oppure della <em>border force</em> verificare in automatico che possedete lo status.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Per viaggiare occorre essere in possesso di un <strong>documento valido</strong>, quindi non scaduto: a parte questo limite, per i possessori di status <a href="https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/brexit-travel-documents/eu-nationals-living-uk/indexamp_en.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">non ci sono limiti antecedenti alla scadenza</a>. </li>



<li>È fortemente consigliato viaggiare con il documento a cui il vostro status è legato come spiegato sopra, ma se servisse modificarlo ci possono volere fino a 8 settimane prima che la modifica abbia effetto. In tale circostanza, potete viaggiare ma <a href="https://www.the3million.org.uk/faq-2/passport-expires" target="_blank" rel="noreferrer noopener">occorre portare con voi anche il documento precedente</a> (anche se scaduto), o almeno una fotocopia o il numero così da aiutare l&#8217;ufficiale a rintracciare il vostro status nel sistema. Attenzione anche a portare con voi uno share code in questo caso, o <a href="https://www.i3italy.org/viaggi-italia-uk/" data-type="post" data-id="3100">potreste avere problemi all&#8217;imbarco</a>.</li>



<li>Home Office consiglia a tutti di <strong><a href="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status">generare uno share code</a></strong> ed essere pronti a mostrarlo stampato, o almeno in pdf.</li>



<li>Consigliamo a tutti i detentori di presettled status di avere a portata di mano documenti sufficienti a dimostrare la propria presenza continua nel Regno Unito o, se ci fossero lunghe assenze, adeguati giustificativi quando si viaggia. Questo perché <a href="https://settled.org.uk/new-border-force-guidance-relating-to-people-with-euss-status/" data-type="link" data-id="https://settled.org.uk/new-border-force-guidance-relating-to-people-with-euss-status/">da luglio 2024 gli ufficiali di frontiera possono verificare che si possiedano ancora i requisiti per il mantenimento del presettled status</a> e, se così non fosse, contestarli e in casi estremi revocarli.</li>



<li>Se viaggiate verso il Regno Unito con <strong>carta di identità</strong> è doppiamente consigliato generare o stampare uno share code, perché <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/faq_travel_with_id_cards_final_for_publication.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la compagnia aerea potrebbe richiederlo in fase di imbarco</a>. Tuttavia, con codice o meno, se l&#8217;imbarco fosse negato ingiustamente avreste diritto a un risarcimento. Abbiamo dedicato un intero articolo al tema &#8220;<a title="Viaggiare con la carta di identità" href="https://www.i3italy.org/2022/07/06/viaggiare-con-la-carta-di-identita/">Viaggiare con la carta di identità</a>&#8220;.</li>



<li>Raccomando di portare con se una copia della lettera di conferma dello status: <a href="https://www.corriere.it/esteri/21_settembre_06/io-italiano-londra-brexit-l-incubo-rientro-un-soggiorno-europa-cca2d0ee-0f24-11ec-9614-5f4fa1f949f6.shtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener">a volte è stata addirittura esplicitamente richiesta</a>. Questo perché a volte i sistemi digitali&#8230; vanno offline! Il mio consiglio? <strong>Stampate una copia della lettera e mettetela nella custodia del passaporto, così da averla sempre con voi</strong>.</li>



<li>Fate attenzione <strong>a non farvi timbrare il passaporto</strong>! Infatti, ricordate che ai cittadini EU è possibile comunque <a href="https://italianiamanchester.com/2021/06/16/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/">entrare nel Regno Unito senza visto come visitatori</a> e rimanervi fino a 6 mesi, e dunque un ufficiale distratto potrebbe scambiarvi per visitatori e timbrare, il che poi causerebbe un bel po&#8217; di noie burocratiche. Per evitare problemi, mettete subito in chiaro che siete residenti e che avete il Pre-settled status o il Settled status.</li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">Dimostrare lo status a landlord, banche, università, enti governativi,&#8230;</h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">L&#8217;<strong>unico modo</strong> per dimostrare di possedere lo status a terzi è quello di generare uno <strong>share code</strong> online tramite il portale del governo. Si fa così:</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Genera uno share code</strong></a></div>
</div>



<ul class="wp-block-list">
<li>Clicca qui:&nbsp;<a href="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status</a></li>



<li>Inserisci il codice del documento legato allo status e la tua data di nascita.</li>



<li>Conferma la tua identità tramite SMS o email.</li>



<li>Clicca sul pulsante &#8220;<strong>get a share code</strong>&#8220;.</li>



<li>Seleziona il motivo tra &#8220;right to work&#8221; (lavoro), &#8220;right to rent&#8221; (affitto), o &#8220;anything else&#8221; (ogni altro motivo).</li>



<li>Clicca su <strong>Create a <em>share code</em></strong>, che sarà valido per 90 giorni.</li>



<li>Clicca su &#8220;Download pdf&#8221; e salva il codice, o fai uno screenshot. Puoi anche inviare il codice tramite email cliccando sull&#8217;apposito pulsante.</li>



<li>Fornisci la tua data di nascita e lo&nbsp;<em>share code</em>&nbsp;a chi te lo ha richiesto.</li>



<li>La persona a cui lo fornirai potrà verificare tramite l’<a href="https://www.gov.uk/view-right-to-work" target="_blank" rel="noopener" title="">apposito tool ufficiale</a>&nbsp;che effettivamente hai lo status che dici di avere, inserendo la tua data di nascita e lo&nbsp;<em>share code</em>.</li>



<li>Puoi anche fornire uno dei tre link qui sotto, tramite cui potranno verificare che il tuo <em>share code</em> è genuino e visualizzare il tuo status.</li>
</ul>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/view-right-to-work" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Verifica uno share code ricevuto</strong> (right to work)</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/view-right-to-rent" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Verifica uno share code ricevuto</strong> (right to rent)</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/check-immigration-status" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Verifica uno share code ricevuto </strong>(altro)</a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Il sistema è ancora relativamente nuovo, e sicuramente ci saranno incomprensioni. Se avete bisogno di fornire una guida ufficiale a una controparte particolarmente inesperta, le trovate qui: <a href="https://www.gov.uk/check-job-applicant-right-to-work" target="_blank" rel="noopener" title="datore di lavoro">datore di lavoro</a>, <a href="https://www.gov.uk/check-tenant-right-to-rent-documents" target="_blank" rel="noopener" title="affittuario">affittuario</a>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Possessori di pre-settled status</h3>



<p class="has-text-align-justify has-nv-dark-bg-color has-text-color has-background wp-block-paragraph" style="background-color:#c9edb0">Di recente una <a title="sentenza dell'High Court" href="https://ima-citizensrights.org.uk/app/uploads/2022/12/IMA-FINAL-judgment.pdf" target="_blank" rel="noopener">sentenza dell&#8217;High Court</a> ha stabilito che l&#8217;attuale funzionamento dell&#8217;EU Settlement Scheme viola il Withdrawal Agreement, e stabilisce due principi chiave: <strong>chi ha il presettled status non perde i suoi diritti alla scadenza dello stesso</strong>, anche se non ha ottenuto il settled status, e inoltre chi raggiunge i cinque anni di residenza continuativa ha diritto all&#8217;<strong>ottenimento automatico del settled status</strong>.<br><a href="https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-836-24-june-2025" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-836-24-june-2025">Dal 16 luglio 2025</a> anche le regole sulle assenze sono cambiate: ai detentori di presettled status è ora sufficiente aver trascorso almeno 30 mesi degli ultimi 60 mesi per poter ottenere il settled status.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Veniamo ai consigli dedicati a chi ha il presettled status. Iniziamo elencando alcuni punti essenziali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Perdete il pre-settled status prima della sua scadenza naturale se state fuori per <strong>cinque anni consecutivi </strong>dal Regno Unito. Tornare anche solo per un giorno resetta questo conteggio. In precedenza, gli anni erano due, <a href="https://freemovement.org.uk/home-office-announces-more-changes-to-pre-settled-status/" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/pre-settled-e-settled-status-restare-aggiornati/">ma ciò è cambiato il 21 maggio 2024</a>. In data <a href="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update-april-2026/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update-april-2026/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update">9 aprile 2026</a> Home Office ha confermato che la nuova regola  è anche retroattiva e i presettled che sarebbero decaduti a causa di due anni consecutivi di assenza sono invece ancora validi.</li>



<li>Potreste perdere il pre-settled status anche <a href="https://immigrationbarrister.co.uk/how-do-criminal-convictions-affect-applications-under-the-eu-settlement-scheme/" data-type="link" data-id="https://immigrationbarrister.co.uk/how-do-criminal-convictions-affect-applications-under-the-eu-settlement-scheme/">se venite condannati per alcuni crimini</a>. In questo caso rivolgetevi <strong>sempre</strong> ad un avvocato specializzato.</li>



<li>Se avete interrotto la vostra residenza continuativa, <a title="il vostro pre-settled status potrebbe essere revocato da Home Office" href="https://the3million.org.uk/publication/2023072501" target="_blank" rel="noopener"><strong>il vostro pre-settled status potrebbe essere revocato da Home Office</strong></a>. Ricevereste una notifica della circostanza, e potreste fare appello (ad esempio se la vostra assenza rientrasse tra quelle giustificabili). Ciò <a title="è stato annunciato il 19 luglio da Home Office" href="https://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2023-0609/Murray.pdf" target="_blank" rel="noopener">è stato annunciato il 19 luglio 2023 da Home Office</a> ed è confermato da <a href="https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/switch-from-presettled-status-to-settled-status" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/switch-from-presettled-status-to-settled-status">alcune frasi sul sito web governativo</a>. Da luglio 2024 <a href="https://settled.org.uk/new-border-force-guidance-relating-to-people-with-euss-status/" data-type="link" data-id="https://settled.org.uk/new-border-force-guidance-relating-to-people-with-euss-status/">anche gli ufficiali di frontiera possono revocare un presettled status</a> una volta accertato che l&#8217;intestatario non soddisfa più le condizioni dell&#8217;accordo di recesso (di nuovo, la decisione è appellabile). Consigliamo dunque a tutti i detentori di presettled status di avere a portata di mano documenti sufficienti a dimostrare la propria presenza continua nel Regno Unito o, se ci fossero lunghe assenze, adeguati giustificativi quando si viaggia.<br><a href="https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-836-24-june-2025" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-836-24-june-2025">Dal 16 luglio 2025</a> aver interrotto la residenza continuativa significa aver superato i 30 mesi di assenza nell&#8217;ultimo periodo di 60 mesi.<br>L&#8217;8 aprile 2026 è stata pubblicata <a href="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-caseworker-guidance/eu-settlement-scheme-cancellation-and-curtailment-accessible" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-caseworker-guidance/eu-settlement-scheme-cancellation-and-curtailment-accessible">la guidance ufficiale</a> che chiarisce come funzioneranno le <strong>revoche del pre-settled status</strong>: i casi vengono individuati tramite controlli automatici sui dati fiscali, come tasse e benefit, e sui movimenti di viaggio, ma l’avvio della procedura non è automatico: ogni posizione viene valutata da un caseworker che decide se procedere sulla base di criteri interni. In caso di avvio, si riceve una notifica dall’Home Office con 28 giorni lavorativi per rispondere, termine che può essere esteso su richiesta motivata o automaticamente per persone vulnerabili. La risposta consente sia di contestare eventuali errori nei dati, sia di spiegare e giustificare le assenze, anche quando effettivamente avvenute, indicando le circostanze personali come lavoro, motivi familiari, salute o studio e allegando prove solide e documentazione ufficiale, eventualmente tradotta. All’esito della valutazione, le possibili decisioni sono tre: concessione del settled status se i requisiti risultano soddisfatti, revoca dello status, oppure mantenimento del pre-settled status anche in assenza di un diritto immediato al settled status permettendo così di maturarlo successivamente. In caso di decisione negativa, lo status viene limitato (&#8220;curtailed&#8221;) per chi si trova nel Regno Unito o cancellato per chi si trova all’estero, sempre con possibilità di presentare appello in entrambi i casi.</li>



<li>Dopo cinque anni dalla concessione, formalmente il pre-settled status scade. Tuttavia, Home Office ha annunciato che lo status <a title="sarà esteso di due anni" href="https://www.gov.uk/government/news/enhancements-to-the-eu-settlement-scheme-confirmed" target="_blank" rel="noopener">sarà ulteriormente </a><strong><a title="sarà esteso di due anni" href="https://www.gov.uk/government/news/enhancements-to-the-eu-settlement-scheme-confirmed" target="_blank" rel="noopener">esteso di cinque anni</a> </strong>in automatico (cioè senza fare domanda) per tutti coloro che non hanno ottenuto il settled status. Tuttavia, ciò è allo scopo di permettere di completare il quinquennio di residenza a chi <strong>non</strong> ha interrotto la sua residenza continuativa. <br>&#8220;Automatico&#8221; significa che non occorre fare domanda, ma Home Office si riserva di non concedere l&#8217;estensione a sua discrezione. Per il momento tuttavia sembra che tutti i presettled vengano estesi, all&#8217;inizio del mese precedente alla scadenza. In ogni caso salvo specifiche eccezioni non è possibile ottenere un altro pre-settled status. <a href="https://the3million.org.uk/publication/2023101301" data-type="link" data-id="https://the3million.org.uk/publication/2023101301">Più informazioni qui</a>.</li>



<li>Ottenere <strong>un&#8217;estensione non garantisce di poter rimanere in UK fino al termine della stessa</strong>. Infatti, come visto sopra, Home Office potrebbe <a title="il vostro pre-settled status potrebbe essere revocato da Home Office" href="https://the3million.org.uk/publication/2023072501" target="_blank" rel="noopener">revocare il presettled status di chi ha interrotto la residenza continuativa in ogni momento</a>.</li>



<li>Subito dopo l&#8217;estensione automatica, che ricordiamo avviene nel mese precedente alla scadenza, Home Office avvierà dei <strong><a href="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update-april-2026/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update-april-2026/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update">controlli automatici</a> per verificare se si ha diritto al settled status</strong>. Gli interessati riceveranno un&#8217;email che li informerà dell&#8217;avvio della procedura. Una volta completati i controlli, in caso di esito positivo si riceverà il settled status. In caso di esito negativo, si manterrà il presettled status (ma potrebbe essere avviata la procedura di revoca). È anche possibile ricevere una richiesta di informazioni aggiuntive.<br>I controlli avvengono tramite il National Insurance Number, con verifiche su tasse e benefit, e tramite i dati di viaggio in possesso di Home Office. Naturalmente, ciò non significa che sia indispensabile aver versato tasse o percepito benefit: il diritto al settled status è basato sulla presenza fisica nel Regno Unito, che può essere dimostrata con prove di ogni tipo. Home Office chiede tuttavia di non fare domanda di settled status mentre i controlli automatici sono in corso.<br>Home Office <a href="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update-april-2026/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update-april-2026/eu-settlement-scheme-euss-status-automation-update">ha comunque chiarito</a> che le conversioni automatiche non si applicheranno a chi non ha sufficienti dati fiscali, ai ricongiungimenti familiari e agli under 18. </li>



<li>È possibile fare domanda di settled status <strong>non appena si completa il periodo di residenza continuativa</strong>, <strong>ma non prima</strong>. Non serve aspettare né che trascorrano cinque anni dall&#8217;ottenimento del presettled status, né che Home Office avvii la procedura automatica. Il periodo di residenza continuativa <strong>è generalmente di 5 anni</strong>, ma assenze molto lunghe e correlate alla pandemia potrebbero estendere la durata. <br><em>Ad esempio, un italiano arrivato in UK il 17 luglio 2020 che ha meno di 30 mesi di assenza in totale nei precedenti 60 mesi potrà fare domanda di settled status a partire dal 16 luglio 2025, a prescindere da quando aveva ottenuto il presettled status.</em></li>



<li><strong>Un periodo di residenza continuativa si considera interrotto se in un qualsiasi periodo di 60 mesi si sono superati i 30 mesi di assenza</strong>. Il conto viene fatto con i giorni.</li>



<li>A chi ha uno status basato sui propri diritti (cioè non derivante da un ricongiungimento familiare) potrebbe essere richiesto di dimostrare che si trovava nel Regno Unito <strong>prima del 31 dicembre 2020</strong>, oltre agli altri requisiti, sia alla frontiera che durante la domanda di status. Assicuratevi di avere una prova solida di tale circostanza e conservatela con cura.</li>



<li><strong>La (nuova) data di scadenza di un presettled status esteso non è una garanzia che si manterrà il presettled status fino ad allora</strong>. Home Office può infatti agire per revocarlo in qualsiasi momento, come spiegato sopra, a chi ha interrotto la propria continuous residence superando 30 mesi di assenza (anche non consecutivi) negli ultimi 60 mesi.</li>



<li>Il <a href="https://www.i3italy.org/avere-un-bambino-in-inghilterra/" data-type="post" data-id="5770">figlio</a> di due genitori con pre-settled status (o comunque due genitori non cittadini britannici, possessori o con diritto al settled status o residenti &#8220;permanent&#8221; in UK) che <a href="https://www.i3italy.org/avere-un-bambino-in-inghilterra/" data-type="post" data-id="5770">nasce</a> o entra in UK deve chiedere il suo presettled status entro tre mesi dalla nascita o dall&#8217;ingresso nel paese, collegando la propria domanda a quella del genitore. In caso contrario la domanda sarà una <em>late application</em>, e andrà giustificato il ritardo nel farla.</li>
</ul>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=818150017415099&amp;set=a.176670754896365&amp;notif_id=1759771846309368&amp;notif_t=feedback_reaction_generic&amp;ref=notif"><img data-dominant-color="b6936b" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/I3Italy-main-15-1024x1024.avif" alt="" class="wp-image-15048 not-transparent" style="--dominant-color: #b6936b; width:389px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/I3Italy-main-15-1024x1024.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/I3Italy-main-15-300x300.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/I3Italy-main-15-150x150.avif 150w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/I3Italy-main-15-768x768.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/I3Italy-main-15.avif 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">Assenze e continuous residence per chi ha il presettled status</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per avere diritto al settled status occorre dimostrare di avere cinque anni di residenza continuativa nel Regno Unito. L&#8217;unico criterio considerato è la presenza fisica: lavoro, benefit, affitto, residenza fiscale non sono indispensabili. I giorni di partenza e arrivo non contano come assenze.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Quando si fa domanda di settled status occorre <strong>non superare 30 mesi di assenza, in totale, negli ultimi 60 mesi.</strong> Per contare si usano<strong> i giorni</strong>.  <strong>Se questo limite viene superato, si perde il diritto a fare domanda per settled status</strong>, e <strong>ci si espone alla possibilità di una revoca del presettled status</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In passato vi erano eccezioni ma conviene quasi sempre utilizzare le nuove regole, che sono più convenienti e facili da seguire. </p>



<p class="has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-5ed9885341c9c1a577d7ec2c1f10a437 wp-block-paragraph">Riportiamo di seguito la vecchia prassi, ancora vigente ma spesso più difficile da seguire:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-cd3f91ad8b91ea1f10436befcc0812f1">Si può escludere dal conto un singolo periodo fino a 12 mesi <em>for an important reason</em>: lavoro, studio, motivi familiari, e così via. La decisione sull&#8217;accettarlo o meno è a discrezione del caseworker.</li>



<li class="has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-8de09257dfc66915f1d7f9e169505f7c">Si può escludere un&#8217;assenza di durata inferiore a 24 mesi per <a href="https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-eu-settlement-scheme-guidance-for-applicants" target="_blank" rel="noopener" title="motivi legati al Covid-19">motivi legati al Covid-19</a>. </li>



<li class="has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-8c9170afd87171cb3f27caa4c571da3e">Si può inoltre escludere un secondo periodo se dovuto a <a title="motivi legati al Covid-19" href="https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-eu-settlement-scheme-guidance-for-applicants" target="_blank" rel="noopener">motivi legati al Covid-19</a>.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3d8e7d3d904154e78fee79d0f75ee3ac wp-block-paragraph">Quando un periodo viene giustificato, viene escluso dal conteggio se inferiore a 12 mesi, e si applica una fattispecie particolare di prolungamento del quinquennio se superiore a 12 mesi (solo in caso queste assenze siano dovute al Covid-19).</p>



<p class="has-text-align-justify has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-499d7d0459bf9ca751f2a975babe1015 wp-block-paragraph">Le assenze richiedono di allegare<strong> opportuni giustificativi</strong>, e valutazioni caso per caso (non sono automatiche). Una lista non esaustiva delle eccezioni accettate è <a href="https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/switch-from-presettled-status-to-settled-status" target="_blank" rel="noopener" title="">disponibile a questo link</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-6d1c055d61773b8bb887a8f666ed476a wp-block-paragraph">Le assenze vanno giustificate solo in sede di domanda di settled status, ma consigliamo di procurarsi sempre le prove necessarie prima possibile (quando l&#8217;assenza è &#8220;recente&#8221; ed è dunque più facile produrre giustificativi).</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Spetta a voi dichiarare le vostre assenze e fornire prove e giustificativi opportuni in sede di domanda per settled status. La regola d&#8217;oro è di <strong>non mentire mai a Home Office</strong>: farlo è grave, ed è inopportuno. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per chi avesse grandi vuoti di memoria, è possibile richiedere a Home Office di fornire le informazioni che hanno registrato sui vostri passaggi di frontiera. Tuttavia, ci vogliono diversi mesi a ottenere risposta, e in generale tali informazioni potrebbero essere imprecise o incomplete (per chi ha viaggiato in auto, o usato un documento diverso per passare la frontiera, o magari ha viaggiato in un giorno in cui c&#8217;erano problemi informatici). In generale<strong> lo sconsigliamo</strong>: per la maggioranza delle persone non è assolutamente necessario produrre questo documento.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyred-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/government/publications/requests-for-personal-data-uk-visas-and-immigration/request-personal-information-held-by-uk-visas-and-immigration" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Chiedi a Home Office le informazioni sui passaggi di frontiera</strong> (non consigliato)</a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong>Consigliamo vivamente a tutti coloro che avessero dubbi riguardo la propria situazione di contattare un advisor per impostare la propria domanda nel modo migliore possibile</strong>. Noi consigliamo la charity Settled, che cura un forum e una helpline tramite email in lingua italiana gratuiti, gestiti da volontari autorizzati a dare consigli legali da OISC, e può essere un&#8217;eccellente punto di partenza. Se li contattate, fornite più dettagli possibile e soprattutto le date precise!</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.facebook.com/groups/1096230640740167/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Settled Italian Forum</strong></a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="mailto:advice@settled.org.uk"><strong>Settled (email)</strong></a></div>
</div>



<h4 class="wp-block-heading">Ottenere il settled status</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per convertire un presettled status in settled status una volta raggiunti i cinque anni di residenza continua <strong>occorre iniziare una nuova domanda da zero</strong>. Si parte dall&#8217;app &#8220;EU Exit&#8221; scansionando il proprio documento biometrico. Se vi limiterete a caricare nuovi documenti su quella del Pre-Settled, non otterrete il Settled Status. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qAjFU93Iv04" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Questo video spiega la procedura iniziale.</a></p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph" style="font-size:26px">Consigliamo a tutti <strong>di fare domanda non appena completati i cinque anni di residenza</strong> continua dal giorno di arrivo nel Regno Unito, salvo assenze o prolugamenti dello stesso, e di non attendere l&#8217;eventuale conversione automatica annunciata da Home Office.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Fare domanda <strong>prima</strong> di completare i cinque anni equivale a <strong>mentire ad Home Office</strong> che, pur dando esito positivo a queste domande, controlla solo sei mesi ogni dodici e dunque dà per scontato che si sia arrivati in UK prima dell&#8217;effettiva data se si fa domanda &#8220;in anticipo&#8221;. Questo <strong>potrebbe causare, in futuro, problemi</strong> di ogni tipo: è consigliato evitarlo.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ricordiamo che (escludendo status ottenuti tramite ricongiungimento familiare) <strong>per avere il diritto al settled status il periodo di residenza continuativa deve necessariamente cominciare prima del 31/12/2020</strong>.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/euss" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Clicca qui per iniziare una domanda </strong><br><strong>(occorre cliccare su &#8220;Prove your Identity&#8221;, e non su &#8220;Sign in&#8221;)</strong></a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Quando si fa domanda di settled status occorrerà scansionare di nuovo il proprio documento, fornire lo UAN del vostro pre-settled status (spieghiamo come recuperarlo all&#8217;inizio dell&#8217;articolo), fornire il vostro <a title="National Insurance Number" href="https://www.i3italy.org/2021/02/24/national-insurance-number/">National Insurance Number</a> e, se richieste, fornire prove di presenza fisica nel Regno Unito negli ultimi cinque anni. Il sistema effettua dei controlli automatici prima dell&#8217;invio della domanda, e in molti casi non richiede prove aggiuntive, o le richiede solo per un periodo specifico.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Le prove migliori che potete fornire sono estratti conto bancari che mostrino spese nel Regno Unito, e buste paga o lettere di frequenza di una scuola o università. Altre prove accettate sono bollette, lettere del medico o del council. Qui trovate <a href="https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence" target="_blank" rel="noopener" title="l'elenco ufficiale, ma non esaustivo, delle prove consigliate">l&#8217;elenco ufficiale, ma non esaustivo, delle prove consigliate</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">C&#8217;è un limite di 10 documenti, ma potete <a href="https://www.cnet.com/tech/services-and-software/how-to-combine-pdf-files/" target="_blank" rel="noopener" title="unire i PDF in un unico documento">unire i PDF in un unico documento</a> (e vale come 1) oppure inviare la domanda, effettuare di nuovo il login e aggiungere altri documenti.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Possessori di settled status</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Perdete il settled status (&#8220;decade&#8221;) se state fuori per cinque anni consecutivi dal Regno Unito. Tornare anche solo per un giorno <a title="resetta questo conteggio" href="https://the3million.org.uk/node/1100851311" target="_blank" rel="noopener">resetta questo conteggio</a> (in questo caso, conservate accuratamente le prove del viaggio!).</li>



<li>Potreste perdere il settled status (&#8220;revoca&#8221;) anche se venite condannati per alcuni crimini. In questo caso rivolgetevi <strong>sempre</strong> ad un avvocato specializzato.</li>



<li>Il settled status non scade.</li>



<li>I figli under 21 di un genitore con settled status possono fare domanda collegandola a quella del genitore e ottenere immediatamente il settled status.</li>



<li>Il figlio di un genitore con il settled status che <a href="https://www.i3italy.org/avere-un-bambino-in-inghilterra/" data-type="post" data-id="5770">nasce in UK</a> è cittadino britannico se il genitore al momento della nascita aveva già ottenuto il settled status. In casi particolari ciò potrebbe applicarsi anche se il genitore aveva maturato il diritto al settled status ma non lo aveva ancora ottenuto: in queste situazioni è bene rivolgersi a un advisor specializzato.</li>



<li>Potete fare domanda per la cittadinanza britannica a partire da un anno dopo aver ottenuto lo status (salvo coniugi di un cittadino britannico), ma <a href="https://www.i3italy.org/2023/02/21/doppia-cittadinanza/" title="Doppia cittadinanza italo-britannica: consigli">dovete soddisfare vari altri requisiti</a>.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Linkiamo, inoltre, alcune risorse utili che approfondiscono temi precisi di interesse per molti, ricordando il cambiamento radicale nelle regole occorso <a href="https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-836-24-june-2025" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-836-24-june-2025">il 16 luglio 2025</a> che ha modificato e allargato le regole sulle assenze permesse:</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.comiteslondra.info/settlement-2/" style="border-radius:23px" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Webinar (lunghe assenze)</strong></a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.comitesmanchester.co.uk/post/webinar-eu-settlement-scheme-e-ricongiungimento-familiare" style="border-radius:23px" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Webinar (ricongiungimento familiare)</strong></a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-background wp-element-button" href="https://www.comitesmanchester.co.uk/post/webinar-passaggio-da-presettled-status-a-settled-status-lunghe-assenze-e-domande-tardive" style="border-radius:23px;background-color:#561067" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Webinar (lunghe assenze e domande tardive)</strong></a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-nv-c-1-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.youtube.com/watch?v=49RCqmMpDmQ" style="border-radius:23px">Webinar (cambiamenti 2023)</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-nv-c-2-background-color has-background wp-element-button" href="https://settled.org.uk/eusshelp/leaflets/" style="border-radius:23px">Webinar (da presettled a settled status, post-cambiamenti 2024)</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-nv-dark-bg-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.comitesmanchester.co.uk/post/webinar-viaggiare-in-uk-ed-euss-novit%C3%A0-ed-impatti" style="border-radius:23px">Webinar su EUSS e cambiamenti (marzo 2025)</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-nv-c-1-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.comitesmanchester.co.uk/post/webinar-l-euss-cinque-anni-dopo-settled-status-presettled-status-eta-e-viaggi" style="border-radius:23px">Webinar riepilogativo aggiornato (febbraio 2026)</a></div>
</div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Viaggi tra Regno Unito e Italia</title>
		<link>https://www.i3italy.org/viaggi-italia-uk/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
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					<description><![CDATA[eVisa, ETA, ETIAS. Regole e consigli per viaggi dall'Italia, e per entrare in Italia dal Regno Unito. Viaggiare con bambini o minori, e le regole per cittadini non europei.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-justify has-small-font-size wp-block-paragraph">Potete verificare i consigli ufficiali <a title="" href="https://www.viaggiaresicuri.it/" target="_blank" rel="noopener">qui per l&#8217;Italia</a>, e su <a title="gov.uk per l'Inghilterra" href="https://www.gov.uk" target="_blank" rel="noopener">gov.uk per l&#8217;Inghilterra</a>. </p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-color" id="chi-viaggia-verso-l-italia-dal-regno-unito-deve" style="color:#000000"><span style="text-decoration:underline;"><strong>Chi viaggia verso l&#8217;Italia dal Regno Unito</strong></span></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Consigliamo anzitutto di leggere l&#8217;articolo dedicato ad <a title="Andare in Italia" href="https://www.i3italy.org/2022/07/18/andare-in-italia/">Andare in Italia</a> per tutti i consigli e le informazioni su documenti di viaggio, sanità, agevolazioni e consigli di ogni tipo.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.i3italy.org/2022/07/18/andare-in-italia/">Leggi l&#8217;articolo: Andare in Italia</a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per entrare in Italia con un documento italiano <a href="https://www.italia.it/it/italia/informazioni-per-viaggiare/documenti-per-viaggiare" data-type="link" data-id="https://www.italia.it/it/italia/informazioni-per-viaggiare/documenti-per-viaggiare">è sufficiente che sia valido al momento di passare la frontiera</a>. Un italiano può utilizzare indifferentemente passaporto o carta di identità per oltrepassare la frontiera italiana, <a href="https://www.adr.it/e-gates1" data-type="link" data-id="https://www.adr.it/e-gates1">a prescindere dalla provenienza</a>. Chi intendesse invece usare un passaporto di altra nazionalità dovrà seguire le relative norme in merito alla durata minima (anche se <strong>ai doppi cittadini consigliamo la lettura del <a title="Doppia cittadinanza italo-britannica: consigli" href="https://www.i3italy.org/2023/02/21/doppia-cittadinanza/">nostro articolo dedicato</a></strong>). Ad esempio, per un passaporto britannico la validità residua deve essere di almeno tre mesi.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Dal 12 ottobre 2025 è attivo EES, il sistema di tracciamento biometrico dei visitatori alle frontiere europee. <strong>Non si applica ai cittadini di paesi europei</strong>, ma attenzione: per i <a href="https://www.i3italy.org/doppia-cittadinanza/" data-type="post" data-id="7614">doppi cittadini</a> euro-britannici è estremamente consigliato viaggiare con due documenti (passaporto o carta di identità europea, e passaporto britannico). Per una lista completa delle eccezioni, <a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/10/EES_leaflet_A5_IT.pdf" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2025/10/EES_leaflet_A5_IT.pdf">potete consultare questo opuscolo</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In futuro per le frontiere dell&#8217;Unione Europea è prevista l<a title="'entrata in vigore dell'ETIAS" href="https://travel-europe.europa.eu/etias_en" target="_blank" rel="noopener">&#8216;entrata in vigore dell&#8217;ETIAS</a>, un <strong>visa waiver elettronico che sarà richiesto a tutti i turisti non europei che non devono fare un visto</strong>. Al costo di 7€ si otterrà un&#8217;autorizzazione elettronica che durerà tre anni e sarà valida per ingressi multipli. Attenzione però! Avere l&#8217;ETIAS non vuol dire essere esenti dalle regole relative all&#8217;immigrazione, l&#8217;ETIAS in quanto visa waiver è soltanto un requisito aggiuntivo che non esonera da altri obblighi di alcun tipo. Qualora l&#8217;autorizzazione venisse rifiutata bisognerà chiedere un visto. <strong>Al momento l&#8217;ETIAS</strong> <strong>non è in vigore</strong> e comunque <strong>non sarà mai richiesto (né ottenibile) a un cittadino italiano o europeo</strong>!</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non ci sono regole relative al Covid-19 (niente PLF, niente green pass, niente tamponi, niente mascherine).</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ci sono alcune accortezze generali per viaggiatori che non sono cittadini di un paese dell&#8217;Unione Europea (inclusi dunque i britannici):</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>In generale un cittadino UK che si reca in Italia per soggiorni di breve durata (&lt;90 giorni) non necessita di permesso di soggiorno, deve solo dichiarare la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera contestualmente all’ingresso. Qualora entrasse in Italia da un altro paese Schengen (e dunque senza controllo alla frontiera) deve invece inviare&nbsp;<a href="https://www.poliziadistato.it/articolo/dichiarazione-di-presenza-per-cittadini-stranieri" target="_blank" rel="noreferrer noopener">una dichiarazione di presenza</a>&nbsp;alla&nbsp;<a href="https://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Questura locale</a>.</li>



<li>Un cittadino di un paese non UE diverso dal Regno Unito potrebbe avere bisogno del visto per visitare l’Italia (<a href="https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx#BMQuestionario" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui trovate il questionario</a>&nbsp;per scoprirlo). Tuttavia, si applica una fattispecie particolare per i familiari: infatti, il cittadino straniero con legami di parentela con un cittadino UE ha diritto al&nbsp;rilascio gratuito e prioritario del visto (si veda <a href="https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_it.htm" data-type="link" data-id="https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_it.htm">qui per le norme europee</a>, e <a href="https://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Informativa%20familiari%20UE.pdf" data-type="link" data-id="https://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Informativa%20familiari%20UE.pdf">qui per il caso italiano nello specifico</a>). Nella pratica, avvalersene è purtroppo difficile.<br>Ricordiamo anche che avere uno status o un visto nel Regno Unito non dà alcun diritto aggiuntivo per andare in Italia o in UE: se è richiesto un visto ai cittadini di quel paese, continua a servire anche se hanno pre-settled o settled status, o un visto o un permesso di altro tipo.</li>



<li>Se un viaggiatore che non è cittadino UE, inclusi dunque i britannici, riceve ospitalità in Italia, <strong>chi lo ospita&nbsp;<a href="https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/1894/Ospitalita-a-cittadini-stranieri-a-quali-adempimenti-sono-tenuti-coloro-che-forniscono-lalloggio-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">è tenuto a dichiarare</a>&nbsp;questa circostanza&nbsp;<a href="https://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">alla Questura locale</a>&nbsp;entro 48 ore</strong>. Si tratta di un&#8217;altra delle molte conseguenze della Brexit. Alberghi e strutture ricettive di solito lo fanno come prassi in autonomia, ma in teoria anche un privato che ospita anche solo per un giorno un cittadino extra-comunitario deve ottemperare a questo obbligo, pena potenziali multe salate. Le modalità di dichiarazione variano da Questura a Questura, dunque non ci è possibile indicarvele qui. Il modulo da compilare <a href="https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf" data-type="link" data-id="https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf">si trova sul sito della Polizia di Stato</a>.<br>A tale proposito si veda la <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge 6 marzo 1998, n. 40</a>, che dispone quanto sopra all&#8217;articolo 7, e specifica l&#8217;ambito di applicazione all&#8217;articolo 1. Per ulteriori approfondimenti si veda anche <a href="https://www.studioprofessionaleruta.it/regole-ospitare-cittadino-straniero-firenze/" data-type="link" data-id="https://www.studioprofessionaleruta.it/regole-ospitare-cittadino-straniero-firenze/">qui</a>.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading has-text-color" id="chi-viaggia-verso-l-inghilterra-dall-italia-deve-a-scozia-galles-e-irlanda-del-nord-si-applicano-regole-simili-ma-non-identiche-consultate-i-siti-dei-rispettivi-governi" style="color:#000000"><strong><span style="text-decoration:underline;">Chi viaggia verso il Regno Unito dall&#8217;Italia</span></strong></h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La prassi relativa ai viaggi verso il Regno Unito ha subito dal 2025 pesanti modifiche, con un nuovo sistema digitale che è bene tutti conoscano nel dettaglio e che dal 25 febbraio 2026 è pienamente attivo. In generale, non basta più il semplice passaporto (a meno che naturalmente non sia britannico, o irlandese: ai doppi cittadini consigliamo comunque la lettura del <a title="Doppia cittadinanza italo-britannica: consigli" href="https://www.i3italy.org/2023/02/21/doppia-cittadinanza/">nostro articolo dedicato</a>).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img data-dominant-color="cf827c" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/Volo-in-ritardo-a-cosa-hai-diritto-2-1024x576.avif" alt="" class="wp-image-16001 not-transparent" style="--dominant-color: #cf827c; width:714px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/Volo-in-ritardo-a-cosa-hai-diritto-2-1024x576.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/Volo-in-ritardo-a-cosa-hai-diritto-2-300x169.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/Volo-in-ritardo-a-cosa-hai-diritto-2-768x432.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/Volo-in-ritardo-a-cosa-hai-diritto-2.avif 1202w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Distinguiamo tre categorie:</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">1. <strong><span style="text-decoration: underline;">I visitatori/turisti</span></strong><br>Dal <strong>2 aprile 2025</strong> è <a href="https://www.i3italy.org/eta/" data-type="post" data-id="12416">in vigore l&#8217;ETA</a>, un <strong>visa waiver elettronico richiesto a tutti i turisti che non devono fare un visto, inclusi quindi i cittadini europei</strong>. Facendo domanda online si otterrà un&#8217;autorizzazione elettronica che durerà due anni, sarà legata al passaporto e sarà valida per ingressi multipli. Attenzione però! <strong>Avere l&#8217;ETA non vuol dire essere esenti dalle regole relative all&#8217;immigrazione</strong>, l&#8217;ETA in quanto visa waiver è soltanto un requisito aggiuntivo che non esonera da altri obblighi, <a href="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit">spiegati qui</a>. Qualora l&#8217;autorizzazione venisse rifiutata bisognerà chiedere un visto. <br><strong>L&#8217;ETA</strong> è richiesto dal 2 aprile 2025, ma comunque <strong>non sarà mai richiesto a un residente nel Regno Unito con presettled status, settled status o un visto di qualsiasi tipo.</strong> Viene tuttavia richiesto a un cittadino europeo in visita nel Regno Unito. Consigliamo di utilizzare soltanto il sito ufficiale o una delle app ufficiali: attenzione! Il web è pieno di intermediari che si fanno pagare di più per inviare la richiesta per conto vostro. <strong>Dal 9 aprile 2025, L&#8217;ETA costa £16, non un centesimo di più</strong>!<br>Per ulteriori approfondimenti sull&#8217;ETA <a href="https://www.i3italy.org/eta/" data-type="post" data-id="12416">vi rimandiamo all&#8217;articolo dedicato</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">2. <strong><span style="text-decoration: underline;">Chi ha uno status, un permesso o un visto</span></strong><br>Ai viaggiatori non britannici (o irlandesi) che non sono considerabili visitatori (residenti, chi viaggia per lavoro, chi ha visti) sarà richiesto un <strong>eVisa</strong>, cioè un tipo di visto digitale. In alternativa, sarà richiesto un permesso fisico per quelle categorie di visti che ammettono prove fisiche. <br>Presettled status, settled status, e la maggioranza dei visti rilasciati recentemente <span style="text-decoration: underline;">non hanno prove fisiche valide</span>: per fortuna, in questo caso l&#8217;eVisa non è altro che l&#8217;account digitale UKVI tramite cui si generano share codes: <strong>non serve dunque fare nulla di nuovo</strong>, tranne ricordarsi di <a href="https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details">aggiornare il documento</a> se si rinnova il passaporto o se si viaggia con un documento diverso da quello con cui si è fatta domanda. Chi invece avesse un documento fisico non collegato ad un eVisa (come BRP, vignetta sul passaporto, vecchie residence cards) dovrà <a href="https://www.gov.uk/evisa" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/evisa">ottenere un eVisa online</a> collegandolo al proprio passaporto.<br>La guidance di Home Office <a href="https://www.gov.uk/government/publications/document-checks-and-charges-for-carriers/charging-procedures-a-guide-for-carriers-accessible-version" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/document-checks-and-charges-for-carriers/charging-procedures-a-guide-for-carriers-accessible-version">autorizza le compagnie aeree ad accettare anche uno share code</a> (<a href="https://data.parliament.uk/DepositedPapers/files/DEP2024-0786/eVisa_checker_factsheet-December_2024.pdf" data-type="link" data-id="https://data.parliament.uk/DepositedPapers/files/DEP2024-0786/eVisa_checker_factsheet-December_2024.pdf">si veda anche qui</a>), da verificare sull&#8217;apposito portale in fase di imbarco (o prima), qualora il documento con cui si viaggia non risultasse associato a un permesso. <strong>Noi consigliamo a tutti di <a href="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status">generarne uno</a> e averlo pronto con se come opzione di backup</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">3. <strong><span style="text-decoration: underline;">Chi è cittadino britannico, o irlandese, o ha altri documenti fisici e diritto di ingresso nel Regno Unito</span></strong><br>Chi ha più di una cittadinanza dovrà, di fatto, viaggiare necessariamente avendo con se il passaporto UK o irlandese. Infatti il semplice documento (ad esempio il passaporto italiano) non sarà più sufficiente a raggiungere la frontiera britannica per spiegare la propria situazione. Ancora, un cittadino britannico <a href="https://www.immigrationboards.com/viewtopic.php?f=42&amp;t=350517&amp;start=0" data-type="link" data-id="https://www.immigrationboards.com/viewtopic.php?f=42&amp;t=350517&amp;start=0">non può avere altri status di immigrazione</a>, <a href="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta">né può chiedere un ETA</a>. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">C&#8217;è un&#8217;eccezione prevista per chi aveva un presettled o settled status prima di naturalizzarsi, che può continuare ad utilizzare il proprio documento europeo seguendo le prassi per l&#8217;eVisa descritte nel caso 2.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Chi ha altri documenti fisici (vecchi permessi cartacei, passaporti diplomatici, permessi, ETD, etc) dovrà semplicemente esibirli alla compagnia aerea quando richiesto. In alcuni casi, un eVisa <a href="https://www.gov.uk/guidance/online-immigration-status-evisa" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/guidance/online-immigration-status-evisa">può comunque essere ottenuto opzionalmente</a>. Noi consigliamo di farlo!</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img data-dominant-color="d08579" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/evisa2-1024x576.avif" alt="" class="wp-image-15353 not-transparent" style="--dominant-color: #d08579; width:696px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/evisa2-1024x576.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/evisa2-300x169.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/evisa2-768x432.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/evisa2.avif 1202w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption"><em>La prassi che si applica a chi viaggia con un passaporto non UK e non irlandese.</em></figcaption></figure>
</div>


<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La compagnia aerea deve interpellare Home Office sui documenti di viaggio dei passeggeri non britannici o irlandesi prima o durante l’imbarco, <a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2026/03/Carrier-Passenger-Handling-Guidance-February-2026.pdf">ricevendo risposte</a> 0A (Board) se il documento è associato a ETA o eVisa, 0B/0Z/0P (Check) se è necessario un controllo, 1Z (no board) in casi rari.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Attenzione: alcune compagnie aeree chiedono a chi ha documenti fisici da esibire di recarsi al &#8220;visa check&#8221; prima dei controlli di sicurezza, aggiungendo un ulteriore adempimento a quelli necessari in aeroporto.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La principale criticità del nuovo sistema è quella di attribuire potere decisionale sull&#8217;imbarco alle compagnie aeree (o comunque di viaggio), che se prenderanno una decisione sbagliata <a href="https://www.gov.uk/government/publications/document-checks-and-charges-for-carriers/charging-procedures-a-guide-for-carriers-accessible-version" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/document-checks-and-charges-for-carriers/charging-procedures-a-guide-for-carriers-accessible-version">potrebbero essere multate fino a £2000 per passeggero</a>. Occorre dunque che <strong>il viaggiatore si responsabilizzi</strong> avendo una situazione in regola (avendo dunque ottenuto un&#8217;ETA, se turista, o aggiornato il proprio eVisa con il documento con cui viaggia, e così via), portando con se uno share code come opzione di backup (per chi ha un eVisa).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img data-dominant-color="b5906c" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/ryanairmessages-1024x1024.avif" alt="" class="wp-image-16102 not-transparent" style="--dominant-color: #b5906c; width:485px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/ryanairmessages-1024x1024.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/ryanairmessages-300x300.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/ryanairmessages-150x150.avif 150w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/ryanairmessages-768x768.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/ryanairmessages.avif 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Non ci sono regole relative al Covid-19 (niente PLF, niente green pass, niente tamponi, niente mascherine).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ci sono inoltre alcune accortezze generali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>A chi <a title="Viaggiare con la carta di identità" href="https://www.i3italy.org/2022/07/06/viaggiare-con-la-carta-di-identita/">viaggia con <strong>carta di identità</strong></a> (che è accettata solo per chi ha presettled o settled status, o altri casi particolari), è consigliato ancora di più <strong>generare <a href="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uno share code</a></strong>, stampare la pagina e portarla con se. Infatti, potrebbe essere richiesto di dimostrare lo status in fase di imbarco sull&#8217;aereo. Ciò ricordato che se l&#8217;imbarco venisse comunque rifiutato, si tratterebbe di un rifiuto illecito, e <a title="Voli cancellati o in ritardo: diritti del passeggero (EU261)" href="https://www.i3italy.org/2022/12/13/eu261/">avreste diritto a rimborso, assistenza e risarcimento</a>.<br>Ricordiamo che, per chi ha presettled o settled status, la carta di identità elettronica sarà utilizzabile <a href="https://www.i3italy.org/viaggiare-con-la-carta-di-identita/" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/viaggiare-con-la-carta-di-identita/">per sempre</a>.</li>



<li>A chi viaggia con <strong>passaporto </strong>e ha presettled o settled status, è consigliato (ma non obbligatorio) generare <a href="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uno share code</a>, e <strong>stampare la lettera o email </strong>con cui l&#8217;Home Office ve lo ha conferito e portarla con se (ancora meglio: metterla nella custodia del passaporto, e non pensarci più). <a title="EU Settlement Scheme" href="https://www.i3italy.org/2022/10/27/pre-settled-e-settled-status-restare-aggiornati/">Più dettagli qui</a>.</li>



<li>A chi ha un eVisa (presettled, settled status, etc) ha aggiornato da poco il documento sul portale dello status è fortemente consigliato generare uno share code e portarlo con se, così da poter dimostrare il possesso dello status anche se non risultasse ancora nel sistema digitale. La guidance ufficiale di Home Office indica che <a href="https://www.gov.uk/government/publications/document-checks-and-charges-for-carriers/charging-procedures-a-guide-for-carriers-accessible-version#visas" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/document-checks-and-charges-for-carriers/charging-procedures-a-guide-for-carriers-accessible-version#visas">è una prova accettabile per le compagnie aeree</a> (naturalmente insieme ad un documento di viaggio valido!). Buona norma anche portare con se anche il vecchio documento, o almeno il numero o una fotocopia, così da aiutare il <em>border officer</em> a trovare il proprio status nel sistema. Questo se la modifica non risulta ancora effettiva (può volerci qualche settimana).</li>



<li>Per chi ha presettled o settled status non ci sono limiti relativi alla scadenza del documento, purché sia ancora valido <a href="https://www.facebook.com/ItalyinLDN/posts/pfbid0ks59ByuLbr99HzM38UC27mLNoDEzCj1WApDAVYbVruqDhDNFputVgM4XwUHhnQPyl?__cft__[0]=AZXcGkeUiLbS6pDvidQsyQkdlvwYVnJ9Oinb1Y6RzPA3Bfzird90meD_nxyNg31hq-5caEavDPB12NsMtIoYf4la857DmHviLAg_nOq81_aNpvp0fv9HxvQcN3RPH-6Y2J2e93VPlmO_1vk_3OafQodw5WOnuMGgku6ZLpR0NbQwCypPTlXe8ZG-bG5GvTvKpkSK7uDO48Gcka6-WRijQTYe&amp;__tn__=%2CO%2CP-R" data-type="link" data-id="https://www.facebook.com/ItalyinLDN/posts/pfbid0ks59ByuLbr99HzM38UC27mLNoDEzCj1WApDAVYbVruqDhDNFputVgM4XwUHhnQPyl?__cft__[0]=AZXcGkeUiLbS6pDvidQsyQkdlvwYVnJ9Oinb1Y6RzPA3Bfzird90meD_nxyNg31hq-5caEavDPB12NsMtIoYf4la857DmHviLAg_nOq81_aNpvp0fv9HxvQcN3RPH-6Y2J2e93VPlmO_1vk_3OafQodw5WOnuMGgku6ZLpR0NbQwCypPTlXe8ZG-bG5GvTvKpkSK7uDO48Gcka6-WRijQTYe&amp;__tn__=%2CO%2CP-R">al momento di passare la frontiera</a>.</li>



<li>A chi viaggia come turista o visitatore, avendo dunque il passaporto, consigliamo di <a title="Visitare il Regno Unito dopo la Brexit" href="https://www.i3italy.org/2021/06/16/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/">leggere questo articolo</a>.</li>



<li>Chi viaggia con un visto deve, ovviamente, portare la relativa documentazione con se.</li>



<li>Per un cittadino extraeuropeo, un permesso di soggiorno europeo è irrilevante in merito alle regole per entrare nel Regno Unito. <a href="http://www.gov.uk/check-uk-visa" target="_blank" rel="noopener" title="Consultate l'apposito questionario">Consultate l&#8217;apposito questionario</a>.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-4ed8f517677eba9d4235ff3d4809b68b wp-block-paragraph">Alcune compagnie aeree non sono ancora pienamente consapevoli della nuova prassi. In blu, alcune accortezze per tutelarsi da eventuali richieste inopportune della compagnia aerea. Ricordiamo che <a href="https://www.i3italy.org/eu261/" data-type="post" data-id="7365">se l&#8217;imbarco fosse negato ingiustamente si avrebbe diritto a risarcimento e rimborso</a>. Per tutelarvi, consigliamo di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-1732d14cfedcd93afbd33b5bd745a4c5">A chi ha un&#8217;<a href="https://www.i3italy.org/tag/eta/" data-type="post_tag" data-id="233">ETA</a>, avere una copia dell&#8217;email di concessione, digitale o stampata.</li>



<li class="has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-95e492e73acdab0ab42137046ff0aa7c">A chi ha un&#8217;eVisa (inclusi presettled e settled status), di avere <a href="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status">uno share code valido</a>, una copia della schermata dello status su &#8220;<a href="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status">View and prove</a>&#8220;, e se disponibile la lettera di conferimento dello status.</li>



<li class="has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-038c0d2aa7d799b4b48ac18bbb77df24">A chi ha un permesso fisico ancora valido e non convertibile in un eVisa (ad esempio una wet ink stamped letter da una crown dependancy) di documentarsi su una fonte attendibile che attesti la sua validità in caso di dubbi dell&#8217;addetto all&#8217;imbarco.</li>



<li class="has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-0cd9d3bdbf6f0b89f9d9e2ced6acd0a4">Agli <a href="https://www.i3italy.org/doppia-cittadinanza/" data-type="post" data-id="7614">italo-britannici</a>, solamente di procurarsi un passaporto UK, con il quale non ci sono problemi, e nel caso di voli andata-e-ritorno di usare il passaporto UK per fare il check-in.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify has-italyblue-color has-text-color has-link-color wp-elements-cc356ee800387d05f7250b89e9dd229a wp-block-paragraph">Da vari riscontri, alcune compagnie non usano il sistema digitale e richiedono prove fisiche dell’ETA o eVisa, ma <strong>legalmente queste prove non esistono</strong>. Anche gli share codes andrebbero verificati sul portale ufficiale dalla compagnia aerea per essere validi. Home Office ha una <strong>helpline per i carriers</strong> che può autorizzare l&#8217;imbarco in casi eccezionali, ma alcune compagnie aeree non ne sono a conoscenza e rifiutano di chiamarla. Con il tempo, le cose miglioreranno e le compagnie aeree conosceranno meglio le nuove procedure&#8230; ma per chi viaggia in questo periodo è importante essere informati per difendere i propri diritti.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img data-dominant-color="b5926c" data-has-transparency="false" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/travel-1024x1024.avif" alt="" class="wp-image-16003 not-transparent" style="--dominant-color: #b5926c; width:479px;height:auto" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/travel-1024x1024.avif 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/travel-300x300.avif 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/travel-150x150.avif 150w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/travel-768x768.avif 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/07/travel.avif 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<h3 class="wp-block-heading"><strong><span style="text-decoration:underline;">Viaggiare con bambini o minorenni</span></strong></h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Sia l&#8217;Italia che il Regno Unito hanno regole precise quando a viaggiare è un minore. Tuttavia, entrambi i paesi si riservano di applicarle sia in fase di partenza che in fase di arrivo, dunque è buona norma assicurarsi di ottemperare alle regole di entrambi i paesi se si intende viaggiare, sia all&#8217;andata che al ritorno.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Le <a href="https://www.poliziadistato.it/statics/14/scheda-passaporto-minori.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="regole italiane"><strong>regole italiane</strong></a> stabiliscono che un minore che viaggia all&#8217;estero deve avere un documento <strong>individuale</strong> come passaporto o carta d&#8217;identità. Se viaggia con entrambi i genitori o con uno solo, non ha bisogno di documenti aggiuntivi, purché ciò risulti da almeno uno dei documenti di viaggio, o occorre portare con se un documento alternativo che lo dimostri (ad esempio <a href="https://www.i3italy.org/2022/05/06/certificati-italiani-dallestero/" title="Certificati italiani dall’estero">il certificato di nascita</a>). <br>Se viaggia con un altro accompagnatore (inclusi nonni, zii, fratelli, etc), fino a 14 anni è richiesta la dichiarazione di accompagno con il nome dell&#8217;accompagnatore, che si ottiene tramite il Consolato (<a href="https://conslondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/notarile/accompagnamento-di-minori-di-14-anni-che-devono-viaggiare-con-persona-diversa-dai-genitori/" target="_blank" rel="noopener" title="">Londra</a>, <a href="https://consmanchester.esteri.it/consolato_manchester/it/i-servizi/dichiarazione-di-accompagnamento.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Manchester</a>) o la Questura competente per la propria residenza italiana. Un minore che ha compiuto 14 anni può invece viaggiare da solo e senza dichiarazione di accompagno.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Le <strong><a href="https://www.gov.uk/permission-take-child-abroad" target="_blank" rel="noopener" title="regole britanniche">regole britanniche</a></strong> stabiliscono che un minore che viaggia all&#8217;estero con entrambi i genitori o con un solo genitore o con un&#8217;altra persona deve avere il permesso di tutti coloro che hanno la responsabilità genitoriale. Un minore può viaggiare da solo, ma è comunque necessario ottenere il permesso di tutti coloro con responsabilità genitoriale. Normalmente è sufficiente esibire una lettera del genitore (o tutore) eventualmente assente, su cui siano riportati anche i contatti telefonici e dettagli riguardo al viaggio (durata, tipologia). Se un &#8220;child arrangement order&#8221; stabilisce che il bambino debba vivere con uno dei genitori, è possibile portarlo all&#8217;estero per 28 giorni senza permesso, a meno che un ordine del tribunale non dica il contrario. Nel caso di viaggi lunghi, sarà necessario indicare anche ulteriori dettagli (ad esempio, se rilevante, l&#8217;istruzione che riceverà il minore all&#8217;estero in sostituzione della scuola). </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In sunto, le regole britanniche sono più stringenti ma le regole italiane sono più formali. Consigliamo quindi di munirsi di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Lettera con permesso di tutti i genitori o tutori assenti, che riporti i relativi contatti. </li>



<li>Prova di parentela (nome sul passaporto del minore, o certificato di nascita) di almeno un genitore o tutore presente.</li>



<li>Dichiarazione di accompagno rilasciata dal Consolato (<a href="https://conslondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/notarile/accompagnamento-di-minori-di-14-anni-che-devono-viaggiare-con-persona-diversa-dai-genitori/" target="_blank" rel="noopener" title="">Londra</a>, <a href="https://consmanchester.esteri.it/consolato_manchester/it/i-servizi/dichiarazione-di-accompagnamento.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Manchester</a>) o dalla Questura, nel caso di minori fino a 14 anni che viaggiano con accompagnatori diversi dai genitori.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Inoltre, dobbiamo menzionare che alcune compagnie aeree hanno requisiti aggiuntivi per accettare minori come passeggeri, che vengono specificati sui relativi siti.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="faq"><strong><span style="text-decoration:underline;">Domande frequenti</span></strong></h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><span style="text-decoration:underline;"><strong>E le mascherine?</strong></span><br>Dal 1 ottobre 2022 le mascherine In Italia sono obbligatorie solo in alcune strutture sanitarie. Tuttavia, molte persone le indossano abitualmente e se desiderate portarne una per la vostra sicurezza ciò apparirà perfettamente normale.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong><span style="text-decoration:underline;">Cosa posso mettere nel bagaglio?</span> </strong><br>La risposta breve è&#8230; <strong>per uso personale, qualsiasi cosa</strong> (nei limiti del ragionevole). La situazione è virtualmente identica a prima della Brexit &#8211; le cose sono cambiate, e parecchio, riguardo l&#8217;import/export dei beni commerciali, ma non per gli oggetti destinati all&#8217;uso personale. Come prima, ci sono limiti specifici su alcol, tabacco e altre categorie speciali. Per ulteriori dettagli, consultate <a href="https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina del governo</a>. Riguardo gli animali domestici, consultate <a title="Portare un animale in UK" href="https://www.i3italy.org/2021/02/21/portare-un-animale-in-uk/">la nostra guida sul tema</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">C&#8217;è un limite di €430 totali a persona oltre il quale teoricamente occorre dichiarare alla dogana italiana acquisti effettuati in Regno Unito al rientro in Italia &#8211; peggio ancora è teoricamente possibile che beni personali possano essere contestati come, invece, acquisti effettuati all&#8217;estero applicando dazi. Tali controlli sono estremamente rari, ma è bene saperlo per non essere colti alla sprovvista. Per ulteriori informazioni, consultate la <a href="https://www.adm.gov.it/portale/carta-doganale-viaggiatore" data-type="link" data-id="https://www.adm.gov.it/portale/carta-doganale-viaggiatore">carta doganale del viaggiatore</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Pongo l&#8217;accento su una bufala comune riguardo presunti divieti su cibo e piante: come principio generale, <a href="https://www.gov.uk/guidance/personal-food-plant-and-animal-product-imports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">per uso personale, potete portare <strong>qualsiasi cosa</strong> che rispetti le regole dell&#8217;Unione Europea</a>: carne, pesce, formaggi, piante. Naturalmente a volte ci sono disposizioni specifiche dovute a circostanze particolari &#8211; ad esempio limiti su tipi di carne o prodotti a causa di epidemie, per cui consigliamo di consultare <a href="https://www.gov.uk/bringing-food-into-great-britain/meat-dairy-fish-animal-products" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/bringing-food-into-great-britain/meat-dairy-fish-animal-products">il link ufficiale</a> per i dettagli più aggiornati. Dal 12 aprile 2025 <a href="https://www.gov.uk/government/news/government-extends-ban-on-personal-meat-imports-to-protect-farmers-from-foot-and-mouth?fbclid=IwY2xjawJndDRleHRuA2FlbQIxMAABHoOtf8tCCeA1wRURdICpv110dxvGf4daNBmrMpcey3ABxZu0nX7bM3r0ZtdZ_aem_quIcL-BpFeyvLAPkaEBccw" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/news/government-extends-ban-on-personal-meat-imports-to-protect-farmers-from-foot-and-mouth?fbclid=IwY2xjawJndDRleHRuA2FlbQIxMAABHoOtf8tCCeA1wRURdICpv110dxvGf4daNBmrMpcey3ABxZu0nX7bM3r0ZtdZ_aem_quIcL-BpFeyvLAPkaEBccw">è in vigore un divieto su carne e prodotti caseari</a>.</p>
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		<title>Visitare il Regno Unito dopo la Brexit</title>
		<link>https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 13:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
		<category><![CDATA[passaporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italianiamanchester.com/?p=2793</guid>

					<description><![CDATA[Cosa bisogna fare per visitare il Regno Unito dopo la Brexit? Serve un visto anche per i turisti? E alla frontiera cosa dico? Tutti i dettagli sulle nuove regole.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-justify has-small-font-size wp-block-paragraph"><sup>Nulla in questa pagina costituisce <em>legal advice</em>: l&#8217;obiettivo è unicamente fornire una guida sintetica e generica al nuovo sistema di immigrazione, e informare al riguardo. Per questioni relative alla propria situazione personale in tema di leggi sull&#8217;immigrazione consigliamo caldamente di rivolgersi ad avvocati competenti sul tema.</sup> </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Nel 2021 il Regno Unito è uscito dall&#8217;Unione Europea, ed è ora un paese terzo a tutti gli effetti. Chi si era già trasferito ha potuto usufruire dell&#8217;<a title="EU Settlement Scheme" href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/">EU Settlement Scheme</a>, un programma speciale che però, salvo particolari circostanze, non viene esteso a chi intende trasferirsi dopo il 1 Gennaio 2021. E allora, <strong>cosa bisogna fare per visitare il Regno Unito?</strong> Cosa deve sapere chi visita l&#8217;Inghilterra, la Scozia, il Galles, il Nord Irlanda? Altrove trattiamo invece l&#8217;argomento del <a title="Trasferirsi in UK dopo la Brexit" href="https://www.i3italy.org/2021/06/11/trasferirsi-in-uk-dopo-la-brexit/" target="_blank" rel="noopener">trasferimento in UK, per chi vuole venire a vivere e lavorare</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In breve:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dal 1 Ottobre 2021 si può usare&nbsp;<strong>solo il passaporto</strong>&nbsp;per entrare in UK (e non la carta di identità), a meno di avere <a href="https://www.i3italy.org/viaggiare-con-la-carta-di-identita/" target="_blank" rel="noopener" title="Viaggiare con la carta di identità">Pre-Settled o Settled status legati alla carta di identità</a>.</li>



<li>Dal 2 aprile 2025 occorre avere richiesto <a href="https://www.i3italy.org/eta/" data-type="post" data-id="12416">un&#8217;<strong>ETA (Electronic Travel Authorisation)</strong></a> prima di mettersi in viaggio per il Regno Unito. Ha un costo di £16, dura due anni, è legato al documento e si richiede tramite il sito o le app ufficiali. Ma attenzione: <strong>avere ottenuto l&#8217;ETA non garantisce che l&#8217;ingresso nel Regno Unito come visitatore sarà permesso</strong>.</li>



<li>Non c’è un limite formale sulla scadenza, ma il passaporto “deve rimanere valido per tutta la durata del soggiorno nel Regno Unito”.</li>



<li>Se cercate consigli specifici riguardo i viaggi (documenti, minori,&#8230;),&nbsp;<a href="https://www.i3italy.org/2022/07/08/viaggi-italia-uk/" title="Viaggi da e per l’Italia">li trovate qui</a>.</li>



<li>Ai cittadini europei è consentito venire in UK&nbsp;con un&#8217;ETA&nbsp;come&nbsp;<em>visitor</em>&nbsp;e rimanere fino a un massimo di sei mesi per visita.</li>



<li>Non c’è un limite annuale formale di visite, ma è improbabile riuscire a ottenere l’ingresso varie volte consecutivamente. Nella guidance fornita al personale di frontiera, viene esplicitamente indicato di considerare gli ultimi 12 mesi. A volte anche eventi più remoti possono essere presi in considerazione.</li>



<li>In alcune circostanze l&#8217;ingresso viene concesso, ma per periodi di tempo ridotti rispetto ai normali 180 giorni.</li>



<li>Non è consentito lavorare o studiare, al di fuori delle (poche) eccezioni esplicitamente permesse.</li>



<li>È teoricamente consentito entrare nel paese per fare colloqui di lavoro, ma è possibile venire respinti alla frontiera se si dichiara tale intento e in mancanza di prove convincenti riguardo la vostra intenzione di lasciare il Regno Unito al termine della vostra visita.</li>



<li>Se si è in attesa di risposta per una domanda di visto, è teoricamente possibile entrare nel Regno Unito come visitatori nell&#8217;attesa, ma farlo è <a href="https://www.gherson.com/blog/can-i-travel-when-my-uk-visa-application-is-pending/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in generale</a> <a href="https://www.fsp-law.com/pending-immigration-applications-can-you-travel/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sconsigliato</a> e in molti casi occorrerebbe entrare e uscire qualora si ricevesse il visto.</li>



<li>L’accesso alle cure mediche NHS necessarie ma non programmate&nbsp;<a href="#ehic" title="">è consentito tramite la tessera sanitaria italiana</a>&nbsp;(EHIC).</li>



<li>Il modo più comodo ed economico per ottenere sterline per le spese è usare la carta di debito di un conto multivaluta <a href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" target="_blank" data-type="link" data-id="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" rel="noreferrer noopener">Wise Borderless</a>.</li>



<li>Nel bagaglio si può portare ciò che si vuole, se per uso personale.</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote has-text-align-center is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><a href="https://www.gov.uk/check-uk-visa"><strong>www.gov.uk/check-uk-visa</strong></a></p>
<cite><sup>Il punto di partenza per tutti è il questionario del governo che indica se vi serve un visto oppure no, e vi indirizza alla tipologia di visto giusta per le vostre necessità</sup>.</cite></blockquote>



<h5 class="wp-block-heading has-black-color has-text-color" id="i-cittadini-dell-ue-devono-richiedere-un-visto-da-turista-prima-di-recarsi-nel-regno-unito"><span style="text-decoration:underline;">I cittadini dell&#8217;UE devono richiedere un visto da turista prima di recarsi nel Regno Unito?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Dal 2 aprile 2025 è necessario <a href="https://www.i3italy.org/eta/" data-type="post" data-id="12416"><strong>aver chiesto e ottenuto un visa-waiver, di nome ETA</strong></a>. Su alcuni portali ufficiali troverete scritto che un cittadino dell&#8217;Unione Europea che ha intenzione di recarsi nel Regno Unito in qualità di turista o più in generale <em>visitor</em> non ha bisogno di chiedere alcun visto <a href="https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/italy/tourism" target="_blank" rel="noreferrer noopener">se la sua permanenza sarà inferiore a 6 mesi</a>. Qual è la verità? Molto semplicemente, a dispetto di quanto riportato da tantissime testate,<strong> l&#8217;ETA non è un visto, ma un visa waiver</strong>. <strong>Che è obbligatorio.</strong><br>Una volta ottenuto l&#8217;ETA, i <em>visitor</em> dell&#8217;UE possono volare verso il Regno Unito e chiedere il permesso di entrare nel paese come visitatori al confine. Questo processo è automatico se si utilizzano gli e-gates. Precisiamo che durante questa permanenza non sarà possibile lavorare, né fare ricorso ai fondi pubblici. In caso di necessità sarà invece possibile avvalersi del servizio sanitario britannico (NHS) tramite <a href="#ehic">la EHIC del proprio paese d&#8217;origine</a>, che rimane valida nonostante il Regno Unito sia ormai fuori dall&#8217;Unione Europea. Nel caso dell&#8217;Italia, la EHIC è il retro della Tessera Sanitaria.</p>



<h5 class="wp-block-heading has-black-color has-text-color" id="i-cittadini-dell-ue-devono-richiedere-un-visto-da-turista-prima-di-recarsi-nel-regno-unito"><span style="text-decoration:underline;">Ho letto che serve un&#8217;autorizzazione elettronica? Cos&#8217;è l&#8217;ETA?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Dal 2 aprile 2025 è <a title="'entrata in vigore dell'ETIAS" href="https://travel-europe.europa.eu/etias_en" target="_blank" rel="noopener">in vigore l&#8217;ETA (Electronic Travel Authorisation)</a>, un visa waiver elettronico che è richiesto a tutti i turisti che non necessitano di un visto. Facendo domanda online si ottiene un&#8217;autorizzazione elettronica che dura due anni ed è valida per ingressi multipli.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Attenzione però! <strong>L&#8217;ETA non è un visto</strong>, e <strong>avere l&#8217;ETA non vuol dire essere esenti dalle regole relative all&#8217;immigrazione</strong>: l&#8217;ETA, in quanto visa waiver, è soltanto un requisito aggiuntivo che non esonera da altri obblighi di alcun tipo. Qualora l&#8217;autorizzazione venisse rifiutata bisogna chiedere un visto vero e proprio. L&#8217;ETA <strong>non sarà mai richiesto a un cittadino britannico o irlandese, o a un europeo con presettled, settled status, o con un visto</strong>. Si tratta quindi di una misura che riguarda solo i visitatori/turisti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi volesse approfondire, abbiamo dedicato <a href="https://www.i3italy.org/eta/" data-type="post" data-id="12416">un articolo specifico all&#8217;ETA e a come richiederlo</a>.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="quanto-spesso-e-possibile-venire-e-per-quanto-tempo"><span style="text-decoration:underline;">Quanto spesso è possibile venire? E per quanto tempo?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong>Il limite di durata di una visita è di 6 mesi</strong>, cioè di 180 giorni. Tuttavia, in pura teoria (ma <strong>non in pratica</strong>: leggete tutto l&#8217;articolo!) sarebbe possibile andarsene il 181esimo giorno, ritornare il 182esimo, e rimanere per altri sei mesi. <strong>In altre parole <a href="https://www.freemovement.org.uk/there-is-no-180-day-rule-for-visitors-to-the-uk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">non esiste alcun limite formale di 180 giorni ogni 365</a></strong>. Spesso si fa confusione con i <a href="https://italianiamanchester.com/2021/02/25/eu-settlement-scheme/">criteri per la continuous residence riguardo il Settled Status</a>.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-large is-resized"><a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/alicia-steels-9e1kncontpm-unsplash.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1277" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/alicia-steels-9e1kncontpm-unsplash.jpg?w=1024" alt="Due aerei in volo" class="wp-image-2876" style="width:306px;height:203px" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/alicia-steels-9e1kncontpm-unsplash.jpg 1920w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/alicia-steels-9e1kncontpm-unsplash-300x200.jpg 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/alicia-steels-9e1kncontpm-unsplash-1024x681.jpg 1024w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/alicia-steels-9e1kncontpm-unsplash-768x511.jpg 768w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/alicia-steels-9e1kncontpm-unsplash-1536x1022.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></a></figure>
</div>


<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Teoricamente, un <em>visitor</em> può cercare di tornare tutte le volte che vuole… purché possa convincere un ufficiale di frontiera che continua a essere un vero <em>visitor</em> e non stia, invece, <em>utilizzando una serie di visite frequenti e successive per fare del Regno Unito la propria casa principale</em>. In altre parole, <strong>è estremamente improbabile riuscire ad effettuare visite lunghe e consecutive</strong>, perché sarà ritenuto sospetto dalla Border Force ed esistono pochi casi in cui ciò sarebbe legittimamente permesso.<br>Ma non esistono limiti formali, e dunque bisogna ragionare caso per caso. Se ad esempio un visitor lasciasse il Regno Unito al termine dei sei mesi e volesse poi tornare per una settimana da turista, è possibile che venga lasciato passare presentandosi alla Border Force mostrando hotel e volo di ritorno prenotati.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Inoltre, <strong>alla Border Force è indicato di esaminare i soggiorni nel Regno Unito in passato</strong>, con un particolare focus <a href="https://www.gov.uk/government/publications/visit-guidance/visit-caseworker-guidance-accessible#bookmark24" target="_blank" rel="noopener" title="sugli ultimi dodici mesi">sui precedenti dodici mesi</a>. Per questo molte persone preferiscono andare sul sicuro e applicare il criterio dei &#8220;180 giorni ogni 365&#8221;, che non è però una garanzia né in positivo né in negativo.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Una nota importante: <strong>le regole sull&#8217;immigrazione sono estremamente precise</strong>. Andare via <strong>anche solo un giorno dopo la scadenza dei sei mesi, o della durata concessa (se inferiore)</strong> può essere un punto estremamente sfavorevole per la concessione di ulteriori viaggi da visitor o visti in futuro, perché viene vista come una violazione delle norme sull&#8217;immigrazione. Ricordate che siamo in pieno <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Home_Office_hostile_environment_policy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hostile environment</a>.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="frontiera"><span style="text-decoration:underline;">Vengo da visitatore. Cosa devo portare alla frontiera?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Anzitutto, il passaporto, associato ad un&#8217;ETA. <a href="https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Da Ottobre 2021</a>, infatti, le carte di identità EU non sono più valide per passare la frontiera (a meno di avere uno status <a title="EU Settlement Scheme" href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/">EU Settlement Scheme</a> legato ad esse: se è questo il caso, abbiamo dedicato un articolo a <a title="Viaggiare con la carta di identità" href="https://www.i3italy.org/2022/07/06/viaggiare-con-la-carta-di-identita/">viaggiare con la carta di identità</a>). </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Non c&#8217;è un limite formale per un passaporto in scadenza, ma le <a href="https://www.gov.uk/uk-border-control/before-you-leave-for-the-uk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">linee guida</a> indicano che &#8220;deve rimanere valido per tutta la durata del soggiorno&#8221;. Ovviamente, è consigliabile non viaggiare con un passaporto la cui scadenza è imminente per evitare problemi nel caso in cui il soggiorno si prolungasse per cause eccezionali. <br>Sappiamo da molte testimonianze<strong> </strong>che <strong>chi in passato ha avuto domande di visto, ingresso o di pre-settled status rifiutate viene spesso sottoposto a controlli più approfonditi</strong>, pertanto se siete in questa categoria preparatevi bene!</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Detto ciò, questo è un tema spinoso: <strong>sarà unicamente l&#8217;ufficiale della Border Force a decidere se ammettervi nel paese oppure no</strong>. Ovviamente la decisione non è a simpatia ed è legata a criteri oggettivi, ma la scelta finale spetta comunque al singolo ufficiale. Nei primi sei mesi della Brexit <a href="https://it.euronews.com/2021/05/18/c-erano-sbarre-alle-finestre-l-incubo-di-marta-detenuta-a-londra-nel-caos-post-brexit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abbiamo</a> <a href="https://www.repubblica.it/esteri/2021/05/13/news/italiani_deportati_detenuti_frontiera_uk_britannica_londra_cittadini_ue_brexit_nuovi_casi_marta_lomartire_regno_unito-300843107/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentato</a> <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2021/05/08/news/brexit-oltre-30-cittadini-europei-detenuti-alle-frontiere-del-regno-unito-1.40247535" target="_blank" rel="noreferrer noopener">svariate</a> <a href="https://www.adnkronos.com/brexit-turista-italiano-trattenuto-7-ore-e-respinto-al-confine_2tDiI04J4rAsgTde3IsNyL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">storie</a> di cittadini europei <strong>bloccati alla frontiera per ore, respinti, addirittura detenuti </strong>in attesa del volo di rimpatrio. Alcuni di loro avevano dato le risposte sbagliate all&#8217;ufficiale di frontiera (dicendo ad esempio che venivano per lavorare e/o trasferirsi permanentemente in UK), oppure erano semplicemente sprovvisti della documentazione adeguata a dimostrare le loro legittime intenzioni di entrare solo come visitatore e non sono riusciti a convincere l&#8217;ufficiale.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Inoltre, l&#8217;ufficiale di frontiera <strong>potrà decidere di ammettervi nel paese per una durata di tempo ridotta</strong>: a volte anche solo una settimana! In questo caso, ricordate la rigidità delle regole sull&#8217;immigrazione: andare via anche solo un giorno dopo può avere conseguenze serie.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="533" height="456" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/esempiovisto.png" alt="Esempio timbro aeroporto" class="wp-image-6431" style="width:212px;height:181px" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/esempiovisto.png 533w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/esempiovisto-300x257.png 300w" sizes="auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px" /><figcaption class="wp-element-caption">Esempio (fac-simile) di un visto da visitatore concesso per una sola settimana alla frontiera</figcaption></figure>
</div>


<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">E allora, cosa portare per essere ragionevolmente sicuri di passare i controlli? La guidance ufficiale suggerisce di munirsi di prove per essere in grado di dimostrare che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Stai visitando per turismo.<br><em><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-i-3-it-dark-green-color">Esempi: itinerario turistico, prenotazione di hotel, biglietto del volo di ritorno.</mark></em></li>



<li>Sei in grado di supportare te stesso e i tuoi familiari durante il tuo viaggio (o avere finanziamenti da qualcun altro per supportarti).<br><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-i-3-it-dark-green-color"><em>Esempi: estratto conto bancario, lettere dal vostro eventuale sponsor.</em></mark></li>



<li>Hai organizzato un alloggio per il tuo soggiorno.<br><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-i-3-it-dark-green-color"><em>Esempi: prenotazione di hotel/AirBnB, lettera da chi vi ospita.</em></mark></li>



<li>Sei in grado di pagare per il tuo viaggio di ritorno o successivo (o avere finanziamenti da qualcun altro)<br><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-i-3-it-dark-green-color"><em>Esempi: estratto conto bancario, lettere dal vostro eventuale sponsor.</em></mark></li>



<li>Lascerai il Regno Unito alla fine della tua visita.<br><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-i-3-it-dark-green-color"><em>Esempi: biglietto del volo di ritorno, prove della vostra vita stabile all’estero.</em></mark></li>



<li>Se viaggi per studiare per meno di sei mesi: una lettera dall’istituzione presso la quale studierai.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In caso di viaggiatori <strong>poco pratici con l&#8217;inglese</strong> che intendono trattenersi a lungo (ad esempio un parente che viene in visita per qualche mese) <strong>è consigliabile farsi scrivere una lettera</strong> in cui si specifica il tipo e la durata della visita, e farla portare con se al viaggiatore. Consiglio di includere anche il numero di telefono dello scrivente, così che l&#8217;ufficiale di frontiera possa telefonare se lo ritiene necessario.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Più la vostra situazione è &#8220;non-standard&#8221;, più dovrete assicurarvi che le vostre prove siano convincenti. Ad esempio è estremamente difficile che una persona che non è stata in UK di recente e viaggia per passare una settimana a Londra con hotel e voli prenotati venga respinta. Viceversa, una persona che ha in programma di fermarsi per tre mesi e alloggiare a casa del proprio partner che vive in UK potrebbe essere ritenuta a rischio di trattenersi illegalmente in UK, e verrà esaminata con più attenzione. In questo caso prove della propria vita stabile all&#8217;estero (ad esempio iscrizione ad un&#8217;università, o prove di avere un lavoro) potrebbero aiutare.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per ammettervi,<strong> l&#8217;ufficiale della Border Force deve essere convinto che voi siate un genuino <em>visitor</em>, e che lascerete il Regno Unito alla fine della vostra visita</strong>. L&#8217;ufficiale valuterà la credibilità e le intenzioni del visitatore in maniera probabilistica. In altre parole, l&#8217;ufficiale deve chiedersi: è più probabile che la persona sia un vero visitor, o no? Di nuovo, si tratta di una decisione <strong>soggettiva</strong> e, sebbene siano disponibili linee guida di&nbsp;<a href="https://www.gov.uk/government/publications/visit-guidance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">70 pagine</a>, la maggioranza di esse è discrezionale. In altre parole, in casi limite è possibile che due individui in situazioni identiche ricevano risposte opposte.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Leggendo le linee guida, gli argomenti principali su cui la decisione sarà basata saranno le valutazioni in merito ai seguenti temi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il motivo principale della visita nel Regno Unito.</li>



<li>Storia precedente di immigrazione, compresi eventuali visti rifiutati in passato, e durata e frequenza delle precedenti visite nel Regno Unito.</li>



<li>Se ci sono visite frequenti e successive, queste sono allo scopo di fare del Regno Unito la propria residenza principale, o luogo di lavoro o di studio?</li>



<li>Legami personali ed economici con il paese di residenza. La persona ha un lavoro, una famiglia o una casa in cui tornare?</li>



<li>C’è un volo di ritorno prenotato?</li>



<li>La persona dispone di fondi sufficienti per coprire i costi della sua visita?</li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading" id="regole-visitor"><span style="text-decoration:underline;">Approfondimento: chi conta come &#8220;visitor&#8221; e cosa può, e non può, fare?</span></h5>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor" target="_blank">definizione di base</a>&nbsp;di <em>visitor</em> è:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><em>Una persona che vuole visitare il Regno Unito per un periodo temporaneo (di solito per un massimo di 6 mesi), per scopi come il turismo, visitare amici o familiari, svolgere un’attività commerciale o intraprendere un breve corso di studi.</em></p>
<cite>Norme sull&#8217;immigrazione, Appendice V: Visitor</cite></blockquote>


<div class="wp-block-image size-large">
<figure class="alignright is-resized"><a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/uk_calais_passport_stamp.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="537" height="520" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/uk_calais_passport_stamp.jpg?w=537" alt="Esempio timbro sei mesi" class="wp-image-2851" style="width:247px;height:239px" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/uk_calais_passport_stamp.jpg 537w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/06/uk_calais_passport_stamp-300x291.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 537px) 100vw, 537px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Se vi timbreranno il passaporto, avrete un timbro di questo tipo</figcaption></figure>
</div>


<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ci sono restrizioni su ciò che una persona può e non può fare come <em>visitor</em>. Le condizioni standard indicate sul timbro d&#8217;ingresso di un visitatore sono &#8220;<em>leave to enter for six months, employment and recourse to public funds prohibited</em>&#8220;. Le stesse condizioni si applicano se un visitatore entra tramite gli eGate elettronici, e dunque senza ricevere un timbro. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Al paragrafo V4.4.&nbsp;dell&#8217;<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor" target="_blank">Appendice V: Visitor</a>, che fa a sua volta riferimento all&#8217;<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities" target="_blank">Appendice Visitor: Attività Permesse</a>, troviamo una lista delle attività vietate ai <em>visitor</em>&#8230; a meno che non siano espressamente consentite da altre norme (keep reading): <strong>è vietato lavorare, studiare (6+ mesi), sposarsi</strong> (o formare un&#8217;unione civile) <strong>e usufruire di cure mediche</strong> (se avere una EHIC &#8211; il retro della tessera sanitaria italiana &#8211; però <a href="#ehic">potete usarla per accedere all&#8217;NHS</a> se diventasse necessario durante la vostra permanenza. Ciò che non è permesso è entrare in UK <em>allo scopo </em>di usare l&#8217;NHS).</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;intenzione di intraprendere attività vietate è sufficiente per essere respinti alla frontiera</strong>. Chiunque avesse intenzione di entrare nel Regno Unito e intraprendere una di queste attività, deve infatti richiedere un visto <strong>in anticipo</strong> per farlo. Il tipo di visto può essere determinato tramite il questionario del governo: <a href="http://gov.uk/check-uk-visa">cliccate qui</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Nell&#8217;<a href="https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities">Appendix Visitor: Permitted Activities</a>, appare una lista di attività consentite ai visitors, che introducono eccezioni ai limiti di cui sopra. Le attività <strong>consentite</strong> ai <em>visitor</em> includono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Turismo e tempo libero.</li>



<li>Visitare amici e familiari.</li>



<li>School exchanges e gite scolastiche.</li>



<li>Corsi di studio con durata inferiore a 6 mesi (<a href="https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/italy/study/six_months_or_less" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dettagli</a>).</li>



<li>Volontariato per un massimo di 30 giorni con un ente di beneficenza registrato (<em>charity</em>)</li>



<li>Alcuni tipi di attività lavorative (<a href="https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit">più dettagli qui</a>).</li>



<li>Partecipazione a riunioni, conferenze, seminari, interviste.</li>



<li>Negoziazione e firma di accordi e contratti.</li>



<li>Visite in loco e ispezioni.</li>



<li>Attività intra-aziendali.</li>



<li>L’interpretazione e la traduzione come dipendente di un’impresa d’oltremare.</li>



<li>Giornalismo.</li>



<li>Ricerca scientifica e attività accademica, con alcuni limiti.</li>



<li>Predicazione e lavoro pastorale da parte di operatori religiosi.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Probabilmente la maggior parte dei lettori a questo punto sarà confusa. E c&#8217;è motivo di esserlo: le linee guida sono ampie e lasciano moltissime zone grigie nell&#8217;interpretazione. Per casi particolari è opportuno affidarsi ad un avvocato esperto in immigrazione.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="ehic"><span style="text-decoration:underline;">La tessera sanitaria italiana vale nel Regno Unito?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Sì. <strong>L&#8217;accesso all&#8217;NHS <a href="https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-from-eu-countries-norway-iceland-liechtenstein-or-switzerland/" target="_blank" rel="noopener" title="è consentito tramite la propria EHIC">è consentito tramite la propria EHIC</a></strong> (il retro della tessera sanitaria italiana, anche detta TEAM), esattamente come prima della Brexit. Girano bufale su date di emissione o altro: sono bufale! Qualsiasi EHIC di un paese europeo in corso di validità, se l&#8217;intestatario ha effettivamente diritto all&#8217;assistenza sanitaria nel paese di rilascio, è utilizzabile a tale scopo. <br>Ricordate, però che la EHIC copre trattamenti sanitari necessari, anche se dovuti a condizioni pre-esistenti, solo se <em>unplanned</em> &#8211; in altre parole, tra gli scopi del viaggio non deve esserci esplicitamente il ricevere cure mediche. Inoltre, la EHIC non copre spese come il rientro in patria tramite un volo attrezzato, o costi sostenuti curandosi in ospedali o strutture private. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Tuttavia,<strong> la nozione di &#8220;trattamento necessario non programmato&#8221; è ben più ampia dei soli trattamenti urgenti</strong>: se aveste bisogno di un medicinale, di una visita, e così via&#8230; potreste usufruirne tramite EHIC.<br>Infatti la EHIC, per trattamenti necessari non programmati, vi permette di accedere al sistema sanitario come potrebbe farlo un residente: in altre parole, potrebbero essere dovute spese che dovrebbe pagare anche un residente, quali ad esempio i costi per l&#8217;acquisto di medicinali in farmacia o i costi di un trattamento dentale. Per maggior informazioni sul funzionamento dell&#8217;NHS, <a href="https://www.i3italy.org/2021/02/27/guida-alla-sanita-in-uk/" title="Guida alla Sanità in UK">consultate la nostra guida</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Aggiungiamo inoltre che potete, in particolare, anche cercare un GP e registrarvi come paziente temporaneo (<a href="https://www.bma.org.uk/advice-and-support/gp-practices/managing-your-practice-list/patient-registration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link ai dettagli tecnici per i curiosi</a>). Infatti <strong>chiunque</strong>, indipendentemente dal proprio paese di residenza, <strong>ha diritto a ricevere cure primarie da NHS</strong> presso uno studio medico. Ciò significa che i turisti, o coloro che vengono dall&#8217;estero per visitare amici o familiari in Inghilterra, dovrebbero essere trattati allo stesso modo di un residente nel Regno Unito, ciò anche a prescindere dal possesso di una EHIC. Tuttavia, la EHIC faciliterà le pratiche burocratiche e, inoltre, vi darà <strong>l&#8217;accesso alle cure secondarie</strong> se necessario. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Attenzione però: la EHIC, quando ammissibile, vi rende pari a un residente al fine di ricevere assistenza sanitaria. Ciò vuol dire che <strong>non è equivalente ad un&#8217;assicurazione sanitaria</strong>: ad esempio, non copre l&#8217;utilizzo di ospedali privati, né i costi di assistenza medica legata al rimpatrio, e così via. Consigliamo dunque di leggere le linee guida in merito e valutare attentamente se valga la pena di sottoscrivere un&#8217;assicurazione privata in base alle vostre circostanze personali.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&amp;langId=en&amp;intPageId=1756" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Guidance dell&#8217;UE per usare la EHIC nel Regno Unito</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.nhs.uk/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/visitors-from-eu-countries-norway-iceland-liechtenstein-or-switzerland/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Linee guida NHS per chi ha una EHIC</a></div>
</div>



<h5 class="wp-block-heading" id="ehic"><span style="text-decoration:underline;">Qual è il modo migliore di cambiare euro in sterline?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Il modo migliore di procedere è quello di aprire un <a href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conto Wise Borderless</a> dal paese in cui vivete, e una volta ricevuta la carta di debito caricare euro per poi convertirli in sterline in-app. A quel punto la vostra carta di debito sarà a tutti gli effetti come quella di un britannico, e potrete pagare utilizzandola. Qualora vi servissero contanti, è possibile prelevare a qualsiasi ATM (cercatene uno con la scritta &#8220;Free Cash Withdrawals&#8221;); tuttavia, poiché nel Regno Unito è quasi sempre possibile pagare con la carta, evitate di prelevare troppi contanti, perché non possono essere versati nel conto <a href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" data-type="link" data-id="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/">Wise Borderless</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ci sono tante altre soluzioni possibili, ma costose: infatti, la maggioranza delle banche e dei cambiavalute offrono tassi di cambio sconvenienti e inferiori a quelli di mercato, trattenendo la differenza come profitto nascosto. Diffidate dei &#8220;zero fees exchange&#8221;, controllate sempre il tasso di cambio! Le fees ci sono, ma nascoste. Utilizzare <a href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" target="_blank" data-type="link" data-id="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" rel="noreferrer noopener">Wise Borderless</a> <strong>può farvi risparmiare centinaia di euro</strong> semplicemente fornendovi l&#8217;ammontare corretto di sterline a ogni conversione. Per approfondire, <a title="rimandiamo all'articolo dedicato" href="https://www.i3italy.org/convertire-tra-sterlina-e-euro/" target="_blank" rel="noopener">rimandiamo all&#8217;articolo dedicato</a>.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://wise.prf.hn/l/8j5zyPp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Apri un conto Wise Borderless</a></div>
</div>



<h5 class="wp-block-heading" id="cerca-lavoro"><span style="text-decoration:underline;">È consentito affittare un appartamento o una casa ai <em>visitors</em>?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Sì, ci sono però due fattispecie: se la durata dell&#8217;affitto è <strong>inferiore a tre mesi</strong> e l&#8217;alloggio è considerabile come &#8220;holiday accommodation&#8221;, non occorre dimostrare il <em>right to rent</em> (<a href="https://www.gov.uk/government/publications/landlords-guide-to-right-to-rent-checks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Landlord&#8217;s guide to right to rent checks, sezione &#8220;Holiday accommodation&#8221;</a>).<br>Se, invece, l&#8217;affitto è per un periodo <strong>superiore a tre mesi</strong> allora occorre dimostrare il <em>right to rent</em>: per farlo, è sufficiente mostrare il proprio passaporto (o documento con cui si è entrati in UK), e un documento che dimostri la vostra data di ingresso in UK, come il <em>boarding pass </em>dell&#8217;aereo o simili. In realtà, la cosa più semplice è <strong>farvi timbrare il passaporto alla frontiera</strong> e quindi non usare gli e-gates. In questo modo, il passaporto sarà sufficiente a dimostrare sia la vostra cittadinanza EEA, sia la data di ingresso in UK (fonte: <a href="https://www.gov.uk/government/publications/landlords-guide-to-right-to-rent-checks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Landlord&#8217;s guide to right to rent checks, sezione &#8220;Nationals of an EEA country [..] who are visitors to the UK&#8221;</a>).<br>Raccomandiamo anche di leggere la nostra <a title="Affittare casa: link utili" href="https://www.i3italy.org/2021/02/23/affittare-casa-link-utili/">guida agli affitti</a>, per evitare spiacevoli sorprese.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="lavoro"><span style="text-decoration:underline;">È consentita la ricerca di un lavoro?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Formalmente la risposta a questa domanda <a href="https://www.vnjllp.co.uk/post/can-i-look-for-work-in-the-uk-when-i-am-on-a-standard-visitor-visa" data-type="link" data-id="https://www.vnjllp.co.uk/post/can-i-look-for-work-in-the-uk-when-i-am-on-a-standard-visitor-visa">è sì</a>. In teoria, è possibile entrare come <em>visitor</em>, cercare un lavoro e partecipare a colloqui. Una volta trovato lavoro, bisognerebbe lasciare il paese e richiedere il visto per lavoratori che fa al caso della posizione trovata, e una volta ottenuto il visto ritornare in UK e cominciare a lavorare, in regola con gli obblighi sull&#8217;immigrazione. <br>Tuttavia, come abbiamo già visto nella cronaca, questo <strong>è in forte conflitto</strong> con la decisione che spetta all&#8217;ufficiale di frontiera riguardo il rischio che il presunto turista abbia in realtà intenzione di non uscire dal Regno Unito e trasferirvisi stabilmente. In altre parole, è improbabile che un giovane che arriva dall&#8217;Europa senza volo di ritorno e con l&#8217;intenzione dichiarata di cercare un lavoro poco qualificato senza alcuna prospettiva di sponsorizzazione venga considerato come <em>visitor</em>, ed è dunque probabile che venga rifiutato l&#8217;ingresso.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Diverso è il discorso di chi visita il Regno Unito per partecipare a dei colloqui di lavoro già concordati: in tal caso è consigliabile farsi scrivere una lettera da ogni azienda da cui si verrà intervistati, prenotare già il volo di ritorno e presentarsi alla frontiera con relativa tranquillità di non essere respinti. E leggete anche <a href="https://www.i3italy.org/il-colloquio-in-inglese/" title="Il Colloquio in Inglese">la nostra breve guida ai colloqui</a>!</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="au-pair"><span style="text-decoration:underline;">E se volessi fare l&#8217;au pair?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Sottolineamo un aspetto specifico: purtroppo, il non poter lavorare se si è visitatori si applica anche alla figura dell&#8217;<em>au pair,</em> per cui al momento non è prevista alcuna eccezione. Di fatto, persino la <a title="guidance del governo in merito" href="https://www.gov.uk/au-pairs-employment-law/au-pairs" target="_blank" rel="noopener">guidance del governo in merito</a> specifica che l&#8217;unico modo per un cittadino europeo di poter essere assunto come <em>au pair</em> è quello di possedere <a title="EU Settlement Scheme" href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/">presettled o settled status</a>, che naturalmente non è ottenibile per chi non era in UK prima del 31/12/2020 e non ha familiari a cui si può ricongiungere, o un&#8217;altra fonte di <em>right to work</em>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Attenzione: alcuni siti consigliano uno <a title="student visa" href="https://www.gov.uk/student-visa" target="_blank" rel="noopener">student visa</a> per poter lavorare fino a 20 ore a settimana come <em>au pair</em>, ma la guidance del governo esclude esplicitamente il lavoro autonomo (self-employed). Servirebbe, in altre parole, essere assunti come dipendenti, ad esempio dalla famiglia ospitante o da un&#8217;agenzia. Analogamente, se è teoricamente possibile ottenere un visto Skilled Worker come <em>au pair</em> (<a href="https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-eligible-occupations/skilled-worker-visa-eligible-occupations-and-codes" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-eligible-occupations/skilled-worker-visa-eligible-occupations-and-codes">codice 6122</a>), difficilmente una famiglia potrà qualificarsi come sponsor o vorrà sostenere i costi per farlo. Alla mancanza di un visto specifico per <em>au pair</em> <a title="BAPAA prova a porre rimedio da anni" href="https://bapaa.org.uk/" target="_blank" rel="noopener">BAPAA prova a porre rimedio da anni</a>, senza successo.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="bagaglio"><span style="text-decoration:underline;">Cosa posso mettere nel bagaglio?</span></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La risposta breve è&#8230; <strong>per uso personale, qualsiasi cosa</strong> (nei limiti del ragionevole). La situazione è virtualmente identica a prima della Brexit &#8211; le cose sono cambiate, e parecchio, riguardo l&#8217;import/export dei beni commerciali, ma non per gli oggetti destinati all&#8217;uso personale. Per ulteriori dettagli, consultate <a href="https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina del governo</a>. Riguardo gli animali domestici, consultate <a href="https://www.i3italy.org/2021/02/21/portare-un-animale-in-uk/" title="Portare un animale in UK">la nostra guida sul tema</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Pongo l&#8217;accento su una bufala comune riguardo presunti divieti su cibo e piante: come principio generale, <a href="https://www.gov.uk/guidance/personal-food-plant-and-animal-product-imports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">per uso personale, potete portare <strong>qualsiasi cosa</strong> che rispetti le regole dell&#8217;Unione Europea</a>: carne, pesce, formaggi, piante. Naturalmente a volte ci sono disposizioni specifiche dovute a circostanze particolari &#8211; ad esempio limiti su tipi di carne o prodotti a causa di epidemie, per cui consigliamo di consultare <a href="https://www.gov.uk/bringing-food-into-great-britain/meat-dairy-fish-animal-products" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/bringing-food-into-great-britain/meat-dairy-fish-animal-products">il link ufficiale</a> per i dettagli più aggiornati. Dal 12 aprile 2025 <a href="https://www.gov.uk/government/news/government-extends-ban-on-personal-meat-imports-to-protect-farmers-from-foot-and-mouth?fbclid=IwY2xjawJndDRleHRuA2FlbQIxMAABHoOtf8tCCeA1wRURdICpv110dxvGf4daNBmrMpcey3ABxZu0nX7bM3r0ZtdZ_aem_quIcL-BpFeyvLAPkaEBccw" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/news/government-extends-ban-on-personal-meat-imports-to-protect-farmers-from-foot-and-mouth?fbclid=IwY2xjawJndDRleHRuA2FlbQIxMAABHoOtf8tCCeA1wRURdICpv110dxvGf4daNBmrMpcey3ABxZu0nX7bM3r0ZtdZ_aem_quIcL-BpFeyvLAPkaEBccw">è in vigore un divieto su carne e prodotti caseari</a>.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="fonti"><span style="text-decoration:underline;">Fonti</span></h5>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gov.uk &#8211; Visiting the UK</a><br><a href="http://gov.uk/check-uk-visa">Gov.uk &#8211; Visitors</a><br><a rel="noreferrer noopener" href="https://www.freemovement.org.uk/eu-citizens-are-being-denied-entry-to-the-uk-what-are-the-visa-rules-for-visitors/" target="_blank">FreeMovement</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>Trasferirsi in UK dopo la Brexit</title>
		<link>https://www.i3italy.org/trasferirsi-in-uk-dopo-la-brexit/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 14:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://italianiamanchester.com/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[Cosa bisogna fare per venire a vivere nel Regno Unito, in UK, in Inghilterra, a Londra? Vi spieghiamo come trasferirsi, con una introduzione al sistema dei visti a punti in vigore dopo la Brexit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-justify has-small-font-size wp-block-paragraph"><sup>Nulla in questa pagina costituisce <em>legal advice</em>: l&#8217;obiettivo è unicamente fornire una guida sintetica al nuovo sistema di immigrazione per chi vuole trasferirsi in UK, e informare al riguardo. Per questioni relative alla propria situazione personale in tema di leggi sull&#8217;immigrazione consigliamo caldamente di rivolgersi ad avvocati competenti sul tema, che vi consigliamo di reperire tramite la <a href="https://www.ilpa.org.uk/members-directory" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista ILPA</a>.</sup> </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Dopo quasi cinque anni di negoziati, nel 2021 la Brexit è diventata realtà. <strong>Il Regno Unito è uscito dall&#8217;Unione Europea</strong>, ed è ora un paese terzo a tutti gli effetti. Chi si era già trasferito ha potuto usufruire dell&#8217;<a title="EU Settlement Scheme" href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/">EU Settlement Scheme</a>, un programma speciale che però, salvo particolari circostanze, non viene esteso a chi intende trasferirsi dopo il 1 Gennaio 2021.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">E allora, cosa bisogna fare per venire a vivere in UK, anche temporaneamente (ad esempio per studiare)? In <a href="https://www.i3italy.org/2021/06/16/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/" title="Visitare il Regno Unito dopo la Brexit">un altro articolo trattiamo invece le visite sporadiche, ad esempio chi viene per turismo</a>.</p>



<blockquote class="wp-block-quote has-medium-font-size is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.gov.uk/check-uk-visa"><strong>https://www.gov.uk/check-uk-visa</strong></a></p>
<cite><em>Il punto di partenza per tutti è il questionario del governo che indica se vi serve un visto oppure no, e vi indirizza alla tipologia di visto adatta alle vostre necessità</em></cite></blockquote>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Iniziamo illustrando due fattispecie attraverso le quali molte persone possono ancora ottenere uno status, che è quasi sempre l&#8217;opzione preferibile rispetto al visto. Attenzione però: al di fuori di questi due casi, <strong>è estremamente sconsigliato fare domanda per uno status a cui non si ha diritto</strong>. <a href="#nonfare">In fondo all&#8217;articolo</a> approfondisco questo argomento, con le relative conseguenze.</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="il-ricongiungimento-familiare"><strong><span style="text-decoration: underline;">Il ricongiungimento familiare</span></strong></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se avete familiari in linea retta (inclusi figli, genitori, nonni, coniugi o anche fidanzati non sposati, o parenti del coniuge) già residenti in UK che hanno il Settled Status o il Pre-Settled Status, potrebbe essere possibile per voi mandare un&#8217;application per il <strong>ricongiungimento familiare</strong> e <strong>ottenere a vostra volta il Pre-Settled Status</strong>, di fatto venendo equiparati a chi viveva in UK prima della Brexit. A tal proposito, vi rimandiamo all&#8217;<a href="https://amblondra.esteri.it/Ambasciata_Londra/resource/doc/2021/05/brexit-_come_richiedere_ricongiungimento_familiare.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eccellente guida realizzata dall&#8217;Ambasciata Italiana a Londra</a>, e al <a href="https://www.comitesmanchester.co.uk/post/webinar-l-euss-cinque-anni-dopo-settled-status-presettled-status-eta-e-viaggi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar sul tema organizzato dai Comites</a>. <br>Tuttavia, questa strada non è percorribile da parenti non in linea retta: niente fratelli, sorelle, zii, cugini o nipoti (di zio).</p>



<h5 class="wp-block-heading" id="il-ricongiungimento-familiare"><strong><span style="text-decoration: underline;">La historic residence</span></strong></h5>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se in passato avete vissuto nel Regno Unito per un periodo di almeno quattro anni e mezzo, è possibile che abbiate diritto al Settled status per historic residence, purché non abbiate completato un&#8217;assenza di oltre 5 anni consecutivi da allora (anche un solo giorno nel Regno Unito resetta questo conto delle assenze). In teoria bisognava fare domanda entro il 30 giugno 2021, ma al momento accettano application in ritardo se giustificate da un motivo valido. Dal 9 agosto 2023 <a title="EU Settlement Scheme" href="https://www.i3italy.org/eu-settlement-scheme/">le linee guida sono diventate più rigide</a>, quindi è essenziale farsi aiutare: se è questo il caso, <a href="https://www.facebook.com/groups/1096230640740167" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rivolgetevi ad un advisor</a> al più presto!</p>



<p class="wp-block-paragraph" style="font-size:25px">⚠️ <strong>Per la maggioranza degli altri casi, beh, vi serve un visto! </strong></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="998" height="450" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/22_detention2_w.jpg" alt="" class="wp-image-6510" style="width:536px;height:241px" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/22_detention2_w.jpg 998w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/22_detention2_w-300x135.jpg 300w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/22_detention2_w-768x346.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 998px) 100vw, 998px" /><figcaption class="wp-element-caption"><em>L&#8217;immigrazione irregolare è un reato serio, e già molti europei (tra cui italiani) sono stati respinti alla frontiera e, a volte, detenuti per giorni.</em></figcaption></figure>
</div>


<h3 class="wp-block-heading" id="i-visti-e-il-sistema-di-immigrazione-a-punti"><strong><span style="text-decoration: underline;">I visti e il sistema di immigrazione a punti</span></strong></h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Anzitutto, il governo britannico ha realizzato una guida <strong>in italiano</strong> che spiega il sistema dei visti &#8220;a punti&#8221; introdotto dopo la Brexit. Non è aggiornatissima ma è sostanzialmente ancora corretta, quindi <strong>iniziate leggendola tutta</strong>.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Cliccate qui per leggere la guida </strong><strong><strong>in lingua italiana</strong></strong> <strong>del governo britannico ai visti</strong></a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Letta? Benissimo! Avrete dunque capito che <strong>sono finiti i tempi in cui ci si trasferiva nel Regno Unito &#8220;all&#8217;avventura&#8221;</strong>: il sistema di immigrazione, di fatto, limita l&#8217;accesso a chi ha motivi fondati (lavorativi, di studio o altro) per voler entrare nel Regno Unito. In linea generale serviranno:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Un passaporto.</li>



<li>In alcuni settori, il criminal record.</li>



<li>Pagare il costo dei visti.</li>



<li>Un&#8217;offerta di lavoro, di studio, o qualifiche specifiche equivalenti.</li>



<li>Un salario minimo.</li>



<li>Un test di inglese B1 valido per l&#8217;emissione di un visto (<a href="https://www.bbc.co.uk/news/articles/c8679q0pe57o" data-type="link" data-id="https://www.bbc.co.uk/news/articles/c8679q0pe57o">dall&#8217;8 gennaio 2026 il requisito si alzerà a B2</a>).</li>



<li>Soldi sul proprio conto corrente per dimostrare di poter essere autosufficienti.</li>



<li>Ulteriori requisiti variabili.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Inoltre, nella maggioranza dei casi <strong>le domande per un visto vanno fatte dall&#8217;estero</strong>. Mentre si aspetta risposta, è consigliato non mettersi in viaggio verso il Regno Unito <a title="sconsigliato" href="https://www.gherson.com/blog/can-i-travel-when-my-uk-visa-application-is-pending/" target="_blank" rel="noopener">(si veda qui</a>, <a title="sconsigliato" href="https://www.fsp-law.com/pending-immigration-applications-can-you-travel/" target="_blank" rel="noopener">e qui)</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Il primo scoglio: il costo. Tra test di inglese, costo del visto (<a href="https://www.gov.uk/skilled-worker-visa/how-much-it-costs" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/skilled-worker-visa/how-much-it-costs">si veda qui</a> a seconda della durata), Immigration Health Surcharge (obbligatoria, <a href="https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay">si veda qui</a>), e l&#8217;assistenza legale spesso necessaria il costo iniziale per trasferirsi nel Regno Unito <strong>non è quasi mai inferiore a £2500</strong>, circa €2700. Di recente ci sono stati <a href="https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table" data-type="link" data-id="https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table">aumenti ingenti</a> a queste fees rispetto al passato.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La somma dei due importi qui sopra determinerà la maggior parte del costo totale del visto, ma possono esserci altre fees variabili che possono aumentarne ulteriormente il costo, o agevolazioni che possono ridurlo a seconda dell&#8217;occupazione specifica. Gli importi vengono modificati frequentemente, pertanto è opportuno verificarli tramite gli appositi link che forniamo. Un calcolo preciso si può fare tramite questi tool:</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/visa-fees">Calcola il costo di un visto</a></div>



<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type">Calcola l&#8217;Immigration Health Surcharge</a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Facciamo una breve panoramica riguardo i settori più comuni:</p>



<h4 class="wp-block-heading">Lavoratori dipendenti</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Nel caso dei <strong>visti lavorativi</strong> occorre svolgere un lavoro incluso <a href="https://www.gov.uk/government/publications/skilled-worker-visa-eligible-occupations/skilled-worker-visa-eligible-occupations-and-codes" target="_blank" rel="noopener" title="nella lista di quelli ammessi">nella lista di quelli ammessi</a>, ed essere pagati uno stipendio minimo che viene aggiornato ogni anno e <a href="https://www.gov.uk/skilled-worker-visa/your-job" target="_blank" rel="noopener" title="si può trovare qui">si può trovare qui</a>. Inoltre tale minimo può essere superiore per alcuni lavori specializzati, e inferiore per lavori in istruzione o sanità quali insegnanti, infermieri, psicologi, farmacisti e simili. In aggiunta a ciò, questo lavoro occorre averlo già trovato, perché parte della domanda per il visto è includere un certificato di sponsorizzazione da parte del datore di lavoro.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In aggiunta a questo, <strong>non tutti i datori di lavoro sono in grado di sponsorizzare</strong>: occorre essersi registrati con Home Office, e aver pagato cifre non indifferenti. Ciò ha portato a riscontrare che, in alcuni settori, i lavoratori sponsorizzati hanno stipendi inferiori ai loro colleghi britannici o europei con presettled/settled status, per ammortizzare questi costi. E inoltre: il visto è legato al possesso dello specifico lavoro in questione! Se cambiate lavoro, dovrete trasferire il visto al nuovo employer. Capirete che possono configurarsi situazioni scomode o di vero e proprio sfruttamento.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ci direte: ma non posso venire come visitatore/turista, cercare lavoro e poi chiedere il visto? La risposta è ambigua, e come abbiamo esaminato <a title="in questo articolo" href="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/" target="_blank" rel="noopener">in questo articolo</a> l&#8217;esito di un simile tentativo dipende dalla discrezione dell&#8217;ufficiale di frontiera: anzitutto dovreste riuscire a dimostrare all&#8217;ufficiale di frontiera che davvero lascerete il paese allo scadere dei sei mesi o prima di iniziare a lavorare, pena il possibile respingimento. Inoltre, le attività permesse ai visitatori sono limitate (non potete &#8220;lavorare in prova&#8221;), e infine <strong>se trovate lavoro, per chiedere il visto dovrete lasciare il paese e attendere la risposta per tornare</strong>. Per approfondire, consultate l&#8217;articolo <a title="Visitare il Regno Unito dopo la Brexit" href="https://www.i3italy.org/2021/06/16/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/">Visitare il Regno Unito dopo la Brexit</a>.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Studenti</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Nel caso dei <strong>visti studenteschi</strong>, insieme ai requisiti generici indicati qui sopra occorre di nuovo avere uno sponsor, in questo caso uno sponsor studentesco autorizzato come un&#8217;università, un collegio o altri enti. Quindi bisognerà fare domanda per i corsi da fuori il Regno Unito, venire ammessi, e chiedere il visto esibendo la lettera di ammissione. Gli studenti con un visto possono anche lavorare, con alcuni limiti orari.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per fortuna in questo caso esiste una rete di supporto molto migliore che per i lavoratori, sia da parte delle università stesse, sia da parte di moltissime agenzie che assistono gli studenti gratuitamente come ad esempio <a href="http://www.eustudentsintheuk.com/" target="_blank" rel="noopener" title="EU Students in the UK">EU Students in the UK</a> in tutte le fasi.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Per tutti i corsi di durata superiore a sei mesi <strong>occorre avere chiesto e ottenuto un visto prima di iniziarli</strong>. Attenzione quindi! Non funziona che si hanno sei mesi di tempo per fare domanda, se il corso dura più di sei mesi bisogna avere un visto prima di entrare nel Regno Unito a tale scopo. Occorre anche tenere conto dei tempi: possono volerci anche sei settimane dal momento della domanda all&#8217;ottenimento del visto, quindi agite per tempo!</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In alcuni casi si applica una fattispecie particolare: uno studente in possesso di una EHIC europea (per un italiano il retro della tessera sanitaria) valida durante il suo corso di studi, e che non svolga alcuna attività lavorativa, può farsi rimborsare l&#8217;Immigration Health Surcharge. <a href="https://www.gov.uk/apply-student-immigration-health-surcharge-refund" target="_blank" rel="noopener" title="La richiesta si fa qui">La richiesta si fa qui</a>, e va fatta entro un anno dalla fine dell&#8217;anno corrente. Prima di farlo, <a href="https://www.westminster.ac.uk/international/visas-and-advice/visas/student-visa/immigration-health-surcharge-ihs" target="_blank" rel="noopener" title="approfonditene le conseguenze qui">approfonditene le conseguenze qui</a>.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Lavoratori autonomi (self-employed, partite IVA, artisti,&#8230;) e imprenditori</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Nel caso dei <strong>lavoratori autonomi</strong> la tipologia di lavoro che si intende svolgere diventa la questione dirimente. Al momento, infatti, non esiste un visto generale per lavoratori autonomi. Tuttavia, alcuni di essi potrebbero rientrare nei criteri di visti come:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.gov.uk/global-talent" target="_blank" rel="noopener" title="Global talent Visa">Global Talent visa</a>, per ricercatori, accademici, artisti, e esperti in tecnologie digitali, ma occorre un endorsement o aver vinto un premio prestigioso.</li>



<li><a href="https://www.gov.uk/high-potential-individual-visa" target="_blank" rel="noopener" title="High Potential Individual visa">High Potential Individual visa</a>, per chi ha ottenuto un titolo di studio da una lista di università prestigiose (al momento nessuna di quelle italiane è nella lista).</li>



<li><a href="https://www.gov.uk/innovator-visa" target="_blank" rel="noopener" title="Innovator visa">Innovator visa</a>, per chi vuole creare un nuovo business originale (anche qui occorre un endorsement).</li>



<li><a href="https://www.gov.uk/creative-worker-visa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Creative worker visa</a>, per creativi, attori, cantanti.</li>
</ul>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Sottolineamo un aspetto specifico: purtroppo, questa disciplina si applica anche alla figura dell&#8217;<em><strong>au pair</strong>,</em>&nbsp;per cui al momento non è prevista alcuna eccezione. Per ulteriori dettagli si veda <a href="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/#au-pair" data-type="link" data-id="https://www.i3italy.org/visitare-il-regno-unito-dopo-la-brexit/#au-pair">il paragrafo dedicato in questo articolo</a>. Alcuni siti consigliano uno&nbsp;<a href="https://www.gov.uk/student-visa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">student visa</a>&nbsp;per poter lavorare fino a 20 ore a settimana come&nbsp;<em>au-pair</em>, ma c&#8217;è un ostacolo: la guidance del governo esclude esplicitamente il lavoro autonomo (self-employed). Servirebbe, in altre parole, essere assunti come veri e propri dipendenti, ad esempio dalla famiglia ospitante o da un&#8217;agenzia. Alla mancanza di un visto specifico per au-pair&nbsp;<a href="https://bapaa.org.uk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">BAPAA prova a porre rimedio da anni</a>, senza successo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Familiari</h4>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La maggioranza dei visti inclusi qui sopra (con alcune eccezioni per gli studenti) include la possibilità di portare con se il proprio nucleo familiare (coniugi, figli, partner, genitori, o <em>carer</em>). Naturalmente questo aumenta i costi dell&#8217;application.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Altra fattispecie sono i <strong><a title="visti familiari" href="https://www.gov.uk/uk-family-visa" target="_blank" rel="noopener">visti familiari</a></strong>, attraverso cui ci si può ricongiungere a un familiare britannico o in possesso del permesso di vivere in UK. Un caso comune è quello di coppie che si sono conosciute dopo la Brexit: anche se un partner ha il presettled/settled status, l&#8217;altro non potrà ottenerlo tramite EUSS. In alcune circostanze è possibile che possa, tuttavia, chiedere un visto familiare. Salvo eccezioni particolari, il requisito per partner non sposati è di aver convissuto per almeno due anni.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/london.jpg" alt="" class="wp-image-6509" style="width:427px;height:320px" srcset="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/london.jpg 640w, https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2022/10/london-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption class="wp-element-caption"><em>Londra, meta scelta da tantissimi italiani, è ora molto più inaccessibile di prima&#8230;</em></figcaption></figure>
</div>


<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ci sono svariate altre fattispecie e tipi di visti, e inoltre può accadere che Home Office crei nuovi visti e strade per emigrare nel Regno Unito. Se ce ne saranno di rilievo per italiani, le annunceremo <a href="https://www.facebook.com/i3italy" target="_blank" rel="noopener" title="sulla nostra pagina Facebook">sulla nostra pagina Facebook</a> e, in un secondo momento, includeremo in questo articolo.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Lista di tutti i visti lavorativi attualmente esistenti</strong></a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Facciamo una precisazione: <strong>l&#8217;immigrazione è una materia complessa, e non è lo scopo di questo articolo scendere più nel dettaglio di così</strong>. Ci sono tante eccezioni che non trattiamo e relative a specifiche categorie o specifici accordi: <strong>il punto di partenza è sempre il <a href="http://www.gov.uk/check-uk-visa" target="_blank" rel="noopener" title="questionario del governo">questionario del governo</a> che saprà indirizzarvi al tipo di visto che ritiene più adeguato in base alle vostre risposte</strong>.</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-italyt-background-color has-background wp-element-button" href="http://www.gov.uk/check-uk-visa" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Questionario del governo sui visti</strong></a></div>
</div>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Inoltre è fortemente consigliato <strong>avvalersi dell&#8217;assistenza di un avvocato esperto in immigrazione</strong>. Nel caso di visti sponsorizzati da datori di lavoro, spesso e volentieri sarà l&#8217;azienda a mettere un legale a disposizione, ma in tutti gli altri casi raccomando fortemente di rivolgersi a uno specialista per evitare grattacapi. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">A tal proposito, segnalo che sia il Consolato di Londra che quello di Manchester mantengono liste di professionisti in vari settori, tra cui la legge, che operano nel Regno Unito:</p>



<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-fe48e5de wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button is-style-fill"><a class="wp-block-button__link has-italyblue-background-color has-background wp-element-button" href="https://conslondra.esteri.it/info-utili/professionisti-ed-enti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Lista professionisti (Londra)</strong></a></div>



<div class="wp-block-button is-style-fill"><a class="wp-block-button__link has-italygreen-background-color has-background wp-element-button" href="https://consmanchester.esteri.it/consolato_manchester/it/in-linea-con-utente/info-utili/elenco-professionisti-di-riferimento.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Lista professionisti (Manchester)</strong></a></div>
</div>



<h3 class="wp-block-heading" id="nonfare"><span style="text-decoration:underline;"><strong>Cosa <mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#d50101;" class="has-inline-color">NON</mark> fare: COA e presettled status</strong></span></h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Negli anni abbiamo ricevuto notizia di svariati casi in cui una serie di circostanze spiacevoli porta alcuni malcapitati a seguire una serie di istruzioni scorretta e dalle conseguenze potenzialmente serie. Vogliamo illustrarle per mettervi in guardia e capire se siete stati vittime di una situazione del genere.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Fino al 7 agosto 2023, era ancora possibile inviare una <em>late application</em> per l&#8217;<a href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/" title="EU Settlement Scheme">EU Settlement Scheme</a> (pre-settled/settled status) e ricevere immediatamente un certificate of application. Ricordiamo che l&#8217;EU Settlement Scheme dà uno status ai cittadini europei che risiedevano in UK prima del 31 Dicembre 2020, e permette di continuare a vivere e lavorare in UK dopo la Brexit. A meno di fattispecie particolari (ricongiungimento familiare, historic residence,&#8230;) <strong>questo status è riservato a chi vive in UK da prima del 31/12/2020</strong>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Tuttavia, fino al 7 agosto 2023 quando si inviava un&#8217;application si riceveva dopo poco tempo il COA (Certificate of Application), uno strumento pensato per tutelare i diritti in attesa della risposta, e che quindi temporaneamente permette di vivere e lavorare nel Regno Unito a chi ha inviato l&#8217;application (a meno che non sia per ricongiungimento familiare). Ma attenzione: la misura del COA è una fattispecie particolare dovuta ai tempi di elaborazione particolarmente lunghi, e alla necessità di tutelare i diritti <strong>di chi ha legittimamente diritto allo status</strong> e risiede in UK da prima del 31 Dicembre 2020.  </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ciò che, più o meno ingenuamente, abbiamo visto fare in alcuni casi ad alcune persone è inviare un&#8217;application per pre-settled status (pur non avendo diritto) e una volta ricevuto il COA iniziare a lavorare in UK. Questo è un modo <strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#f90000;" class="has-inline-color">estremamente sbagliato e rischioso</mark></strong> di procedere: non appena la vostra application viene processata e rifiutata, infatti, il COA cessa la propria validità e occorre lasciare velocemente il Regno Unito, si potrebbero ricevere addebiti di vario tipo fino a decine di migliaia di sterline (ad esempio per chi ha utilizzato l&#8217;NHS) e si potrebbe essere accusati di frode compromettendo l&#8217;esito di eventuali future domande di visto. Se qualcuno vi dà questo consiglio, in buona fede o meno, <strong>non seguitelo e consultate, invece, un legale esperto in immigrazione</strong> se siete intenzionati a trasferirvi nel Regno Unito.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"><strong>Dall&#8217;8 agosto 2023 chi invia una <em>late application</em> non riceverà subito un COA</strong>: prima sarà valutato il motivo del ritardo nella domanda tramite un <em>validity check</em> e, solo se ritenuto valido e legittimo, sarà emesso il COA, rendendo inefficace questa strategia che ha causato tanti danni a tanti cittadini europei.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se invece avete dubbi sulla vostra eligibility in tema di <a title="EU Settlement Scheme" href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/">EU Settlement Scheme</a>, vi invitiamo a consultare <a title="EU Settlement Scheme" href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/">l&#8217;articolo dedicato</a> e le organizzazioni di supporto linkate nell&#8217;articolo.</p>
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		<title>L&#8217;aeroporto di Manchester</title>
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		<dc:creator><![CDATA[I3ItalyStaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 16:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I3Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
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					<description><![CDATA[Due parole sull&#8217;aeroporto, la sua ubicazione, i collegamenti… e qualche consiglio! Per grandezza e volume, l&#8217;aeroporto di Manchester è quarto nel Regno Unito, e primo tra gli aeroporti non situati a Londra. Ha tre terminal&#8230; ed è perennemente tra le ultime posizioni nelle classifiche internazionali degli aeroporti europei. Infatti tra problemi di management, scelte poco&#8230;&#160;<a href="https://www.i3italy.org/laeroporto-di-manchester/" rel="bookmark">Leggi tutto &#187;<span class="screen-reader-text">L&#8217;aeroporto di Manchester</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Due parole sull&#8217;aeroporto, la sua ubicazione, i collegamenti… e qualche consiglio! Per grandezza e volume, l&#8217;aeroporto di Manchester è quarto nel Regno Unito, e primo tra gli aeroporti non situati a Londra. Ha tre terminal&#8230; ed è <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.lancs.live/news/lancashire-news/manchester-airport-rated-among-worst-16915430" target="_blank">perennemente tra le ultime posizioni nelle classifiche internazionali degli aeroporti europei</a>. Infatti tra problemi di management, scelte poco oculate, costi sempre in aumento e frequentissimi complaints&#8230; non è il massimo. Ma, se vogliamo viaggiare, questo c&#8217;è!</p>


<div class="wp-block-image size-large">
<figure class="alignright is-resized"><a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/05/manchester_airport_t1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/05/manchester_airport_t1.jpg?w=1024" alt="" class="wp-image-2724" style="width:262px;height:173px" width="262" height="173"/></a><figcaption class="wp-element-caption">L&#8217;aeroporto in tutto il suo splendore</figcaption></figure>
</div>


<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.manchesterairport.co.uk/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cliccate qui per visitare il sito ufficiale dell&#8217;aeroporto di Manchester</a>.</p>
<cite>Link diretti a <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.manchesterairport.co.uk/flight-information/departures/" target="_blank">partenze</a> e <a href="https://www.manchesterairport.co.uk/flight-information/arrivals/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">arrivi</a>.</cite></blockquote>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">L&#8217;aeroporto di Manchester gestisce ogni giorno centinaia di voi verso tutte le principali destinazioni europee e internazionali. Per quanto riguarda i collegamenti con l&#8217;Italia, ha voli giornalieri per Roma, Milano, Napoli, Pisa, Verona, Venezia e a volte altri aeroporti. Le compagnie aeree che effettuano queste tratte sono principalmente Ryanair, Jet2 e Easyjet.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Viaggiare da Manchester</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Consigliamo di arrivare in aeroporto almeno un&#8217;ora e mezza prima della partenza del volo. In particolari periodi dell&#8217;anno con molto affollamento può essere una buona idea presentarsi tre ore prima del volo, ma non più di tre.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Sull&#8217;homepage del sito web dell&#8217;aeroporto è disponibile un <a href="http://www.manchesterairport.co.uk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">timer in tempo reale che informa sui tempi di attesa per i <em>security checks</em></a>. Tuttavia, questo timer non è molto affidabile, visto che misura il tempo necessario a passare i checks soltanto dal momento in cui si superano i tornelli… mentre, sappiamo, nei momenti più brutti la fila <a href="https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/utter-shambles-chaos-hit-manchester-24392277#ICID=Android_MENNewsApp_AppShare" target="_blank" rel="noreferrer noopener">può arrivare fino ai parcheggi</a> con tempi totali di tre o più ore. Chi desiderasse avere dati storici recenti può fare affidamento sul portale <a href="https://qsensor.co/" data-type="link" data-id="https://qsensor.co/">QSensor</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Una volta giunti in aeroporto, ogni terminal ha la sua area check-in (che è quasi sempre possibile evitare facendo il check-in online, se non avete bagagli da imbarcare). Ottenuto il boarding pass, bisogna superare i controlli di sicurezza. Il tempo di attesa dipende dall&#8217;affollamento, ed è variabilissimo: vi dico, però, che questo è un aeroporto che non brilla né in efficienza né in organizzazione. Tutti e tre i terminal hanno un&#8217;opzione <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.manchesterairport.co.uk/at-the-airport/security-fasttrack/" target="_blank">FastTrack</a> con la quale, a pagamento, è possibile accedere a una fila privilegiata e dunque superare i controlli più velocemente. </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Ricordate che, a differenza dell&#8217;Italia, il Regno Unito non controlla i passaporti in uscita! Il passaporto vi servirà solo al momento dell&#8217;imbarco per provare la vostra identità.</p>
</blockquote>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Una volta superati i controlli, vi troverete in una delle tre aree di attesa. In ognuna di esse sono presenti bar, negozi, ristoranti e edicole, elencati qui: <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.manchesterairport.co.uk/at-the-airport/terminal-1/" target="_blank">Terminal 1</a>, <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.manchesterairport.co.uk/at-the-airport/terminal-2/" target="_blank">Terminal 2</a> e <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.manchesterairport.co.uk/at-the-airport/terminal-3/" target="_blank">Terminal 3</a>. Ogni area ha anche almeno una fontanella d&#8217;acqua potabile gratuita, che potete usare per riempire borracce o bottiglie che avrete dovuto svuotare per superare i controlli di sicurezza. Solitamente, queste fontanelle sono situate di fronte alle toilette.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ogni Terminal è pieno di schermi sui quali appaiono i voli in partenza. Circa 45 minuti prima della partenza viene annunciato il gate, e si forma la tradizionale coda per l&#8217;imbarco: recatevi lì, e&#8230; buon viaggio! </p>



<h3 class="wp-block-heading">Arrivare a Manchester</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Una volta atterrati, dopo qualche minuto di attesa potrete sbarcare dall&#8217;aereo. Seguite le indicazioni per i gate e vi troverete in un&#8217;area con delle toilette e una (spesso lunga) fila per il controllo passaporti. Ogni Terminal è dotato di gates automatici che riconoscono i passaporti elettronici, ma per i passaporti EU dopo la Brexit potrebbe comunque essere necessario parlare con un operatore di frontiera. </p>


<div class="wp-block-image size-large">
<figure class="alignright is-resized"><a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/05/fast-track-wp-e1556618923353.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/05/fast-track-wp-e1556618923353.jpg?w=768" alt="" class="wp-image-2727" style="width:246px;height:328px" width="246" height="328"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Perché migliorare un servizio quando è possibile, invece, far pagare per renderlo fruibile?</figcaption></figure>
</div>


<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se avete <a href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/" title="EU Settlement Scheme">pre-settled o settled status</a>, e utilizzate il documento associato allo status, l&#8217;operatore di frontiera sarà in grado di visualizzare in automatico il vostro status online. Tuttavia, per buona misura (in caso ad esempio di problemi tecnici al sistema) consigliamo di portare con voi una stampa del vostro status e uno share code generato prima di partire (si veda <a href="https://www.i3italy.org/2021/02/25/eu-settlement-scheme/" title="EU Settlement Scheme">la nostra guida</a> riguardo il dimostrare lo status). Assicuratevi di dichiarare esplicitamente che siete residenti in UK e possedete lo status &#8211; questo per evitare eventuali <a href="https://www.politico.eu/article/eu-border-officials-stamp-passports-uk-nationals-breach-brexit-divorce-deal/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sgraditi &#8220;timbri&#8221; sul passaporto che andrebbero poi corretti</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se avete un visto, dovrete ovviamente mostrare quello.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Se, invece, siete cittadini europei in visita in UK per turismo o un altro dei motivi permessi (se avete dubbi controllate <a rel="noreferrer noopener" href="https://gov.uk/check-uk-visa" target="_blank">usando il tool del governo</a> e <a href="https://www.freemovement.org.uk/eu-citizens-are-being-denied-entry-to-the-uk-what-are-the-visa-rules-for-visitors/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>) dovrete dichiararlo e, possibilmente, rispondere ad alcune domande. Se avete già prenotato il volo di ritorno è buona norma mostrarlo alla frontiera. Ricordate che sarà possibile utilizzare la carta di identità solo fino a Settembre 2020: poi sarà obbligatorio il passaporto (con un&#8217;eccezione: se avete il pre-settled o settled status associato alla carta di identità, dovrete continuare a usare quella).</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Le file per i controlli erano lunghe prima della Brexit, vi lasciamo immaginare dopo! Di nuovo, è presente un&#8217;opzione <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.manchesterairport.co.uk/at-the-airport/security-fasttrack/" target="_blank">FastTrack</a> a pagamento per saltare la fila.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Una volta superati i controlli, potrete procedere al ritiro bagagli e infine uscire dall&#8217;aeroporto. <strong>Benvenuti (o bentornati) a Manchester!</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Spostarsi in treno</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">La stazione si trova nel cuore dell&#8217;aeroporto, il che significa che i passeggeri hanno un facile accesso a tutti i terminal. Il percorso dalla stazione al terminal richiede 10 minuti (per il T1) o 15 minuti (per il T2 o il T3). terminali.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ci vogliono circa 20 minuti in treno dall&#8217;aeroporto di Manchester alla stazione di <strong>Manchester Piccadilly</strong> nel centro della città (e viceversa). Tenete presente, però, che i treni inglesi sono molto spesso in ritardo o subiscono cancellazioni, quindi consigliamo di mettere in conto tra i 30 e i 60 minuti per raggiungere l&#8217;aeroporto dal centro città. Molti treni fermano anche a <strong>Manchester Victoria</strong> e <strong>Manchester Oxford Road</strong>, e moltissimi dei treni da altre città del Regno Unito che passano per Manchester Piccadilly hanno poi l&#8217;aeroporto come destinazione finale. In media c&#8217;è un treno ogni 10 minuti, 7 giorni alla settimana, gestiti da TransPennine Express e Northern Rail.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">I biglietti sono acquistabili direttamente in stazione, oppure in anticipo online sui siti delle compagnie ferroviarie (<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.tpexpress.co.uk/" target="_blank">TransPennine Express</a>, <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.northernrailway.co.uk/" target="_blank">Northern Rail</a>) o su intermediari come <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.thetrainline.com/it" target="_blank">Trainline</a>. Per un viaggio di sola andata va acquistato un &#8220;Anytime Single&#8221; o più probabilmente un &#8220;Off Peak Single&#8221; (vista la difficoltà di determinare precisamente i &#8220;Peak&#8221; times dei treni, la cosa migliore da fare è scegliere prima il treno e vedere che opzioni suggerisce per i tickets). Acquistando un &#8220;Anytime Return&#8221; o un &#8220;Off Peak Return&#8221; è possibile risparmiare sull&#8217;eventuale viaggio di ritorno, da effettuarsi entro un mese.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Spostarsi in bus</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">L&#8217;aeroporto di Manchester è facilmente raggiungibile in bus dal centro città, con varie linee (alcune 24h) tutte gestite da Stagecoach. Tuttavia, nessuno di questi bus è &#8220;express&#8221;, il che significa che ogni bus passa attraverso zone residenziali e impiega in media un&#8217;ora a raggiungere l&#8217;aeroporto. Il costo di un biglietto è di £2, il che fa del bus il mezzo più economico. </p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">I seguenti bus portano all&#8217;aeroporto: 43, 103, 199, 288, 313, 368A, 737, X30</p>
<cite>Dettagli su ogni linea sono disponibili <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.manchesterairport.co.uk/getting-to-and-from/by-bus/" target="_blank">cliccando qui</a>. Consultate anche la nostra <a href="https://italianiamanchester.com/trasporti-a-manchester/">guida al trasporto pubblico</a>!</cite></blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">Spostarsi in tram</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Facilissimo utilizzare il servizio tram Metrolink per viaggiare da e per l&#8217;aeroporto, in quanto la <a rel="noreferrer noopener" href="https://tfgm.com/public-transport/tram/network-map" target="_blank">linea blu</a> ha come capolinea proprio la stazione dell&#8217;aeroporto stesso, su un binario parallelo a quello dei treni. </p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Con oltre 90 fermate, il Metrolink offre un collegamento diretto verso tutte le zone di Manchester: il centro, Altrincham, Bury, Ashton-under-Lyne, East Didsbury, Eccles e Rochdale&#8230; e molte altre opzioni semplicemente cambiando tram ad alcune fermate. C&#8217;è un&#8217;opzione &#8220;Tap&amp;Go&#8221; contactless con la quale è sufficiente passare la propria carta su un terminale situato in ogni fermata del tram, e poi passarla di nuovo all&#8217;arrivo, per pagare il biglietto. Altrimenti, i biglietti sono acquistabili online o direttamente alle fermate del tram, e hanno un costo di circa £5 (varia a seconda delle zone che dovrete attraversare). Più informazioni sono disponibili <a rel="noreferrer noopener" href="https://tfgm.com/public-transport/tram/ticket-prices" target="_blank">cliccando qui</a>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Spostarsi in auto</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">L&#8217;aeroporto di Manchester si trova a 11 km a sud del centro di Manchester, vicino alla M56 e con facili collegamenti con la M6, la M60 e la M62. Il codice postale per l&#8217;aeroporto è M90 1QX. Aiuta sapere quale terminal occorre raggiungere, così da poter seguire i cartelli una volta giunti in zona aeroporto. Ci sono una serie di opzioni ufficiali di parcheggio aeroportuale disponibili, <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.manchesterairport.co.uk/parking/" target="_blank">prenotabili anche online in anticipo</a>.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Da qualche anno l&#8217;aeroporto di Manchester ha introdotto l&#8217;odiosa &#8220;<strong>Drop off charge</strong>&#8220;: anche se ci si fa accompagnare da qualcuno, far scendere i passeggeri direttamente fuori dal loro terminal o alla stazione ferroviaria ha un costo di <strong>£5 per cinque minuti</strong> e <strong>£6 per 10 minuti</strong>, pagabili alla barriera di uscita. Dopo 10 minuti viene applicato un costo di £25. L&#8217;area è controllata da telecamere che registrano la targa, e inoltre presenta barriere all&#8217;uscita. Tuttavia, <strong>esiste un escamotage per non pagarla</strong>: fatevi portare al <a rel="noreferrer noopener" href="https://goo.gl/maps/U5YaereUJJKdvLTw6" target="_blank">Clayton Hotel Manchester Airport, Outwood (M90 4HL)</a>, situato di fronte al T1. Da lì potete raggiungere l&#8217;entrata del T1 in meno di 5 minuti di cammino, semplicemente passando attraverso il parcheggio interno dell&#8217;aeroporto.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In alternativa è possibile utilizzare un punto di drop off gratuito, che si trova su Thorley Lane vicino al parcheggio JetParks 1, chiaramente segnalato dalla M56&#8230; da cui parte una navetta gratuita che porterà i passeggeri al terminal. Tuttavia, tra l&#8217;attesa della navetta e il percorso da fare questo metodo richiede circa 30 minuti aggiuntivi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Spostarsi in taxi o Uber</h3>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ci sono tantissime opzioni per prendere un taxi a Manchester, ma quella di gran lunga più conveniente e utilizzata al momento è Uber. Tuttavia, attenzione: nelle ore di punta la strada per l&#8217;aeroporto è molto trafficata, ed è possibile rimanere &#8220;imbottigliati&#8221; per un&#8217;ora o più, rischiando di perdere il volo. Inoltre, raggiungere l&#8217;aeroporto in taxi non vi esonera dal dover pagare la Drop off charge, che sarà inclusa in automatico nel prezzo dall&#8217;app. Il costo medio dal centro città all&#8217;aeroporto (o viceversa) è di £20.</p>


<div class="wp-block-image size-large">
<figure class="alignright is-resized"><a href="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/05/jj-ying-mmkwaljgxuy-unsplash.jpg"><img decoding="async" src="https://www.i3italy.org/wp-content/uploads/2021/05/jj-ying-mmkwaljgxuy-unsplash.jpg?w=1024" alt="" class="wp-image-2729" style="width:-1774px;height:-1187px" width="-1774" height="-1187"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Potete anche prendere un black cab (ma costa un po&#8217; di più di un Uber)</figcaption></figure>
</div>


<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Ad oggi, però, c&#8217;è un escamotage per <strong>pagare di meno il taxi non pagando la Drop off charge</strong>: fatevi portare al <a rel="noreferrer noopener" href="https://goo.gl/maps/U5YaereUJJKdvLTw6" target="_blank">Clayton Hotel Manchester Airport, Outwood (M90 4HL)</a>, situato di fronte al T1. Da lì potete raggiungere l&#8217;entrata del T1 in meno di 5 minuti di cammino, semplicemente passando attraverso il parcheggio interno dell&#8217;aeroporto. Questo percorso è situato al di fuori dell&#8217;area &#8220;a pagamento&#8221; con telecamere, e pertanto non è dovuta la Drop off charge. Analogamente, chi arriva può recarsi lì e chiamare un Uber/Taxi da quella location.<br>Una volta raggiunto il T1, potrete comodamente raggiungere con percorsi interni anche il T2 e il T3.</p>
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