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Iscriversi all’AIRE

Nulla in questa pagina costituisce legal advice o tax advice: l’obiettivo è unicamente fornire una guida sintetica e introduttiva all’AIRE.

Avrete sentito parlare dell’AIRE, ovvero l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, un oggetto spesso misterioso e che per molti immigrati rappresenta l’ultimo ponte di collegamento con la madrepatria.

Il registro contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per più di 12 mesi che hanno richiesto la registrazione. Iscriversi all’AIRE è un diritto-dovere che permette di usufruire dei servizi consolari all’estero come documenti di identità o certificazioni, oltre che per poter votare dall’estero. In altre parole: è un obbligo di legge iscriversi all’AIRE, e la non ottemperanza è sanzionabile.

Come faccio ad iscrivermi?

Per registrarsi è necessario compilare un formulario e fornire una proof of address (al solito: busta paga, estratto conto bancario, bolletta intestata, lettera del medico, etc) e caricare copie dei documenti di identità.

Se si è in possesso di identità digitale SPID, è possibile utilizzare quest’ultima per accedere al portale Fast-IT. Così facendo non dovrete stampare e firmare un modulo, e potrete quindi completare la procedura completamente online.
Lo SPID sarà obbligatorio da Gennaio 2026 per accedere ai servizi digitali dei Consolati. Consigliamo in ogni caso di dotarsene, anche visto che inizia ad essere riconosciuto anche da alcuni enti britannici: qui trovate una guida su come ottenere lo SPID dall’estero.

È possibile iscrivere in contemporanea un intero nucleo familiare, semplicemente aggiungendo iscritti con l’apposita funzione su Fast-IT, se la residenza in Italia era nello stesso Comune. Altrimenti per preservare l’unità del nucleo occorre una procedura particolare.

Il Consolato, verificati i vostri documenti, trasmetterà la richiesta di iscrizione all’AIRE al vostro precedente comune di residenza in Italia, che provvederà a sua volta a trasmettervi l’attestato di avvenuta iscrizione all’AIRE. A seconda del comune, possono volerci mesi a completare quest’ultimo step. Ogni Comune tiene un proprio registro dei cittadini AIRE, dunque iscrivendosi e indicando l’indirizzo italiano di riferimento si rimane comunque legati a una località italiana, che sarà competente per svariate pratiche (determinerà ad esempio in quali elezioni amministrative si può esercitare il diritto di voto).

Una volta che lo stato della richiesta su Fast-IT cambia in “Richiesta inviata al Comune”, solitamente rimane tale per molti mesi: ciò non vuol dire che non siate iscritti all’AIRE. Suggeriamo di controllare la vostra residenza nell’Anagrafe Digitale della Popolazione Residente per sapere in tempo reale quando risulta effettiva la vostra iscrizione all’AIRE.

In particolare, in caso di ritardi si consiglia di scrivere all’ufficio Anagrafe o AIRE del comune italiano di ultima residenza indicato nel modulo di iscrizione se lo status è “Richiesta inviata al Comune”. Infatti, è il Comune a dover finalizzare l’iscrizione e a doverlo comunicare agli altri enti italiani.

Se vi siete iscritti all’AIRE e dovete produrre un certificato relativo a tale iscrizione, potete usare l’Anagrafe Digitale della Popolazione Residente per scaricarlo, in alcuni casi anche gratuitamente:

Nota: dal 26 Marzo 2019 grazie al Decreto Brexit (Decreto-Legge 25 Marzo 2019, n.22) l’iscrizione AIRE decorre non da quando viene accettata ma da quando viene presentata (a volte possono passare anche mesi tra le due cose). Questo vuol dire, di fatto, che una volta inviata l’iscrizione all’AIRE si acquisiscono immediatamente tutti i diritti di un italiano all’estero.

Per chi preferisse un formato visivo, forniamo l’ottimo tutorial video del Consolato di Parigi – ricordandovi però che alcune prassi sono diverse nel Regno Unito. Nonostante ciò, è un’ottima risorsa per capire il funzionamento di Fast-IT.

Chi deve iscriversi all’AIRE?

  • I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi.
  • I cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, la cui cittadinanza italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza ed il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia.
  • I cittadini nati all’estero da genitori italiani, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia.
  • I cittadini la cui residenza all’estero è stata giudizialmente dichiarata.
  • I neo-cittadini che acquisiscono la cittadinanza dall’estero continuando a risiedervi.

Attenzione: non dovete aspettare 12 mesi per iscrivervi all’AIRE: se avete in programma di rimanere all’estero per 12 mesi o più, iscrivetevi appena vi trasferite! Per legge dovreste farlo entro 90 giorni dal trasferimento.

Chi invece non deve iscriversi all’AIRE, pur spostandosi all’estero:

  • Chi rimarrà all’estero per un periodo inferiore ai 12 mesi.
  • I lavoratori stagionali.
  • I lavoratori dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero (ambasciate, consolati,…).
  • I militari italiani in servizio presso uffici e strutture della NATO.
  • I minorenni non conviventi con i genitori (questo perché non possono fissare una residenza diversa da quella dei genitori).
  • Chi non è cittadino italiano.

Mi sono trasferito all’estero: cosa succede se non mi iscrivo?

Sanzioni anagrafiche

Iscriversi all’AIRE quando ci si trasferisce all’esero è un obbligo di legge. Sono previste sanzioni tra i 200 e i 1000 euro per ogni anno di omessa dichiarazione del trasferimento della residenza. L’articolo 11 della legge 1128, 24 dicembre 1954 (sostituito come da articolo 50 comma 6 della legge di bilancio 2024) recita:

“Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza […] all’estero entro il termine previsto dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. […]. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. […] I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.

Prima del 2024, questa fattispecie di sanzione specifica per il trasferimento all’estero non esisteva, e la generica sanzione per omessa dichiarazione anagrafica (Art. 11 L. 24 dicembre 1954) era applicata molto raramente, anche perché la legge attribuiva l’onere ma non la remunerazione al Comune di precedente residenza. Dal 1 gennaio 2024 (art. 1 comma 242 L.213, 30 dicembre 2023) come abbiamo visto è invece prevista una fattispecie precisa per la mancata iscrizione all’AIRE, con sanzioni notevolmente aumentate, un incentivo ai Comuni nell’applicarle, e inoltre con la modifica all’art. 6 L.470, 27 ottobre 1988 anche un obbligo di scambi di informazioni tra tutti gli enti dello stato, e un’esplicita notifica automatica all’Agenzia delle Entrate da parte del Comune al perfezionamento di un’iscrizione all’AIRE (per avviare controlli sugli anni precedenti alla stessa, quando verosimilmente si risultava residenti in Italia). Precisiamo che nel caso di nuclei familiari non ottemperanti la sanzione si applicherebbe a ciascun individuo, minori inclusi.

Questa legge non è retroattiva: in altre parole, non si potrà ricevere questa sanzione di 200-1000€ per anni di non iscrizione precedenti al 2024. Il ministero degli Esteri ha aggiornato il proprio sito web con la seguente precisazione: “Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione“.
Tuttavia, ciò non vuol dire che sia impossibile ricevere sanzioni. come abbiamo spiegato le sanzioni esistevano già da prima, con importi tra €25,82 e €129,11. Non è da escludersi che un Comune possa scegliere di applicare le sanzioni precedenti agli anni prima del 2024 – beninteso, queste sanzioni non erano di fatto mai applicate in passato, ma con il nuovo regime non è scontato che non troveranno applicazione.

Sanzioni fiscali

Inoltre, la non retroattività si riferisce solo alle sanzioni anagrafiche. È naturalmente possibile, e documentato, ricevere sanzioni fiscali per omessa dichiarazione dei redditi o per mancato pagamento di alcune imposte. Infatti, se non si è iscritti all’AIRE si potrebbe essere formalmente considerati come ancora residenti in Italia, e pertanto l’Italia potrebbe richiedervi di presentare dichiarazione dei redditi e pagare le tasse anche sui vostri guadagni all’estero!

In verità, non sempre questa richiesta sarebbe legittima: tra Italia e Regno Unito è in vigore una convenzione contro la doppia tassazione, e se siete stati fisicamente presenti nel Regno Unito per più di 183 giorni in un anno solare e non avete “la sede principale dei vostri interessi” in Italia, allora anche senza iscrizione AIRE dovreste risultare residenti fiscalmente solo nel Regno Unito… diciamo “dovreste” perché, va detto, c’è giurisprudenza contrastante tra l’applicazione della convenzione (e le relative tie-breaker rules, una su tutte l’Art. 15 della convenzione) e alcune interpretazioni italiane, e inoltre a volte dimostrare di avere ragione può essere lungo, costoso, faticoso o addirittura impossibile.

Pensate che in alcuni casi, l’Agenzia delle Entrate prima di accettare di avere torto è arrivata fino in Cassazione (sentenza n. 24112 del 13 ottobre 2017). In altri casi, apparentemente analoghi, invece la Cassazione ha dato torto al contribuente (Sentenza n 16634 del 25 giugno 2018) disapplicando la convenzione internazionale. Insomma: ragione o torto, un accertamento fiscale è una procedura lunga e dispendiosa: questo rende l’iscrizione all’AIRE il modo migliore di procedere per tutti gli italiani all’estero, a prescindere da queste considerazioni tecniche sui trattati internazionali.

Qualora, invece, risultaste residenti fiscali in Italia anche in base alla convenzione, le tasse in UK sono quasi sempre molto più basse di quelle italiane, quindi (semplificando) visto che la convenzione prevederebbe il pagamento della differenza tra i due importi al fisco italiano, quasi sempre qualche tassa è dovuta anche all’Italia.

I tempi di prescrizione (il tempo dopo cui non si è più sanzionabili) per omessa dichiarazione dei redditi sono molto lunghi, circa 7 anni, e una tabella riassuntiva si può trovare qui.

Ulteriori svantaggi

Non iscrivendovi all’AIRE, perdete anche svariati altri vantaggi. Infatti, se siete di fatto residenti all’estero ma non siete iscritti all’AIRE:

  • State violando la legge, salvo eccezioni (elencate sopra), il che potrebbe causare sanzioni di 200-1000 euro per ogni anno di non ottemperanza (fino a cinque anni).
  • Come spiegato sopra, potreste ricevere accertamenti fiscali sulla base della presunzione che siete ancora residenti fiscalmente in Italia, e starebbe a voi fornire prove del contrario, il che può essere dispendioso e faticoso. Il principio della presunzione di residenza fiscale in Italia in mancanza di iscrizione all’AIRE è stato ribadito più volte dalla Cassazione (ad esempio qui).
  • Non potete avvalervi dei servizi consolari per rifare documenti come passaporto e carta di identità, o della maggior parte dei servizi consolari in generale.
  • Non ricevete in automatico le schede elettorali per poter votare alle elezioni politiche italiane e ai referendum, dovendo quindi a ogni tornata elettorale inviare richiesta esplicita in quanto “elettore temporaneamente all’estero” con scadenze spesso strette.
  • Se avete una patente UK e intendete usarla in Italia, potreste avere problemi. Infatti, è consentito usarla senza limiti ai visitatori, ma è obbligatorio riconvertirla in una italiana entro un anno dal rientro in Italia. Chi non si è mai iscritto all’AIRE non ha mai, formalmente, lasciato l’Italia e dunque, in linea generale, non può guidare in Italia con una patente UK.
  • Non avete diritto all’indennità di mancato guadagno o ad altre analoghe agevolazioni previste da alcune regioni (tra cui il Lazio) per chi rientra per votare alle elezioni regionali o comunali.
  • In seguito a un controllo il Comune potrebbe cancellarvi dall’elenco dei residenti per irreperibilità: a quel punto avreste problemi nell’ottenere un qualsiasi documento o certificato (o assistenza sanitaria) finché non rettificherete.
  • Se quando rientrate in Italia intendete portare effetti personali, mobili o apparecchi elettronici con voi (traslocando), non siete esenti dal pagamento delle tasse doganali (per esserlo occorre questo certificato che è rilasciato solo a chi è AIRE da almeno un anno).
  • Non avete diritto a votare il Comites nella vostra circoscrizione all’estero.
  • Se avete figli minori in età scolare, potreste ricevere sanzioni e richiami per via della mancata iscrizione in una scuola nel Comune di residenza.

In altre parole: iscrivetevi all’AIRE.

Cosa succede a chi si iscrive all’AIRE?

Una volta dichiarata la residenza all’estero, non si è più residenti in Italia. In generale, dunque:

  • Non si viene più considerati residenti fiscali in Italia in automatico. Tuttavia, l’iscrizione all’AIRE è criterio necessario ma non sufficiente a tale scopo. Va inoltre tenuto presente che si è comunque tenuti al pagamento delle imposte per redditi generati sul territorio italiano, ad esempio se si hanno case di proprietà o aziende o investimenti.
  • Si perde la copertura sanitaria italiana (tra cui il medico di base). Tuttavia, chi risiede in UK può richiedere e usare la propria EHIC o GHIC per avere assistenza sanitaria in Italia alle stesse condizioni di un residente, purché sia necessaria (che non vuol dire per forza urgente) e non programmata. Per i rari casi in cui non si avrebbe diritto alla copertura tramite EHIC/GHIC, la legge italiana prevede comunque che un cittadino italiano ha sempre diritto all’assistenza sanitaria urgente se si trova sul territorio nazionale per un periodo di tempo non superiore ai 90 giorni per anno solare.
  • Ricordiamo inoltre che vige l’obbligo di restituzione della tessera sanitaria italiana a una qualsiasi ASL o ufficio dell’Agenzia delle Entrate una volta iscritti. Anche se non ci risultano sanzioni per la non ottemperanza, comunque non potrete più usarla né in Italia né in Europa.
  • Una delle poche vere conseguenze negative: poiché la vostra tessera sanitaria italiana (TEAM/EHIC) cessa di valere, se siete studenti full time nel Regno Unito con un visto iscrivendovi all’AIRE perdete il diritto al rimborso dell’Immigration Health Surcharge, che è previsto qualora non lavoraste durante la vostra permanenza nel Regno Unito. Ma attenzione: non iscriversi può avere conseguenze di vario tipo con costi superiori (ad esempio la tassazione di eventuali borse di studio), dunque se foste in questa situazione fate un’attenta analisi dei pro e contro.
  • Potete usare senza problemi la patente UK quando visitate l’Italia, al contrario di chi non è iscritto all’AIRE.
  • Se si possiedono case in Italia considerate “a disposizione”, è dovuto l’IMU dalla data di iscrizione all’AIRE. L’IMU è ridotto del 50% per i pensionati, ed è dovuto anche se la casa viene affittata. Per approfondire, leggete qui.
  • Si viene iscritti nella circoscrizione elettorale estera, dove si vota per corrispondenza (ma si può comunque votare in Italia facendo richiesta al Consolato entro 10 giorni dall’annuncio delle elezioni).
  • Si mantiene il diritto di voto nelle elezioni amministrative (regionali e comunali) nel Comune italiano di ultima residenza, ma va esercitato tornando in patria per votare (non si può cioè votare per corrispondenza).
  • Si acquisisce il diritto di voto nelle elezioni per il Comites della circoscrizione estera in cui si risiede.

L’iscrizione all’AIRE è sufficiente a dimostrare che risiedo all’estero?

No… ma è spesso necessaria! Infatti, per poter risultare effettivamente residente all’estero agli occhi dell’Agenzia delle Entrate italiana, tecnicamente occorrono altri requisiti tra cui poter dimostrare che la sede principale di affetti e interessi è effettivamente all’estero.
Di fatto, però, se davvero vi spostate all’estero, vivete e lavorate lì e tornate per Natale e Pasqua… non c’è da preoccuparsi troppo. Un approfondimento per i più ansiosi si può trovare qui.

Attenzione però: se si rientra fisicamente in Italia per più di 183 giorni (sei mesi) in un anno solare, a prescindere dal proprio status AIRE, è probabile che si venga considerati residenti in Italia nel corso di quell’anno. Questo ha avuto conseguenze spiacevoli durante la pandemia, dove molti italiani residenti all’estero sono rientrati a casa per lunghi periodi lavorando in smart working… trovandosi, poi a dover pagare le tasse anche in Italia. Per approfondire cliccate qui.
Ci possono essere inoltre conseguenze fiscali anche per l’azienda per cui lavorate, quindi fate attenzione e informate sempre il vostro datore di lavoro se intendete lavorare dall’estero in smart working, soprattutto se per periodi lunghi.

Posso votare in elezioni italiane?
Sì: per quelle nazionali, e per i referendum, si riceverà in automatico a casa la scheda elettorale per votare per corrispondenza. In alternativa, è possibile scegliere di votare in Italia dandone ogni volta tempestiva comunicazione al Comune del vostro indirizzo AIRE entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. Per approfondire cliccate qui.
Si può votare anche alle elezioni amministrative regionali e comunali, ma per farlo è necessario tornare in Italia e votare di persona. Molte città e regioni prevedono rimborsi spese a tale scopo (alcuni effettivi, altri forfettari).

Cosa devo fare se mi trasferisco in un altro indirizzo in UK?
Ogni cambio di residenza va prontamente comunicato al Consolato. Di nuovo, ciò può essere fatto agevolmente tramite il portale Fast-IT. Qui trovate una guida dedicata alla procedura.

Cosa devo fare se mi trasferisco in un’altra nazione estera?
La procedura è la stessa, se fatta tramite Fast-IT.

Cosa faccio in caso di problemi tecnici? (account bloccato, email di conferma non ricevuta, etc)
Scrivi a [email protected].

Posso iscrivermi per posta?
A Londra, non ci risulta. A Manchester sì, seguendo le stesse indicazioni che trovate in questo articolo. Tuttavia, consigliamo caldamente di rivolgersi a un amico o a un ente assistenziale e farsi aiutare per effettuare la procedura su Fast-IT, sempre preferibile al mezzo postale per tanti motivi.

Vivo all’estero da anni e non mi sono iscritto: che faccio?
Agisci per iscriverti al più presto. Tuttavia, prima di farlo, occorre un’attenta valutazione. Anzitutto, iscriversi non sanerà eventuali irregolarità precedenti alla data di presentazione dell’iscrizione, ma d’altro canto non farlo non può che peggiorare la situazione. Dal 2024 l’iscrizione causerà una notifica automatica all’Agenzia delle Entrate – tuttavia, tale meccanismo potrebbe comunque attivarsi come parte di controlli di rito. Con l’idea di regolarizzarsi al più presto, occorre assistenza professionale per valutare la strada migliore per ognuno per sanare eventuali irregolarità fiscali, oltre alla sanzione amministrativa in se. Non è scontato che si verrà sanzionati: oltre alla fortuna, infatti, come abbiamo visto a volte la convenzione contro le doppie imposizioni potrebbe applicarsi esonerando da obblighi dichiarativi in Italia, ma è bene farsi assistere da un professionista e capire la propria situazione caso per caso, senza però rimandare l’iscrizione per questo motivo: infatti, l’unica certezza rimane che non iscriversi aumenta di uno gli anni per cui si può essere sanzionati!

Vivo all’estero da anni e mi sto iscrivendo: che data metto nel modulo?
Dall’entrata in vigore delle nuove norme, è obbligatorio compilare il campo “data di trasferimento all’estero” in fase di iscrizione. E dunque, è opportuno inserire la verità, oppure inserire una data più recente? Il consiglio è dire la verità! Infatti per quanto riguarda le sanzioni anagrafiche con importi rilevanti esse non sono retroattive, quindi potranno applicarsi solamente ad anni successivi al 2024. Per quanto riguarda gli accertamenti fiscali, la segnalazione di ufficio da parte del Comune viene comunque inviata all’Agenzia delle Entrate, che procederà ai controlli di rito: non sarà certo quel modulo a modificare l’esito degli accertamenti. E dunque, meglio non dichiarare il falso in un atto ufficiale.

Cosa devo fare se torno in Italia per riavere la residenza?
Basterà iscriversi all’anagrafe del Comune italiano dove si andrà a risiedere. Non è necessario comunicare nulla al Consolato di Londra. Ciò può essere fatto anche online tramite ANPR.
Ricordate che grazie alle norme sul “rientro in Italia” è probabile che abbiate diritto a pagare molte meno tasse per svariati anni, che variano a seconda della vostra occupazione. Per ulteriori informazioni, cliccate ad esempio qui.

Una lista estesa di FAQ sull’argomento è disponibile sul sito del Consolato Italiano di Londra cliccando qui.

Unità del nucleo familiare

Come abbiamo visto, quando un intero nucleo familiare deve iscriversi all’AIRE, un solo membro deve riempire la richiesta e aggiungere tutti i familiari alla pratica. Tuttavia, può capitare che le iscrizioni avvengano in un secondo momento o che si costituisca un nuovo nucleo familiare dopo essersi trasferiti: cosa fare in questi casi?

Anzitutto, per chi è provvisto di SPID o equivalenti è possibile verificare tramite Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) la composizione del proprio nucleo familiare, visualizzando il certificato di Stato di Famiglia (AIRE). Che fare, però, se manca qualcuno?

Se i membri del nucleo sono iscritti nello stesso Comune all’AIRE, è sufficiente contattare l’anagrafe del Comune di riferimento e chiedere di costituire il nucleo familiare o aggiungersi ad esso. Se invece i membri del nucleo sono iscritti a Comuni diversi, allora occorre effettuare la procedura di trasferimento da un Comune all’altro dell’iscrizione AIRE. Il Consolato di Londra offre un apposito modulo, il Consolato di Manchester al momento non esplicita nulla, e consigliamo di contattarne l’ufficio anagrafe.

Infine, occorre tenere presente anche che la registrazione di un atto di matrimonio non determina la costituzione di un nucleo familiare in automatico se i coniugi iscritti all’AIRE sono registrati in due Comuni diversi.

Approfondimenti:
Aire: 6 buoni motivi per iscriversi (a cura della Farnesina)
AIRE – Italianiallestero.net

8 commenti su “Iscriversi all’AIRE”

  1. Innanzitutto grazie mille delle informazioni, veramente utili e dettagliate. Ho però un dubbio e sarei molto grato per un chiarimento: leggo su questa pagina che lo SPID sarà obbligatorio da Gennaio 2026 per accedere ai servizi digitali dei Consolati, mentre sulla home page del portale Fast-It dice che lo sarà da Gennaio 2024 e chi si è registrato prima con credenziali “classiche” può usarle fino a Marzo 2024. Immagino che l’informazione corretta sia quella su questa pagina (2026), perché mi sembra strano che accorcino il periodo di transizione, anziché allungarlo per renderla più agevole. Ma correggetemi se sbaglio.

    1. Il decreto Milleproroghe a dicembre 2022 ha prorogato in extremis lo SPID a Gennaio 2024 (con tre mesi in più per chi ha le vecchie credenziali già attive). Tuttavia, in fase di conversione del decreto questa scadenza è stata ulteriormente spostata a Gennaio 2026. Si vede che i gestori del portale Fast-IT non hanno ancora aggiornato le informazioni.

      Comunque non sarà proprio lo SPID in quanto tale ad essere obbligatorio, ma una forma di identità digitale. Nei piani dell’attuale governo lo SPID dovrebbe lasciare progressivamente il posto alle carte di identità elettroniche.

  2. Grazie mille! Buona notizia quella della proroga delle credenziali classiche, pensando ai possibili disagi per cittadini appena riconosciuti e non ancora in possesso di un documento italiano per ottenere lo SPID. Un po’ meno quella dell’idea di dismettere lo SPID, che mi sembra più agevole da usare della CIE e meno soggetto ai problemi legati ai documenti fisici (disponibilità, rinnovo, smarrimento ecc.).

    1. In verità CIE e SPID sono equivalenti da qualche mese, con l’attivazione delle credenziali di livello 1 e 2 tramite l’app CieID sono di fatto equiparati. La CIE è anche più facile e comoda da ottenere per un italiano in Italia. Per un italiano all’estero, purtroppo no, ma speriamo che presto aprano alla possibilità per un AIRE di ottenere la CIE anche presso il proprio Comune.

  3. Dal 1 gennaio 2024 è invece prevista una fattispecie precisa per la mancata iscrizione all’AIRE, con sanzioni notevolmente aumentate, un incentivo ai Comuni nell’applicarle, un obbligo di scambi di informazioni tra tutti gli enti dello stato, e un’esplicita notifica automatica all’Agenzia delle Entrate da parte del Comune al perfezionamento di un’iscrizione all’AIRE. Puo’ gentilmente citarmi la fonte?

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