Questo articolo si riferisce alle regole più aggiornate in vigore in seguito all’entrata in vigore della Legge n.74/2025 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 28 marzo 2025 n.36. Questo articolo ha un focus sugli italiani nel Regno Unito: pertanto, alcune delle affermazioni ivi contenute potrebbero implicitamente omettere informazioni o discriminanti rilevanti per altri paesi. Questo articolo non fornisce consigli legali e ha finalità illustrativa.
Dal 23 maggio 2025 sono profondamente cambiate le regole sulla trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, cioè da un genitore al figlio, in tutti i casi in cui il figlio nasce all’estero.
Se prima era di fatto automatica e garantita, adesso non lo è, e avviene solo in alcuni casi e con diverse fattispecie e adempimenti per i genitori. In questo articolo descriviamo la normativa, e forniamo alcuni esempi e risorse utili ad orientarsi. La guidance non è esaustiva e ci sono casi sui quali interpretazioni diverse potrebbero dare esiti diversi: consigliamo, in caso di dubbi, di chiedere un consiglio legale.
Hai fretta? Il questionario è creato per rispondere velocemente a tutte le tue domande:
A chi sta per avere un figlio consigliamo anche la lettura dell’articolo “Avere un bambino in Inghilterra“.
Descrizione della normativa
La normativa interrompe l’automatismo della trasmissione per i figli di cittadini italiani che nascono fuori dal territorio italiano: in altre parole, per i nati all’estero, non basta più essere figli di un genitore italiano per essere italiani. Si è italiani, o si può diventarlo, solo in alcuni casi.

Chi nasce in Italia da almeno un genitore italiano è sempre cittadino italiano dalla nascita 🟢.
Per chi nasce fuori dall’Italia, i casi in cui la cittadinanza viene ancora trasmessa sono i seguenti. È sufficiente che si rientri in una sola delle fattispecie per garantire la trasmissione.
- Chi ha almeno un genitore cittadino italiano dalla nascita che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del bambino è cittadino italiano dalla nascita 🟢.
- Chi ha almeno un genitore cittadino italiano acquisito che ha vissuto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del bambino e dopo aver acquisito la cittadinanza italiana è cittadino italiano dalla nascita 🟢.
- Chi ha almeno un genitore che è esclusivamente cittadino italiano, cioè non ha altre cittadinanze, è cittadino italiano dalla nascita 🟢.
- Chi ha almeno un nonno che è esclusivamente cittadino italiano, cioè non ha altre cittadinanze, o lo era al momento della morte (se deceduto), è cittadino italiano dalla nascita 🟢.
- Chi non ha diritto ad altre cittadinanze alla nascita, e non può acquisirne tramite “semplice dichiarazione”, è cittadino italiano dalla nascita 🟢.
- Chi ha almeno un genitore cittadino italiano dalla nascita (oppure riconosciuto come cittadino iure sanguinis) e non è cittadino italiano dalla nascita può acquisire la cittadinanza italiana per beneficio di legge se i genitori presentano una dichiarazione entro un anno dalla nascita 🟠.
- Chi ha almeno un genitore cittadino italiano dalla nascita (oppure riconosciuto come cittadino iure sanguinis), non è cittadino italiano dalla nascita e aveva meno di 18 anni alla data del 23 maggio 2025 può acquisire la cittadinanza italiana per beneficio di legge se viene presentata da lui o dai genitori una dichiarazione entro il 31 maggio 2026🟠.
- Se non si applica nessuna di queste condizioni, il bambino non è cittadino italiano 🔴.
Per “genitore” intendiamo chi appare sul certificato di nascita come tale. Si applicano regole simili, ma non identiche, nel caso di adozioni che non approfondiamo in questo articolo.
Alcune precisazioni e risposte a domande frequenti:
- Se si rientra in più di un caso, si può scegliere di quale avvalersi quando si registra. Per ridurre costi e complessità della pratica, a chi rientra in più di una casistica consigliamo di privilegiare la residenza del genitore per 2 anni, poi l’esclusiva cittadinanza del nonno, poi l’esclusiva cittadinanza del genitore e infine il non-diritto ad altre cittadinanze.
- Se un cittadino italiano vive due anni consecutivi in Italia “riguadagna” il diritto di trasmissione della cittadinanza ai figli nati all’estero.
- I due anni devono risultare dal certificato di residenza storica, cioè si usa la residenza e devono risultare almeno 730 (o 731 se durante anni bisestili) giorni consecutivi di residenza in Italia.
- Chi era già registrato come cittadino, o aveva iniziato la procedura formale di riconoscimento o domanda, alla data del 27 marzo 2025 rimane cittadino sulla base delle vecchie regole.
- Esistono meccanismi agevolati per ottenere la cittadinanza italiana trasferendosi in Italia, come una fattispecie dichiarativa per minori (se i genitori presentano dichiarazione e il minore vive per due anni in Italia è cittadino) o un visto lavorativo per italo-discendenti.
- Chi viene riconosciuto come cittadino per “jure sanguinis” è considerato tale dalla nascita, anche retroattivamente. Tuttavia, ciò non dà diritto ad effettuare la dichiarazione di acquisto per i figli già nati se hanno più di un anno di età. Infatti la deroga al 31 maggio 2026 non si applica ai cittadini JS riconosciuti sulla base di una domanda presentata dopo il 28 marzo 2025. Se i figli rientrassero nei casi “verdi”, andrebbe fatta una domanda autonoma di riconoscimento JS.
- In una fase iniziale venivano richiesti i certificati di residenza storica e di cittadinanza, che vanno ottenuti dai Comuni in Italia: non sono tra quelli scaricabili da ANPR. Tuttavia da settembre sono accettate le autocertificazioni al posto di questi certificati, in conformità con l’art. 40 del DPR n.445/2000 che dispone che i certificati siano sempre sostituiti da autocertificazioni nei rapporti tra organi della pubblica amministrazione.
- Non sono invece accettate autocertificazioni per attestare il mancato possesso di altre cittadinanze diverse da quella italiana.
- Se fossero comunque richiesti, i certificati vanno richiesti con marca da bollo o in carta libera? Al momento non è chiaro e enti diversi applicano prassi diverse. Come menzionato, normalmente i certificati tra organi della PA sono vietati e si usano le autocertificazioni – questa sarebbe un’eccezione, e la prassi è dunque incerta. Nel dubbio consigliamo di domandare al Consolato di riferimento o al Comune, e nel caso di incertezza di preferire quelli con marca da bollo in questa fase iniziale, sperando che presto la guidance diventi esplicita.
- Le informazioni sulla residenza storica sono richieste nella maggioranza dei casi, ma con finalità distinte: può servire a dimostrare la residenza in Italia per due anni del genitore, oppure a fornire uno storico dei paesi in cui il genitore ha risieduto che determina quali documenti di “non naturalizzazione” vanno prodotti nella casistica “genitore esclusivamente italiano”.
- Un cittadino per beneficio di legge non è cittadino per nascita e dunque non potrà a sua volta presentare una dichiarazione per i suoi figli in futuro.
- La prova di non-naturalizzazione britannica ufficiale è quella fornita da Home Office: il form NQ, che costa ben £459 (più apostille e traduzione). Tuttavia i Consolati sono disposti a considerare anche prove alternative. Come esempi vengono menzionati share codes, e dichiarazioni di diritto di voto esclusivamente per le elezioni amministrative rilasciate dal Council.
 Sottolineamo però che il semplice “share code” non può, da solo, essere ritenuto sufficiente. Purtroppo infatti l’account UKVI di chi si naturalizza rimane quasi sempre attivo, e dunque la maggioranza degli italo-britannici naturalizzati di recente può generare share codes validi.
Queste nuove regole si applicano anche a tutte le domande di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis“, cioè quelle degli italo-discendenti. Chi ha avi italiani non avrà dunque più diritto a diventare italiano, a meno che non rientri in una delle casistiche qui sopra.
Qualora fossero accettate autocertificazioni al posto dei certificati, fate molta attenzione a non autocertificare il falso per errore, comodità o guadagno personale. Le conseguenze penali sono serissime, con la reclusione da due a sei anni.
Come muoversi
Il primo passo è capire in quale situazione ci si trova. A tale scopo, abbiamo realizzato una flowchart:

e un questionario che può aiutare ad orientarsi tra le varie casistiche e fornisce i link giusti alla guidance consolare sul tema (clicca sull’immagine!):
Naturalmente, i risultati sono indicativi e dipendono dalle risposte fornite e dalle vostre auto-valutazioni. Non si tratta dunque di consigli legali, e consigliamo di rivolgersi a professionisti abilitati oppure ai Consolati a chi ne avesse bisogno.
🟢 Cittadino italiano dalla nascita: registrazione
Se il bambino è nei casi “verdi”, cioè è cittadino italiano dalla nascita anche secondo la nuova legge, occorre registrarne la nascita al Consolato di riferimento. Si ha tempo fino ai 18 anni di età per farlo (anche se consigliamo di provvedere al più presto). Si tratta di una procedura di stato civile per cui occorre il certificato tradotto e apostillato, alcuni moduli e documenti dei genitori, e certificati idonei a dimostrare che il bambino ha appunto diritto alla trasmissione della cittadinanza, che variano a seconda dei casi. Il questionario vi fornisce links alla guidance dei tre Consolati nel Regno Unito rilevante per la vostra situazione.
Molto spesso si rientra in più di un caso e occorre dunque scegliere di quale fattispecie avvalersi: per via degli adempimenti documentali richiesti, a chi rientra in più di una casistica consigliamo di privilegiare la residenza del genitore per 2 anni, poi l’esclusiva cittadinanza del nonno, poi l’esclusiva cittadinanza del genitore e infine il non-diritto ad altre cittadinanze. Il motivo è molto semplice: la residenza si dimostra con un semplice certificato, l’esclusiva cittadinanza può invece essere complessa… soprattutto per chi ha vissuto nel Regno Unito: la prova di non-naturalizzazione fornita da Home Office è il form NQ e costa ben £459 (più apostille e traduzione), e sebbene siano possibili prove alternative esse dipendono da caso a caso.
🟠 Cittadino italiano per beneficio di legge: dichiarazione
Se il bambino è nei casi “arancioni”, cioè non è cittadino italiano dalla nascita ma ha diritto a diventarlo, occorre che i genitori presentino una dichiarazione di volontà dell’acquisto in Consolato entro un anno dalla nascita.
Oltre a produrre la documentazione necessaria per registrare la nascita, occorre prenotare un appuntamento tramite email, presentarsi fisicamente, e aver effettuato un bonifico bancario di €250 al Ministero dell’Interno. Si tratta di una procedura che può richiedere tempo: consigliamo agli interessati di muoversi prima possibile. Il questionario vi fornisce links alla guidance dei tre Consolati nel Regno Unito rilevante per la vostra situazione.
In via eccezionale è in vigore una deroga secondo cui se il bambino è figlio di almeno un genitore italiano dalla nascita (o riconosciuto iure sanguinis), era minorenne in data 23 maggio 2025, la dichiarazione di volontà dell’acquisto al Consolato può essere presentata entro il 31 maggio 2026. Devono farlo i genitori, o il bambino stesso se avesse nel frattempo compiuto 18 anni.
Infine, per completezza, menzioniamo che nel caso di trasferimento in Italia un minorenne figlio di almeno un genitore italiano dalla nascita (o riconosciuto iure sanguinis) si può fare la dichiarazione di cui sopra, ma impegnandosi a risiediere in Italia per i successivi due anni.
🔴 Il bambino non è cittadino italiano
Ci dispiace. Anzitutto: siete sicuri? La nuova normativa, per quanto complessa, tende ad includere la maggioranza dei figli e nipoti di emigrati dall’Italia, quindi prima di gettare la spugna raccomandiamo di approfondire o magari chiedere una consulenza legale.
Se fosse confermato, consigliamo di mantenervi aggiornati. È verosimile che ci siano altre modifiche a questa normativa nel prossimo futuro, ed è bene essere pronti a registrare il proprio figlio se, in futuro, la legge tornasse ad essere più generosa.
Esempi

Il primo esempio è una delle due situazioni più comuni:
- Un italiano, Antonio, che vive in Italia da generazioni decide di emigrare nel Regno Unito. Supponiamo che decida, prima di avere figli, di naturalizzarsi e diventare cittadino britannico.
- Antonio fa un figlio, Biagio, che è cittadino italiano per nascita in automatico. Infatti, la cittadinanza viene trasmessa tramite i due anni di residenza, oppure tramite un genitore di Antonio (se esclusivamente cittadino italiano) 🟢.
- Biagio trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia, e fa un figlio, Carlo, che non è cittadino italiano per nascita in automatico. Infatti non si applica nessuna delle tre condizioni previste dalla legge. Tuttavia, Biagio può presentare entro un anno una dichiarazione e Carlo diventa cittadino italiano per beneficio di legge 🟠.
- Carlo trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia e fa un figlio, Daniele. Non è cittadino per nascita, e nemmeno Carlo, quindi non si applica neppure la dichiarazione. Essendo britannico, non è neppure apolide. Daniele non è cittadino italiano, e la linea si interrompe 🔴.

Il secondo esempio è una delle due situazioni più comuni:
- Un italiano, Andrea, che vive in Italia da generazioni decide di emigrare nel Regno Unito… ma non prende mai la cittadinanza britannica.
- Andrea fa una figlia, Beatrice, che è cittadina italiana per nascita in automatico e, nella maggioranza dei casi, anche britannica. La cittadinanza italiana viene trasmessa da Andrea in quanto italiano che ha vissuto in Italia per 2+ anni (oppure in quanto esclusivamente cittadino italiano) 🟢.
- Beatrice trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia, e fa una figlia, Cecilia, che è cittadina italiana per nascita, avendo un nonno (Andrea) esclusivamente cittadino italiano 🟢.
- Cecilia trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia e fa un figlio, Diego, che non è cittadino italiano in automatico. Infatti non si applica nessuna delle tre condizioni previste dalla legge. Tuttavia, Cecilia può presentare entro un anno una dichiarazione e Diego diventa cittadino italiano per beneficio di legge 🟠.
- Diego trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia e fa una figlia, Elena. Non è cittadina per nascita, e nemmeno Diego, quindi non si applica neppure la dichiarazione. Essendo britannica, non è neppure apolide. Elena non è cittadina italiana, e la linea si interrompe 🔴.

Il terzo esempio riguarda chi è recentemente diventato italiano:
- Anisa ha preso la cittadinanza italiana per residenza, naturalizzandosi e mantenendo anche la sua cittadinanza straniera, e ha poi scelto di emigrare nel Regno Unito meno di due anni dopo essere diventata cittadina italiana.
- Anisa fa un figlio che nasce nel Regno Unito, Boris, che non è cittadino italiano. Infatti il genitore non ha cittadinanza esclusivamente italiana, e neanche un nonno. Un genitore non ha neppure vissuto per due anni in Italia da cittadino italiano… e, infine, nessun genitore è cittadino per nascita (dunque neppure la dichiarazione si applica). La cittadinanza si trasmetterebbe solamente se Boris fosse altrimenti apolide ma, con ogni probabilità, Boris avrà diritto alla cittadinanza originaria della madre e spesso anche a quella britannica. Dunque, la linea si interrompe 🔴.

Anche il quarto e ultimo esempio riguarda chi è recentemente diventato italiano:
- Adrian ha preso la cittadinanza italiana per residenza, naturalizzandosi e mantenendo anche la sua cittadinanza straniera, e ha poi scelto di emigrare nel Regno Unito dopo essere rimasto in Italia per più di due anni dopo essere diventato cittadino italiano.
- Adrian fa un figlio, Benedetto, che è cittadino italiano per nascita in automatico. Infatti, la cittadinanza viene trasmessa da Adrian in quanto cittadino italiano che ha acquisito la cittadinanza e ha vissuto in Italia per almeno due anni 🟢.
- Benedetto trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia, e fa un figlio, Ciro, che non è cittadino italiano per nascita in automatico. Infatti non si applica nessuna delle tre condizioni previste dalla legge. Tuttavia, Benedetto è cittadino per nascita e dunque può presentare entro un anno una dichiarazione per far diventare Ciro cittadino italiano per beneficio di legge 🟠.
- Ciro trascorre la sua vita nel Regno Unito senza mai tornare residente in Italia e fa un figlio, Dario. Non è cittadino per nascita, e nemmeno Ciro, quindi non si applica neppure la dichiarazione. Non è neppure apolide. Dario non è cittadino italiano, e la linea si interrompe 🔴.
Impatto sulla comunità italiana nel Regno Unito
Senza dubbio, la legge spezzerà in pochi anni il legame con l’Italia del possesso della cittadinanza di tutte le comunità storiche di emigrati giunte nel Regno Unito prima della seconda guerra mondiale. Infatti, questa legge interviene anche sulle domande jure sanguinis, impedendo a milioni di persone nel mondo di ottenere la cittadinanza italiana. Associata alla Brexit, che ha reso i cittadini britannici extracomunitari, questo sarà un forte disincentivo per gli italo-discendenti non italiani a venire a studiare o lavorare in Italia, che diventerà per loro un paese estero come un altro. Con il tempo, il legame sarà dunque sempre più teorico e sottile, fino a scomparire. Alcuni commentatori hanno usato l’espressione “colpo mortale” che, sebbene forte, è in questo caso appropriata.
Ciò detto, facciamo tuttavia alcune doverose precisazioni: come abbiamo visto qui sopra, acquisire o meno la cittadinanza britannica non cambia molto nelle situazioni più comuni. Non naturalizzandosi si ritarda la perdita della cittadinanza italiana solamente di una generazione, per giunta assai lontana: dai bis-nipoti ai tris-nipoti. Questo perché il Regno Unito ha una forma quasi totale di ius soli, per cui dopo al massimo due generazioni si acquisisce in automatico la cittadinanza britannica, ed è dunque impossibile rimanere “esclusivamente italiani” (salvo rinunce esplicite che, tuttavia, non troverebbero motivi concreti e anzi complicherebbero la vita degli interessati).
E dunque con questa nuova legge la cittadinanza italiana, anziché essere trasmessa indefinitamente come in passato con il solo obbligo di registrazione, viene persa alla quarta o quinta generazione. Si tratta comunque di una normativa più generosa di molte altre (tra cui quella sulla cittadinanza britannica).
È peraltro importante capire che la normativa non vuole “punire” chi ha acquisito un’altra cittadinanza (che, ripetiamo, nel Regno Unito è pseudo-automatico) ma solo usare la circostanza come indicativa dell’anzianità migratoria: in altre parole, chi non ha genitori né nonni esclusivamente italiani è probabile che sia emigrato da varie generazioni, e dunque non riceve la cittadinanza italiana in trasmissione. In tal senso la normativa originale di marzo prevedeva la nascita in Italia di genitori o nonni, ad esempio.
Tuttavia, l’attuale legge presenta alcune criticità e avrà impatti sproporzionati su alcune categorie, che elenchiamo di seguito:
- Il possesso di altre cittadinanze come criterio di anzianità migratoria è impreciso e sicuramente penalizzerà molte persone che, per propria storia familiare, hanno altre cittadinanze pur avendo mantenuto forti legami con l’Italia.
- Chi ha acquisito la cittadinanza italiana ed è emigrato dopo meno di due anni dall’acquisizione ha compromesso il diritto alla cittadinanza dei propri figli, senza aver potuto averne consapevolezza all’epoca della scelta. Questo colpirà le molte comunità etniche presenti nel Regno Unito come gli italo-pakistani, gli italo-bengalesi e gli italo-nigeriani.
- Gli adempimenti documentali possono essere complessi e costosi per chi ha vissuto in molti paesi e desidera avvalersi della fattispecie “esclusivamente italiano”: infatti non esiste una prassi internazionale per i documenti di non-naturalizzazione, per cui occorrerà interfacciarsi con tutti i paesi in cui si ha vissuto. Anche il solo Regno Unito, come già menzionato, fornisce una lettera… al costo di £459.
- Chi non si è iscritto all’AIRE per tempo potrebbe paradossalmente beneficiare del mancato adempimento perché dal certificato di residenza storico risulterà la residenza di 2+ anni in Italia. Questo potrebbe introdurre un incentivo perverso alla non-iscrizione all’AIRE, che pure ha conseguenze non banali come approfondiamo nell’articolo dedicato.
- Il termine di un anno dalla nascita per la dichiarazione di volontà è troppo corto e avrà impatti su chi, per motivi personali, familiari o per semplice ignoranza non saprà muoversi per tempo, andando di fatto a privilegare quei cittadini che possono permettersi assistenza legale specializzata. Analogamente il costo di €250 potrebbe rivelarsi inaccessibile per alcune famiglie (soprattutto in paesi poveri nel mondo).
Regole in vigore prima del 23 maggio 2025
Le regole prima del 27 marzo 2025 erano essenzialmente universali – il figlio di un cittadino italiano era dunque italiano, salvo rarissime eccezioni o scelte diverse del genitore.
Le regole tra il 28 marzo 2025 e il 22 maggio 2025 erano invece simili a quelle attuali, ma utilizzando come criterio l’essere “nati in Italia”, e non prevedevano la fattispecie della dichiarazione di volontà.
Fonti documentali e aggiornamenti
Questa sezione è pensata per essere d’aiuto agli “addetti ai lavori” o a chi volesse approfondire le fonti delle affermazioni riportate nell’articolo, e per monitorare l’evoluzione della normativa e della sua interpretazione. Non includiamo atti obsoleti come il DL 36/2025 (superato dalla sua versione convertita).
Legge 74/2025
La legge 74/2025 ha convertito il decreto legge 36/2025 apportando modifiche significative. La legge introduce principalmente modifiche alla legge 91/1992, che regola la trasmissione della cittadinanza italiana da genitore a figlio.
Circolare 26185 del 28 maggio 2025 – Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 28 marzo 2025, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Prime istruzioni operative.
Si tratta della prima circolare emanata dal Ministero dell’Interno pochi giorni dopo la nuova legge. Essa stabilisce alcune interpretazioni importanti:
- Le nuove disposizioni introducono condizioni aggiuntive e non autonome: in altre parole, i meccanismi di trasmissione della cittadinanza rimangono gli stessi, che vengono ristretti a casi specifici. Ad esempio un bambino con un nonno esclusivamente italiano i cui genitori non sono cittadini italiani non è cittadino italiano dalla nascita, perché la trasmissione dal nonno teoricamente disposta dalle nuove norme non ha effetto, stante che i genitori non sono cittadini italiani.
 Semplificando, chi non sarebbe stato cittadino italiano alla nascita secondo le vecchie regole continua a non esserlo, e chi lo sarebbe stato lo è ancora solo se rientra in una delle condizioni disposte.
- Spetta ai richiedenti fornire prove di esclusiva cittadinanza italiana, con oneri a loro carico, e le autodichiarazioni non sono utilizzabili a tale scopo.
- I figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 24 maggio 2025 acquistano anch’essi la cittadinanza solo se sono residenti in Italia da almeno due anni continuativi, o dalla nascita.
- Le dichiarazioni di volontà di acquisto vanno rese di persona alla presenza di un ufficiale di stato civile.
Circolare ai prefetti del 24 luglio 2025 – Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2025, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Ulteriori istruzioni operative.
Si tratta della seconda circolare emanata dal Ministero dell’Interno a luglio 2025. Essa precisa e chiarisce alcuni aspetti interpretativi:
- La fattispecie secondo cui un cittadino italiano che ha risieduto in Italia per 2 o più anni consecutivi, possedendo la cittadinanza italiana in quegli anni, può trasmettere la cittadinanza ai propri figli si applica a tutti i cittadini italiani, inclusi quelli che lo sono dalla nascita. In particolare chi viene riconosciuto come cittadino per “jure sanguinis” è considerato tale dalla nascita, anche retroattivamente.
 Alcuni Comuni e Consolati avevano inizialmente interpretato tale disposizione come rivolta soltanto ai cittadini per acquisto (matrimonio, residenza, etc), ma invece si applica a tutti.
- Alcuni ulteriori chiarimenti sui figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana a partire dal 24 maggio 2025, che delineano un quadro estremamente restrittivo perché si verifichi tale possibilità.





